Ordinanza dibattimentale 20 giugno (sent. n. 153 del 2018)

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Ordinanza allegata alla Sentenza 11 luglio 2018, n. 153

 

ORDINANZA 20 GIUGNO

ANNO 2018

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio                LATTANZI                                        Presidente

- Aldo                    CAROSI                                               Giudice

- Marta                   CARTABIA                                              

- Mario Rosario      MORELLI                                                 

- Giancarlo             CORAGGIO                                             

- Giuliano               AMATO                                                    

- Silvana                 SCIARRA                                                 

- Daria                    de PRETIS                                                

- Nicolò                  ZANON                                                    

- Franco                  MODUGNO                                             

- Augusto Antonio BARBERA                                               

- Giulio                   PROSPERETTI                                         

- Giovanni              AMOROSO                                              

- Francesco             VIGANÒ                                                  

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, con ordinanza del 10 maggio 2017 (reg. ord. n. 164 del 2017), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale. del 22 novembre 2017.

Rilevato che nel giudizio è intervenuto ad adiuvandum Giovanni Ferrero, con atto depositato il 12 dicembre 2017;

che l'interveniente ha dedotto di essere stato collocato a riposo - con il grado di ministro plenipotenziario - allorché era assegnato a una sede estera e di percepire, pertanto, al pari del ricorrente nel giudizio a quo, un trattamento previdenziale proporzionato alla misura minima dell'indennità di posizione, corrisposta al personale della carriera diplomatica che lavori all'estero;

che l'interveniente fonda l'ammissibilità dell'intervento sul presupposto di «un interesse qualificato a che la norma oggetto di censura venga dichiarata incostituzionale».

Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte (fra le molte, sentenza n. 77 del 2018, punto 4. del Considerato in diritto), «la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale)» e che a tale disciplina è possibile derogare, senza contraddire il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità, «soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura»;

che l'interveniente è titolare di una situazione soggettiva regolata dalla norma oggetto di censura e non vanta, tuttavia, un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale e allo specifico rapporto sostanziale che vi è dedotto;

che l'intervento spiegato in giudizio da Giovanni Ferrero deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento di Giovanni Ferrero nel giudizio di legittimità costituzionale di cui al reg. ord. n. 164 del 2017.

F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente