ORDINANZA N. 95
ANNO 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giorgio LATTANZI Presidente
- Aldo CAROSI Giudice
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Franco MODUGNO ”
- Giulio PROSPERETTI ”
- Giovanni AMOROSO ”
- Francesco VIGANÒ ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 5, e 3 della legge della Regione Puglia 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notificazione il 5 aprile 2017, ricevuto il 7 aprile 2017, depositato in cancelleria l’11 aprile 2017, iscritto al n. 36 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2017.
Udito nella camera di consiglio dell’11 aprile 2018 il Giudice relatore Giuliano Amato.
Ritenuto che, con ricorso spedito per la notifica il 5 aprile 2017, ricevuto il 7 aprile 2017 e depositato l’11 aprile 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 5, e 3 della legge della Regione Puglia 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
che il ricorrente evidenzia, in particolare, che le disposizioni impugnate – nel disciplinare la fase liquidatoria dei soppressi Consorzi di bonifica – prevedono che il nuovo ente subentri nella titolarità dei beni e delle attività dei consorzi soppressi, ma non nei relativi rapporti passivi; inoltre, esse impongono ai creditori, al fine di ottenere il soddisfacimento dei propri crediti, di rimettere almeno il cinquanta per cento degli stessi e di rinunciare agli interessi;
che, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, tali disposizioni violano l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., invadendo la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, poiché non sarebbero rispettati i principi dettati dal codice civile in ordine alla liquidazione dei consorzi, ed in particolare il principio della destinazione del fondo consortile alla soddisfazione dei creditori;
che la Regione Puglia non si è costituita in giudizio;
che, successivamente alla proposizione del ricorso, la legge della Regione Puglia 20 settembre 2017, n. 38, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 febbraio 2017 n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati)», ha modificato entrambe le disposizioni impugnate;
che, con atto depositato in cancelleria il 18 dicembre 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri, in base alla delibera del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2017, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 5, e 3 della legge della Regione Puglia 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
che, con atto depositato in cancelleria il 18 dicembre 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri, in conformità alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri del 22 novembre 2017, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l’intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 60 del 2018, n. 146, n. 112 e n. 100 del 2017).
Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 1, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 aprile 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2018.