ORDINANZA N. 154
ANNO 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giorgio LATTANZI Presidente
- Aldo CAROSI Giudice
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
- Giovanni AMOROSO ”
- Francesco VIGANÒ ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 30 della legge della Regione Emilia-Romagna 30 maggio 2016, n. 9 (Legge comunitaria regionale per il 2016), promosso dal Consiglio di Stato, sezione quarta, nel procedimento vertente tra la Provincia di Reggio Emilia e altro e Marisa Davoli e altri, con ordinanza del 25 gennaio 2017, iscritta al n. 48 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2017.
Visti gli atti di costituzione di Marisa Davoli e altri, e della Regione Emilia-Romagna;
udito nella udienza pubblica del 20 giugno 2018 il Giudice relatore Daria de Pretis;
uditi gli avvocati Giovan Ludovico della Fontana per Marisa Davoli e altri, e Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per la Regione Emilia-Romagna.
Ritenuto che con «sentenza» del 25 gennaio 2017, iscritta al n. 48 reg. ord. 2017, il Consiglio di Stato, sezione quarta, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 30 della legge della Regione Emilia-Romagna 30 maggio 2016, n. 9 (Legge comunitaria regionale per il 2016);
che le questioni sono sorte nel corso del giudizio sugli appelli proposti dalla Provincia di Reggio Emilia e dal Comune di Novellara contro la sentenza del 29 febbraio 2016, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, ha annullato le deliberazioni del Consiglio comunale di Novellara dell’11 dicembre 2014 e del 29 aprile 2015, recanti rispettivamente l’adozione e l’approvazione del piano operativo comunale (POC) finalizzato alla realizzazione del “secondo stralcio” dell’opera pubblica consistente nella “Tangenziale Nord” di Novellara, che erano stati impugnati dai proprietari di alcune delle aree interessate;
che secondo il TAR tali provvedimenti, avendo rinnovato sulle aree un vincolo preordinato all’espropriazione già reiterato una prima volta con una variante al piano regolatore generale e decaduto per decorso del termine quinquennale di durata, violano l’art. 13, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri), alla cui stregua «[i]l vincolo decaduto può essere motivatamente reiterato, per una sola volta […]»;
che ad avviso del Consiglio di Stato, tuttavia, sulla definizione del giudizio d’appello influisce la disposizione dell’art. 30 legge reg. Emilia-Romagna n. 9 del 2016, sopravvenuta alla pronuncia della sentenza impugnata, la quale, sotto la rubrica «Norma di interpretazione autentica dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2002», prevede quanto segue: «1. Il comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri) si interpreta nel senso che, fermo restando l’obbligo di puntuale motivazione, nonché della corresponsione al proprietario dell’indennità di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)), il divieto di reiterare più di una volta il vincolo espropriativo decaduto non trova applicazione per il completamento di opere pubbliche o di interesse pubblico lineari la cui progettazione preveda la realizzazione per lotti o stralci funzionali, secondo la normativa vigente»;
che, ai fini della rilevanza, il giudice a quo respinge tutte le eccezioni di rito sollevate dall’appellante, attinenti alla nullità o inesistenza delle notificazioni dei motivi aggiunti di primo grado, alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia di Reggio Emilia, alla violazione del principio ne bis in idem con riferimento a una precedente sentenza del TAR, alla mancata notifica del ricorso introduttivo a un controinteressato, alla nullità della medesima notifica per carenza di potere del procuratore dei ricorrenti e, infine, alla tardività sia del ricorso che dei motivi aggiunti di primo grado;
che, sempre ai fini della rilevanza, il rimettente esamina anche le ragioni addotte dagli appellati sull’inapplicabilità della norma censurata alla fattispecie in giudizio per la mancanza sia di una «progettazione» alla base della suddivisione in lotti del tracciato dell’opera, che sarebbe stabilita invece dal POC, sia, in ogni caso, di «lotti o stralci funzionali, secondo la normativa vigente», in quanto la suddivisione sarebbe stata imposta da ragioni pratiche e contingenti, senza stralci dotati di autonomia funzionale rispetto a un’opera concepita e da realizzare unitariamente;
che, ad avviso del rimettente, il primo rilievo non troverebbe conferma nei documenti prodotti in giudizio, dai quali emergerebbe invece che la suddivisione in stralci funzionali fu approvata da una specifica deliberazione della Giunta comunale; quanto al secondo, l’autonomia funzionale dei singoli stralci nei quali per prassi diffusa vengono frazionate le opere stradali sarebbe assicurata dall’immediata fruibilità per l’utenza di quelli già realizzati, a prescindere dalle ragioni più o meno contingenti che possano determinare il frazionamento;
che l’art. 30 legge reg. Emilia-Romagna n. 9 del 2016 violerebbe, secondo il Consiglio di Stato, gli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848;
che la disposizione censurata, pur qualificandosi come norma di interpretazione autentica dell’art. 13, comma 3, legge reg. Emilia-Romagna n. 37 del 2002, non avrebbe tale natura, in quanto sull’ampiezza del divieto di reiterazione plurima dei vincoli espropriativi decaduti posto dal citato art. 13, comma 3, non sarebbe mai esistita oggettiva incertezza;
che, in particolare, nessun dubbio o contrasto sarebbe insorto, né durante il giudizio a quo, né «in altre sedi applicative», sulla riferibilità del divieto anche alle opere pubbliche suddivise in lotti o stralci funzionali: per un verso, infatti, non si potrebbe sostenere che la deroga al divieto di reiterazione esistesse in nuce già nella norma anteriore solo perché nel suo testo legislativo si parla di «un’opera», dal momento che anche un «lotto funzionale» costituirebbe un oggetto unitario dell’appalto; né, per altro verso, il «problema ermeneutico» deriverebbe dall’impossibilità, ove si applicasse il divieto, di realizzare opere suddivise in stralci o lotti, «essendo banale osservare che è sufficiente un’adeguata programmazione degli interventi per rispettare i tempi (dieci anni) imposti dal divieto di reiterazione dei vincoli […]»;
che, sulla base di un’interpretazione letterale e logico-sistematica, dunque, la decisione di escludere dal divieto le opere suddivise in lotti o stralci, «se anche ragionevole e giustificata», sarebbe da ricondurre per la prima volta all’intervento legislativo del 2016 e non alla norma anteriore;
che la natura innovativa dell’art. 30 legge reg. Emilia-Romagna n. 9 del 2016 renderebbe peraltro inapplicabile la disposizione alla fattispecie, sorta in precedenza, dedotta nel giudizio a quo, sicché l’autoqualificazione della norma come di interpretazione autentica darebbe evidenza alla volontà del legislatore di assegnarle nondimeno portata retroattiva;
che, ciò premesso, il rimettente richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e di questa Corte sui limiti all’introduzione di disposizioni retroattive in materia civile, rilevando che i principi della preminenza del diritto e del processo equo ex art. 6, paragrafo 1, CEDU ostano, salvi motivi imperativi di interesse generale, all’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia al fine di influenzare l’esito giudiziario di una controversia; e ricorda, in particolare, la giurisprudenza costituzionale sull’illegittimità di disposizioni che, pur qualificandosi come di interpretazione autentica, introducono con valore retroattivo regole innovative destinate a incidere su rapporti giuridici maturati e consolidati da tempo o a influenzare situazioni processuali altrimenti indirizzate in modo diverso;
che, ad avviso del rimettente, pur essendo «evidente il potenziale e irriducibile conflitto» fra il diritto di proprietà dei ricorrenti in primo grado («a sua volta oggetto di incisiva tutela a livello CEDU») e l’interesse pubblico al completamento dell’opera (alla cui cura chiaramente si ispirerebbe la disposizione censurata), sarebbe «arduo però ricavare l’evidente sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale che autorizzi il varo di una norma destinata a incidere, con effetto ex tunc, su un giudizio in corso come quello presente», dovendo pertanto «essere rimessa esclusivamente alla Corte costituzionale la valutazione in ordine non solo alla compatibilità» tra la norma censurata e l’art. 6, paragrafo 1, CEDU, «ma anche – una volta verificato il conflitto tra le due fonti – a quale delle due debba effettivamente prevalere […]»;
che con atto depositato in cancelleria il 12 aprile 2017 si sono costituiti in giudizio gli appellati nel processo principale, proprietari delle aree interessate dal vincolo, concludendo per la dichiarazione di illegittimità della norma censurata, sempre che essa «non si interpreti nel senso di escludere dal divieto di doppia reiterazione del vincolo espropriativo decaduto, previsto dall’art. 13 della L.R. n. 37/2001 [recte: n. 37/2002], gli stralci dell’opera su cui il vincolo non venga in effetti reiterato più di una volta»;
che, secondo le parti private, l’art. 30 legge reg. Emilia-Romagna n. 9 del 2016 avrebbe inteso chiarire che, quando l’amministrazione reitera per la prima volta il vincolo espropriativo solo per uno o solo per alcuni degli stralci in cui è suddivisa l’opera lineare, il divieto di reiterazione ulteriore non trova applicazione per il completamento dell’opera negli altri stralci funzionali;
che qualora invece il vincolo fosse già stato rinnovato una prima volta su tutto il tracciato dell’opera lineare suddivisa in stralci, non potrebbe essere reiterato una seconda volta su alcune delle aree ricomprese nel tracciato: questa sarebbe l’ipotesi verificatasi nel caso concreto, in violazione dunque dell’art. 13, comma 3, legge reg. Emilia-Romagna n. 37 del 2002, anche come interpretato dalla norma sopravvenuta;
che, diversamente, la norma censurata violerebbe, in primo luogo, il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., in quanto introdurrebbe un’illogica disparità di trattamento fra i proprietari a seconda che le loro aree siano interessate da opere destinate a una realizzazione unitaria, che beneficerebbero del divieto di reiterazione plurima del vincolo espropriativo decaduto, o opere progettate per stralci, in relazione alle quali il divieto non sarebbe applicabile;
che, nel resto, le parti private aderiscono alle ragioni del rimettente in ordine sia alla natura innovativa e non interpretativa della norma, sia alla sua interferenza con l’esercizio della giurisdizione;
che con atto depositato in cancelleria il 26 aprile 2017 si è costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna, che ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza delle questioni;
che, in primo luogo, la Regione osserva che le questioni dovrebbero essere circoscritte alla parte della norma censurata in cui essa, qualificandosi in termini di interpretazione autentica, opera retroattivamente, restando salvo il suo contenuto precettivo di carattere generale, applicabile per il futuro a tutti i possibili casi che dovessero verificarsi: sarebbero dunque esclusi dall’ambito delle questioni i profili relativi al conflitto tra il diritto di proprietà dei singoli e l’interesse pubblico al completamento dell’opera, ai quali il rimettente accennerebbe «quasi di sfuggita», omettendo di indicare quali parametri costituzionali sarebbero violati e per quali ragioni;
che, in secondo luogo, sarebbero inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in mancanza di censure articolate sulla base di tali parametri, la cui violazione appare invocata genericamente;
che sarebbe inammissibile anche la questione sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione al parametro interposto dell’art. 6 CEDU, per non avere il giudice a quo analizzato il bilanciamento operato in concreto dalla norma censurata e per non aver adeguatamente motivato in ordine agli asseriti profili di illegittimità;
che il rimettente si sarebbe limitato ad affermare il principio astratto, ovvio e condivisibile, in base al quale la verifica del bilanciamento di ragionevolezza delle scelte legislative spetta, da ultimo, alla Corte costituzionale, e avrebbe omesso di indicare le ragioni che in concreto lo avrebbero indotto a ritenere irragionevole la scelta normativa nel caso specifico; avrebbe così delegato l’intera valutazione alla Corte, senza prendere posizione nemmeno su quella che, a suo avviso, dovrebbe essere la soluzione prima facie di tale bilanciamento;
che, nel merito, la norma censurata non avrebbe natura di ius singulare, non riferendosi a una specifica controversia o a controversie in corso e neppure nominando la vicenda processuale pendente davanti al Consiglio di Stato: si tratterebbe, come visto, di una norma generale e astratta, destinata a ulteriori e numerose applicazioni, avendo ad oggetto tutte le opere pubbliche lineari realizzabili a stralci, come strade, autostrade e ferrovie;
che il fatto che la disposizione, per il suo carattere interpretativo, sia applicabile anche nel giudizio in corso davanti al rimettente non violerebbe il principio del processo equo ex art. 6 CEDU, in quanto la parte che la “subisce” avrebbe la piena facoltà di eccepirne l’eventuale lesività sotto il profilo della tutela apprestata dall’art. 42 Cost. e dal Protocollo addizionale alla CEDU al diritto sostanziale di proprietà, mentre il giudice chiamato ad applicarla avrebbe il potere di valutarne la legittimità costituzionale sotto il medesimo profilo, sollevando la relativa questione (sono citate le sentenze n. 214 del 2016, n. 15 del 2012 e n. 419 del 2000);
che la Regione Emilia-Romagna ritiene inoltre di non essere parte del giudizio a quo, in cui, come rilevato dallo stesso rimettente, non si controverte di provvedimenti amministrativi regionali, sicché il richiamo al principio di “parità delle armi” non sarebbe pertinente; anche sotto questo aspetto, dunque, l’intervento legislativo regionale non costituirebbe una interferenza nel processo;
che gli appellati nel processo principale hanno depositato una memoria in prossimità dell’udienza, chiedendo che, alla luce della sopravvenuta abrogazione della norma censurata ad opera dell’art. 7, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 1° agosto 2017, n. 18 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019), venga disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione sulla rilevanza delle questioni;
che gli stessi deducono, per il caso in cui non venisse disposta la restituzione degli atti, che la disposizione censurata non sarebbe più applicabile nel giudizio a quo, avente ad oggetto provvedimenti amministrativi adottati prima della sua entrata in vigore, e ciò in osservanza dell’orientamento della Corte di cassazione secondo cui la norma che abroga una norma interpretativa assolverebbe a una funzione «latamente interpretativa», sicché presenterebbe anch’essa analogo effetto retroattivo;
che, inoltre, la stessa legge reg. Emilia-Romagna n. 18 del 2017, all’art. 5, modificherebbe con effetto ex nunc il testo dell’art. 13 legge reg. Emilia-Romagna n. 37 del 2002, inserendo dopo il comma 3 i nuovi commi 3-bis e 3-ter, che disciplinano ora la materia della reiterazione plurima dei vincoli espropriativi decaduti per il completamento delle opere lineari suddivise in stralci o lotti funzionali, ma la disposizione, non essendo di interpretazione autentica del citato art. 13, non sarebbe applicabile nel giudizio a quo, in base al principio tempus regit actum;
che, replicando alle eccezioni e deduzioni difensive della Regione Emilia-Romagna, gli appellati osservano che le questioni appaiono ben motivate dal rimettente e che il thema decidendum del giudizio costituzionale non sarebbe circoscritto alla sola retroattività della norma censurata; nel merito, ribadiscono che quest’ultima dovrebbe essere interpretata nel senso da essi già proposto in via principale e in subordine richiamano le ragioni svolte a sostegno della fondatezza delle questioni, contestando l’assunto dell’interveniente secondo il quale la norma censurata, avendo natura generale e astratta, non interferirebbe nell’esercizio della giurisdizione, trattandosi invece di disposizione ad hoc, confezionata per un solo giudizio;
che anche la Regione Emilia-Romagna ha depositato una memoria in prossimità dell’udienza, in cui chiede a sua volta che gli atti siano restituiti al giudice rimettente, dando atto della sopravvenuta abrogazione della norma censurata e del mutamento del quadro normativo e osservando che la restituzione degli atti per una nuova valutazione sulla rilevanza delle questioni dovrebbe essere disposta in quanto il vincolo interpretativo non opererebbe più nemmeno nel processo principale, ratione temporis, considerato che i provvedimenti impugnati di fronte al giudice amministrativo sono stati adottati prima della legge reg. Emilia-Romagna n. 9 del 2016; nel merito, contesta ancora la fondatezza dell’interpretazione della norma censurata offerta dagli appellati, soffermandosi sui paradossali risultati cui essa condurrebbe, consentendo che, durante l’esecuzione dell’opera lineare, per una parte del tracciato possano essere assunte scelte incompatibili con le altre parti dello stesso tracciato.
Considerato che il Consiglio di Stato, sezione quarta, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 30 della legge della Regione Emilia-Romagna 30 maggio 2016, n. 9 (Legge comunitaria regionale per il 2016), che, sotto la rubrica «Norma di interpretazione autentica dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2002», prevede quanto segue: «1. Il comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri) si interpreta nel senso che, fermo restando l’obbligo di puntuale motivazione, nonché della corresponsione al proprietario dell’indennità di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)), il divieto di reiterare più di una volta il vincolo espropriativo decaduto non trova applicazione per il completamento di opere pubbliche o di interesse pubblico lineari la cui progettazione preveda la realizzazione per lotti o stralci funzionali, secondo la normativa vigente»;
che le questioni sono sorte nel corso del giudizio sugli appelli proposti dalla Provincia di Reggio Emilia e dal Comune di Novellara contro la sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, ha annullato le deliberazioni del Consiglio comunale di Novellara recanti l’adozione e l’approvazione del piano operativo comunale (POC) finalizzato alla realizzazione del “secondo stralcio” dell’opera pubblica consistente nella “Tangenziale Nord” di Novellara, che erano stati impugnati dai proprietari di alcune delle aree interessate;
che secondo il TAR tali provvedimenti, avendo rinnovato sulle aree un vincolo preordinato all’espropriazione già reiterato una prima volta con una variante al piano regolatore generale e decaduto per decorso del termine quinquennale di durata, violano l’art. 13, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri), alla cui stregua «[i]l vincolo decaduto può essere motivatamente reiterato, per una sola volta […]»;
che, ad avviso del Consiglio di Stato, sulla definizione del giudizio d’appello influisce la citata disposizione dell’art. 30 legge reg. Emilia-Romagna n. 9 del 2016, sopravvenuta alla pronuncia della sentenza impugnata, la quale violerebbe, tuttavia, gli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, in quanto, pur qualificandosi come norma di interpretazione autentica, sarebbe una norma innovativa con efficacia retroattiva destinata a influenzare, in assenza di motivi imperativi di interesse generale, l’esito giudiziario di una controversia, in violazione dei principi della preminenza del diritto e del processo equo;
che sull’ampiezza del divieto di reiterazione plurima dei vincoli espropriativi decaduti, posto dal citato art. 13, comma 3, legge reg. Emilia-Romagna n. 37 del 2002, non sarebbe mai esistita oggettiva incertezza, nessun dubbio o contrasto essendo insorto, né durante il giudizio a quo, né «in altre sedi applicative», sulla riferibilità del divieto anche alle opere pubbliche suddivise in lotti o stralci funzionali;
che la norma censurata, pertanto, avrebbe introdotto una regola retroattiva destinata a influenzare l’esito di un giudizio in corso, determinando un’ingerenza della funzione legislativa nell’amministrazione della giustizia che non troverebbe adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, costituenti altrettanti motivi imperativi di interesse generale ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo;
che, in pendenza del giudizio costituzionale, l’art. 30 legge reg. Emilia-Romagna n. 9 del 2016 è stato espressamente abrogato dall’art. 7, comma 1, della legge della stessa Regione 1° agosto 2017, n. 18 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019);
che la legge reg. Emilia-Romagna n. 18 del 2017, all’art. 5, ha anche modificato l’art. 13 legge reg. Emilia Romagna n. 37 del 2002 (il cui comma 3, sul divieto di reiterazione plurima del vincolo espropriativo decaduto, è la disposizione interpretata da quella censurata), aggiungendovi i commi 3-bis e 3-ter, del seguente tenore: «3-bis. Il divieto di reiterare più di una volta il vincolo espropriativo decaduto non trova applicazione per il completamento di opere pubbliche o di interesse pubblico lineari la cui progettazione preveda la realizzazione per lotti o stralci funzionali, secondo la normativa vigente, fermo restando l’obbligo di puntuale motivazione del provvedimento che dispone la reiterazione del vincolo, nonché la corresponsione al proprietario dell’indennità di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A))»; «3-ter. Resta salva la possibilità di una nuova programmazione che assicuri il completamento delle opere di cui al comma 3-bis»;
che, inoltre, l’art. 6 della stessa legge regionale sopravvenuta, rubricato «Disposizioni in materia di reiterazione dei vincoli espropriativi decaduti», ha disposto, al comma 1, che «[i]l comma 3-bis dell’articolo 13 della legge regionale n. 37 del 2002 trova immediata applicazione ai procedimenti espropriativi non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge»;
che, dunque, lo ius superveniens, da un lato, ha abrogato la censurata norma di interpretazione autentica dell’art. 13, comma 3, legge reg. Emilia-Romagna n. 37 del 2002 e, dall’altro lato, ha introdotto nello stesso art. 13 una deroga alla regola generale del comma 3, sul divieto di reiterazione plurima del vincolo espropriativo decaduto, avente un contenuto precettivo identico a quello che il legislatore regionale aveva voluto imporre in via di interpretazione della regola generale, consentendo la reiterazione plurima del vincolo solo «[…] per il completamento di opere pubbliche o di interesse pubblico lineari la cui progettazione preveda la realizzazione per lotti o stralci funzionali, secondo la normativa vigente, fermo restando l’obbligo di puntuale motivazione del provvedimento che dispone la reiterazione del vincolo, nonché la corresponsione al proprietario dell’indennità di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 […]»;
che, nel contempo, la norma derogatoria è dichiarata immediatamente applicabile «ai procedimenti espropriativi non ancora definiti» alla data di entrata in vigore della stessa legge reg. Emilia-Romagna n. 18 del 2017, ma tale previsione di «immediata applicazione», pur consentendo di reiterare più di una volta i vincoli decaduti anche nei procedimenti espropriativi in corso, al fine di completare opere pubbliche o di interesse pubblico lineari la cui progettazione preveda la realizzazione per lotti o stralci funzionali, opera solo per l’avvenire in ossequio al principio generale di cui all’art. 11 delle preleggi;
che, a fronte di questo ius superveniens, si impone il riesame della perdurante rilevanza delle questioni da parte del rimettente, al quale compete di valutare se la fattispecie dedotta nel giudizio a quo continui a essere regolata dalla norma che, a suo avviso, gli prescrive di considerare legittima la reiterazione plurima del vincolo espropriativo decaduto;
che va disposta, pertanto, la restituzione degli atti al rimettente per una nuova valutazione della rilevanza delle questioni sollevate, alla luce del mutato quadro normativo (ex plurimis, ordinanze n. 266 del 2015, n. 253 del 2014, n. 316 del 2012, n. 268 e n. 12 del 2011, n. 458 del 2006).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato, sezione quarta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2018.