Ordinanza n. 101 del 2019

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ORDINANZA N. 101

ANNO 2019

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 676 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, nel procedimento penale a carico di E. B., con ordinanza del 23 novembre 2017, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 marzo 2019 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto che, con ordinanza del 21-23 novembre 2017 (reg. ord. n. 41 del 2018), il Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 676 del codice di procedura penale, nella parte in cui, secondo la «comune e dominante interpretazione giurisprudenziale», prevede che «la declaratoria di estinzione del reato ivi prevista è sempre irrevocabile, anche nelle ipotesi fondate sul mancato rilievo della commissione di reati in un dato periodo (quali quelle indicate negli artt. 167 c.p. e 445 co. 2 c.p.p.) in cui, successivamente alla declaratoria predetta, sopravvenga il positivo accertamento dell’avvenuta commissione di reati nel periodo da parte dell’interessato»;

che il giudice a quo, affermata la rilevanza delle questioni, ne sostiene la non manifesta infondatezza con riferimento ai predetti parametri costituzionali alla luce delle seguenti considerazioni;

che la declinazione interpretativa costante in giurisprudenza è nel senso che il provvedimento di estinzione di cui all’art. 676 cod. proc. pen. abbia un’efficacia definitiva e mai revocabile pur nel caso di «eventuale successivo accertamento giudiziale di una situazione di fatto […] differente ed inversa rispetto a quella legittimante la declaratoria estintiva», di modo che, una volta ottenuta, la pronuncia di estinzione dei reati non può essere revocata, anche qualora emerga attestazione certa dell’avvenuta commissione di uno o più reati nel quinquennio successivo dalla condanna;

che tale interpretazione contrasterebbe con il disposto e i principi di cui agli artt. 3 e 27 Cost., considerata l’irragionevolezza dell’onere, imposto a colui che avanza richiesta estintiva del reato ai sensi del combinato disposto degli artt. 676 cod. proc. pen. e 167 del codice penale, di provare di non aver commesso reati nel detto quinquennio;

che, in particolare, tale onere probatorio, a opinione del giudice rimettente, travalicherebbe imprescindibili canoni di esigibilità, trattandosi di prova negativa e non esistendo in rerum natura alcuna espressa attestazione di mancata commissione di reati, non potendosi ritenere sufficiente, a fondamento della richiesta, «la produzione, da parte dell’istante, del proprio certificato penale del casellario e del proprio certificato dei carichi pendenti relativi al circondario di residenza, oltre ad eventuale comunicazione negativa nei suoi confronti ex art. 335 co. 3, c. p. p., relativa al medesimo circondario»;

che dal descritto carattere sommario della cognizione connaturato alla manifesta precarietà dell’accertamento probatorio, sempre suscettibile di essere smentito dall’emersione di risultanze di segno contrario, conseguirebbe la necessaria provvisorietà del provvedimento estintivo;

che il consolidato diritto vivente, orientato in senso opposto, poiché sostiene l’irrevocabilità del decisum anche nello specifico caso della declaratoria di estinzione del reato nelle ipotesi basate sul mancato rilievo di attività criminosa in un dato periodo, si porrebbe, quindi, in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.;

che, con riguardo al primo parametro, la norma oggetto del giudizio sarebbe chiaramente irragionevole giacché farebbe discendere effetti definitivi e permanenti da un accertamento che non può che essere sommario e provvisorio;

che, con riferimento al secondo parametro, la medesima norma vanificherebbe la funzione rieducativa della pena, in quanto consentirebbe di «mantenere ferma […] una declaratoria di estinzione del reato in favore di soggetto che sia poi accertato non meritare siffatto beneficio»;

che, con atto depositato il 27 marzo 2018, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;

che l’Avvocatura generale chiede che sia dichiarata l’inammissibilità perché le questioni di legittimità costituzionale erroneamente investirebbero una disposizione che si limita a individuare la competenza del giudice dell’esecuzione a decidere in ordine all’estinzione del reato dopo la condanna;

che, in subordine, il Presidente del Consiglio dei ministri ha concluso per la infondatezza in quanto la commissione del delitto, ostativa alla declaratoria di estinzione del reato, deve essere accertata con sentenza passata in giudicato.

Considerato che le questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, aventi ad oggetto l’art. 676 del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione presentano plurimi profili di inammissibilità;

che l’ordinanza manca di un’adeguata motivazione sicché le questioni risultano formulate in maniera ipotetica (ordinanza n. 84 del 2016), confusa ed oscura (ex plurimis, ordinanze n. 65 del 2018, n. 227 del 2016 e n. 269 del 2015);

che, in particolare, il Tribunale di Lecce ha omesso di indicare se l’istanza di declaratoria di estinzione del reato ex art. 167 del codice penale sia confortata da adeguata certificazione e se, segnatamente, sia stato prodotto il certificato del casellario giudiziale di cui all’art. 24 (certificato generale) o all’art. 25 (certificato penale) del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)»;

che, inoltre, il giudice a quo omette di confrontarsi con la giurisprudenza costituzionale (ordinanza n. 107 del 1998) e di legittimità (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 30 gennaio - 7 aprile 2017, n. 17878, antecedente all’ordinanza di rimessione), secondo cui, ai fini dell’accoglimento dell’istanza di estinzione del reato ex art. 167 cod. pen., per il quale l’imputato è stato condannato a pena condizionalmente sospesa, non possono considerarsi ostative le pendenze giudiziarie non definitive, in quanto la condizione cui è sottoposta in tali casi l’estinzione del reato è unicamente la mancata commissione di un nuovo reato nel termine di cinque anni, commissione che deve essere accertata con sentenza irrevocabile, in ragione della presunzione di non colpevolezza, di cui all’art. 27, secondo comma, Cost.;

che le questioni sollevate sono vieppiù oscure nella loro formulazione ove si consideri che la disposizione censurata si limita ad attribuire al giudice dell’esecuzione la competenza a decidere in ordine all’estinzione del reato dopo la condanna, all’estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate, stabilendo altresì che in questi casi il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., mentre l’estinzione del reato predicata nell’ordinanza di rimessione discende dall’art. 167 cod. pen. (sentenza n. 135 del 1972; ordinanza n. 434 del 1998);

che i rilievi sopra esposti risultano avere valore assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni di inammissibilità delle questioni sollevate (ordinanza n. 54 del 2018).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 676 del codice di procedura penale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2019.