ORDINANZA N. 97
ANNO 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giorgio LATTANZI Presidente
- Aldo CAROSI Giudice
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
- Giovanni AMOROSO ”
- Francesco VIGANÒ ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera a), 13, commi 1, lettera a), e 2, e 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 (Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), promosso con ricorso della Regione Veneto, notificato l’11 − 16 novembre 2016, depositato in cancelleria il 21 novembre 2016, iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 1 del 2017.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 18 aprile 2018 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 21 novembre 2016, la Regione Veneto ha impugnato gli artt. 5, comma 1, lettera a), 13, commi 1, lettera a), e 2, e 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 (Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), deducendo le seguenti censure:
− con riferimento alla prima disposizione, la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera r), e quarto comma, e dell’art. 118 della Costituzione, poiché la previsione dell’obbligo in capo a tutte le amministrazioni di accettare i pagamenti elettronici (per i micro-pagamenti anche mediante l’uso del credito telefonico) attraverso una piattaforma informatica comune, trascenderebbe l’ambito della competenza statale del coordinamento informativo e vincolerebbe le Regioni «ad una specifica modalità di ricezione dei pagamenti […] con ciò ledendone l’autonomia gestoria in ordine alla determinazione delle modalità di svolgimento del servizio di riscossione»;
− in relazione all’art. 13, commi 1, lettera a), e 2, la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera r), e quarto comma, 118 e 119 Cost., nonché del principio di leale collaborazione, perché le disposizioni impugnate − nell’affidare all’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), rispettivamente, un ruolo non solo di coordinamento informatico ma anche di progettazione dell’evoluzione strategica del sistema informativo della pubblica amministrazione e la predisposizione del Piano per l’informatica avente contenuti non meramente programmatici ma anche specifici e puntuali − eccederebbero dalla materia del coordinamento informativo e comprimerebbero l’autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni, senza prevedere alcun loro coinvolgimento;
− infine, in relazione all’art. 63 del d.lgs. n. 179 del 2016, la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera r), e quarto comma, e 118 Cost., perché esso − nell’attribuire al Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, poteri non solo di coordinamento operativo delle pubbliche amministrazioni ma anche decisori e sostitutivi in relazione a generiche «inadempienze gestionali o amministrative relative all’attuazione delle misure necessarie all’attuazione dell’Agenda digitale» − eccederebbe dalla materia del coordinamento informativo, consentendo al commissario di adottare in via sostitutiva provvedimenti idonei a incidere sull’assetto organizzativo e amministrativo delle Regioni; inoltre, la violazione del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., perché il potere sostitutivo, decorso il breve termine di trenta giorni, sarebbe automatico, senza che sia prevista alcuna forma di dialogo con le autonomie territoriali, ignorate anche al momento dell’adozione del decreto di sostituzione da parte del Consiglio dei ministri;
che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo l’inammissibilità del ricorso, in primo luogo, per acquiescenza, avendo la Conferenza unificata espresso, a nome di tutte le Regioni, parere positivo sul decreto delegato; in secondo luogo, per genericità e astrattezza delle censure formulate in termini meramente ipotetici; in terzo luogo, in ragione del positivo vaglio di legittimità costituzionale della legge delega operato dalla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016;
che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, nel merito il ricorso sarebbe infondato, poiché, come già chiarito dalla sentenza citata in relazione alle norme della legge delega, anche quelle oggi impugnate sarebbero state dettate nell’esercizio della competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera r), Cost., al fine di realizzare una «comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione», e nell’esercizio della competenza esclusiva statale in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.;
che, in particolare, la norma che prevede l’obbligo di accettare i pagamenti elettronici e la piattaforma comune alle pubbliche amministrazioni, sarebbe stata dettata al fine di offrire ai cittadini garanzie uniformi su tutto il territorio nazionale nell’accesso ai citati servizi di pagamento; le altre disposizioni censurate, poi, mirerebbero ad evitare che il divario tecnologico tra le amministrazioni pubbliche possa comportare una lesione del diritto di accesso ai mezzi informatici; quanto all’art. 63, infine, andrebbe considerato che i poteri sostitutivi sono esercitabili solo in caso di mancata adozione delle misure necessarie all’attuazione dell’Agenda digitale italiana;
che, con atto depositato il 14 novembre 2017 − su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1719 del 7 novembre 2017 − la Regione Veneto ha rinunciato al ricorso;
che, con atto depositato in data 30 novembre 2017, previa delibera del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia.
Considerato che nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2018.