Ordinanza n. 266 del 2015

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ORDINANZA N. 266

ANNO 2015

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                  Presidente

-           Giuseppe                     FRIGO                                               Giudice

-           Paolo                           GROSSI                                                   ”

-           Giorgio                        LATTANZI                                              ”

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

-           Giuliano                       AMATO                                                   ”

-           Silvana                         SCIARRA                                                ”

-           Daria                            de PRETIS                                               ”

-           Nicolò                         ZANON                                                   ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali), promosso dal Consiglio di Stato, in sede consultiva, nel procedimento vertente tra la Domus Plan srl e la Regione Liguria ed altro, con ordinanza del 13 febbraio 2013, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2014.

         Visti gli atti di costituzione della Domus Plan srl e della Regione Liguria; 

         udito nell’udienza pubblica del 6 ottobre 2015 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi; 

         uditi gli avvocati Roberto Damonte per la Domus Plan srl e Gabriele Pafundi per la Regione Liguria.

Ritenuto che, con ordinanza del 13 febbraio 2013, pervenuta a questa Corte il 24 aprile 2014 (r.o. n. 97 del 2014), il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha sollevato, in riferimento agli artt. 41 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali);

che il Consiglio di Stato, in sede consultiva, è investito dell’emissione del parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dalla società Domus Plan srl avverso la deliberazione con la quale la Regione Liguria, nell’approvare una variante del piano regolatore del Comune di Varazze, ha «eliminato la deroga al vincolo di destinazione alberghiera imposto all’immobile» di sua proprietà, ai sensi della legge regionale n. 1 del 2008;

che la società ricorrente ha dedotto l’illegittimità del vincolo per una serie di motivi, tra cui quello di violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge regionale n. 1 del 2008, nonché «difetto di presupposto e illogicità, oltre che violazione e falsa applicazione degli articoli 41 e 42 Cost.»;

 che, in particolare, è stata dedotta l’illegittimità costituzionale della legge regionale n. 1 del 1978 (recte: 2008) per violazione: dell’art. 123 Cost., che attribuisce ai Comuni e non alle Regioni il potere di disporre in materia di modifica della destinazione d’uso degli immobili; degli artt. 41 e 42 Cost., perché la legge regionale istituisce un vincolo di natura economica; dell’art. 97 Cost., perché alla Regione viene conferito il potere arbitrario di consentire o meno lo svincolo della destinazione alberghiera; degli artt. 3, 41, 42 e 117 Cost., perché la legge regionale determina un’inammissibile invasione nella sfera riservata ai proprietari dell’immobile; degli artt. 41 e 42 Cost., «rappresentando il vincolo una sorta di pre-espropriazione»; degli artt. 3, 24, 42, 97 e 113 Cost., in quanto la disposizione «svuota il diritto di proprietà»;

che, con ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente ha impugnato l’atto con il quale il Comune di Varazze, in esecuzione della delibera regionale, ha confermato il vincolo di destinazione alberghiera, deducendone l’illegittimità «sia derivata da quella del provvedimento regionale, sia per vizi propri»;

che, secondo il Consiglio di Stato, la questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante, in quanto la dichiarazione di illegittimità dell’art. 2 della legge regionale n. 1 del 2008 priverebbe il provvedimento impugnato «di base legislativa», determinando l’accoglimento del ricorso straordinario;

che la questione sarebbe, altresì, non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 41, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, Cost.;

che infatti l’imposizione di un vincolo di natura economica, quale quello di destinazione alberghiera, lederebbe il diritto del proprietario di determinare l’utilizzazione dell’immobile;

che la norma censurata violerebbe anche l’art. 41, primo comma, Cost., in quanto la legge non può «imporre al privato di svolgere una determinata attività d’impresa, ovvero […] di utilizzare un proprio immobile per esercitarvi obbligatoriamente, o farvi svolgere, una determinata attività d’impresa»;

che è intervenuta, nel giudizio di costituzionalità, la Regione Liguria, chiedendo che sia disposta la restituzione degli atti al rimettente, per un’approfondita valutazione dell’attuale rilevanza e fondatezza delle questioni, e, comunque, che le questioni siano dichiarate inammissibili, irrilevanti e infondate;

che, come rappresenta la Regione, successivamente all’ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge regionale 18 marzo 2013, n. 4, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e ulteriori disposizioni in materia di alberghi», che, tra l’altro, ha attribuito al solo Comune la competenza ad effettuare il censimento degli alberghi assoggettati al vincolo di destinazione d’uso, ad approvare l’elenco degli immobili vincolati e ad esprimersi sulla richiesta di svincolo degli immobili già adibiti ad albergo;

che, in virtù del nuovo assetto normativo, il Consiglio comunale di Varazze ha adottato la deliberazione 10 febbraio 2014, n. 11, con cui ha approvato il censimento degli alberghi assoggettati a «vincolo di destinazione d’uso» e stabilito che «ricorrono le condizioni di non applicazione del vincolo alberghiero previste dall’art. 2 comma 1 bis della L.R. n. 1/2008 come modificata dalla L.R. n. 4/2013 delle strutture individuate dalle schede redatte dall’ufficio urbanistica allegate», tra le quali vi è l’immobile già sede dell’albergo “della Piazzetta”, di proprietà della società ricorrente;

che l’adozione di questo provvedimento dovrebbe condurre ad una declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse e/o di cessata materia del contendere nel giudizio a quo;

che, pertanto, alla luce dell’intervenuta modificazione normativa, la Regione Liguria ha chiesto la restituzione degli atti al giudice rimettente, al fine di un nuovo e più approfondito riscontro della rilevanza e della fondatezza delle questioni sollevate;

che inoltre, ad avviso della difesa regionale, le questioni sarebbero infondate, in quanto l’art. 41 Cost., pur tutelando l’assetto concorrenziale del mercato, consente l’introduzione di vincoli, se giustificati da ragioni di utilità sociale, oltre che dall’esigenza di tutelare interessi di rango costituzionale, quali lo sviluppo economico e il diritto al lavoro, mentre l’art. 42 Cost. non esclude la legittimità di ingerenze nel diritto dominicale, disposte dalla legge per motivi di interesse generale;

che si è costituita la società Domus Plan srl, ricorrente nel giudizio a quo, chiedendo l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale e, in via subordinata, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea;

che, con memoria depositata il 15 settembre 2015, la Regione Liguria ha insistito per la declaratoria di «irrilevanza/inammissibilità e comunque infondatezza» della questione di legittimità costituzionale, sottolineando come l’immobile oggetto della controversia non sia più soggetto a vincolo alberghiero, per effetto della sopravvenuta legge della Regione Liguria n. 4 del 2013;

che, con memoria depositata il 15 settembre 2015, la società Domus Plan srl, riportandosi alle argomentazioni formulate nell’atto di costituzione, ha insistito per l’accoglimento della questione, in quanto la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 2014, con cui il Comune di Varazze ha disposto lo svincolo dell’immobile di  proprietà della società, non ha comportato l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale che ha imposto, per lungo tempo, una destinazione d’uso su tale proprietà;

che, comunque, sussisterebbe l’interesse della società ad ottenere la dichiarazione d’illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, che, privando di base legislativa il provvedimento oggetto del ricorso straordinario, ne determinerebbe l’accoglimento, «nonché la pronuncia sulla formulata azione di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 34, comma 3, del CPA».

Considerato che il Consiglio di Stato, in sede consultiva, dubita, in riferimento agli artt. 41 e 42 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali);

che il Collegio rimettente censura la norma regionale laddove impone un vincolo di destinazione alberghiera a tutte le strutture classificate, alla luce della normativa vigente, come albergo;

che, successivamente all’ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge regionale 18 marzo 2013, n. 4, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e ulteriori disposizioni in materia di alberghi», che, all’art. 2, ha modificato la norma censurata;

che, in particolare, i commi 2 e 3 del citato art. 2 hanno modificato l’ambito di operatività del vincolo di destinazione alberghiera già posto dalla legge regionale del 2008, escludendolo per tutte quelle strutture, ancora in attività ovvero la cui attività ricettiva fosse già cessata, che, al 1° gennaio 2012, fossero classificate «a una o due stelle, con capacità ricettiva non superiore a diciotto posti letto ed aventi un utilizzo promiscuo della funzione ricettiva con quella residenziale o con altra funzione»;

che, inoltre, la legge regionale n. 4 del 2013 ha parzialmente modificato i presupposti in presenza dei quali il proprietario dell’immobile vincolato può presentare «motivata e documentata istanza di svincolo» (art. 2, comma 4) e ha attribuito la competenza a provvedere su detta istanza al solo Comune (art. 2, comma 5);

che, in applicazione di questa legge, l’Amministrazione comunale ha deliberato «che ricorrono le condizioni di non applicazione del vincolo alberghiero previste dall’art. 2 comma 1 bis della L.R. n. 1/2008 come modificata dalla L.R. n. 4/2013 delle strutture individuate dalle schede redatte dall’ufficio urbanistica allegate al presente atto facente parte integrante e sostanziale (Allegato C)», tra le quali vi è appunto l’immobile sede dell’albergo “della Piazzetta”, di proprietà della società ricorrente nel giudizio a quo (si veda la deliberazione del Consiglio comunale 10 febbraio 2014, n. 11);

che, a fronte di questo ius superveniens, spetta al Collegio rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata;

che la giurisprudenza costituzionale richiamata dalla Domus Plan srl, secondo la quale lo ius superveniens non comporta la cessazione della materia del contendere, se la normativa impugnata ha trovato medio tempore applicazione, non è pertinente, perché riguarda il giudizio di legittimità costituzionale introdotto, dallo Stato o dalle Regioni, con ricorso in via principale;

che, nel caso di specie, la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in via incidentale e, quindi, la sopravvenienza normativa richiede una valutazione di perdurante rilevanza, necessariamente rimessa al giudice a quo;

che anche l’asserita rilevanza della questione ai fini della decisione sulla domanda di risarcimento del danno, proposta nel giudizio a quo dalla Domus Plan srl, deve essere valutata dal Collegio rimettente;

che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo, per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione, alla luce del mutato quadro normativo (ex multis, ordinanze n. 190, n. 53 e n. 20 del 2015).

Visto l’art. 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato, in sede consultiva.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2015.