SENTENZA N. 29
ANNO 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giorgio LATTANZI Presidente
- Aldo CAROSI Giudice
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
- Giovanni AMOROSO ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, commi 1 e 10, e 6-ter, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, promosso dalla Regione Toscana con ricorso notificato il 30 gennaio-3 febbraio 2017, depositato in cancelleria il 9 febbraio 2017 ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 2017.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella udienza pubblica del 23 gennaio 2018 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;
uditi l’avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana e l’avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.− La Regione Toscana, giusta delibera della Giunta regionale n. 38 del 24 gennaio 2017, con ricorso notificato il 30 gennaio-3 febbraio 2017, depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 9 febbraio, ha impugnato l’art. 6, commi 1 e 10, e l’art. 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per violazione, nel complesso, degli artt. 117, terzo e quarto comma, 119, primo e secondo comma, e 3 (per disparità di trattamento, illogicità e irrazionalità), della Costituzione.
2.− L’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, al comma 1, prevede: «Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017 e il restante 30 per cento nell’anno 2018, è effettuato il pagamento, per l’importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018:
a) delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento».
L’articolo, al comma 10, prevede alcune esclusioni.
3.− L’art. 6-ter dello stesso decreto-legge, stabilisce al comma 1: «Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire […] con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell’adozione dell’atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale».
4.− La ricorrente prospetta l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, nella parte in cui consente, relativamente a tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, senza distinzione tra tributi statali e tributi regionali, di estinguere il debito senza corrispondere sanzioni e interessi di mora, e dell’art. 6, comma 10, nella parte in cui non prevede l’esclusione, dalla definizione agevolata di cui al comma 1, dei carichi affidati agli agenti della riscossione per i tributi di competenza regionale, in violazione degli art. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo e secondo comma, Cost.
4.1.− La Regione Toscana afferma di avvalersi di Equitalia per la riscossione coattiva dei tributi di propria spettanza, e che perciò la disposizione impugnata, laddove prevede obbligatoriamente, anche per i tributi di competenza regionale, la definizione agevolata, senza escludere le entrate tributarie regionali, è lesiva delle sue competenze in quanto contrasta con l’autonomia tributaria costituzionalmente riconosciuta dall’art. 119 Cost., nonché determina un’incisiva riduzione dell’incasso tributario della Regione Toscana.
Osserva la Regione che l’attuale testo dell’art. 119 Cost. ha affermato il passaggio da un sistema accentrato di finanza derivata ad un sistema fondato sull’autonomia di entrata e di spesa in cui, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e concorrendo ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni, che hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Per l’attuazione dell’art. 119 Cost. è stata emanata la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), il cui art. 7 definisce quali tributi delle Regioni:
1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni;
2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;
3) i tributi propri istituiti dalle Regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale.
I princìpi e i criteri della legge n. 42 del 2009 sono stati attuati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). L’art. 8 del suddetto d.lgs., la cui rubrica reca “Ulteriori tributi regionali”, prevede, al comma 1, che: «Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l’abilitazione all’esercizio professionale, l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l’imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili […]».
Il comma 2 sancisce che: «Fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale».
Il comma 3 stabilisce che: «Alle regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I predetti tributi costituiscono tributi propri derivati».
Il comma 5 prevede che: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, spettano altresì alle regioni a statuto ordinario le altre compartecipazioni al gettito di tributi erariali, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto».
Secondo la Regione, alla stregua di tale disciplina i tributi statali di cui al comma 1 del citato art. 8 diventano propri regionali; si richiama in proposito la sentenza n. 288 del 2012.
Per quanto attiene alla dimensione dinamica la ricorrente segnala che l’art. 9 del d.lgs. n. 68 del 2011 assicura il riversamento diretto alle Regioni dell’intero gettito derivante dall’attività di recupero riferita ai tributi regionali propri di tipo derivato e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali disciplinati dal predetto decreto.
4.2.− La Regione Toscana deduce di essere consapevole della giurisprudenza costituzionale che ha affermato che la disciplina dei tributi regionali in quanto istituiti e regolati dalla legge statale, rientrano nella materia «ordinamento tributario dello Stato», rimessa alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, non rilevando la destinazione del gettito alla Regione.
Tuttavia insiste nel sospetto di illegittimità costituzionale, in quanto la disciplina impugnata si applica anche ai tributi regionali di cui al citato art. 8 del d.lgs. n. 68 del 2011 e spetta al legislatore regionale la competenza legislativa rispetto ai tributi propri o autonomi.
Già con la sentenza n. 102 del 2008, il Giudice delle leggi riconosceva alle Regioni la «potestà legislativa esclusiva nella materia tributaria non espressamente riservata alla legislazione dello Stato, con riguardo, beninteso, ai presupposti d’imposta collegati al territorio di ciascuna Regione e sempre che l’esercizio di tale facoltà non si traduca in un dazio o in un ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni (artt. 117, quarto comma, e 120, primo comma, Cost.».
Pertanto la disciplina impugnata, nel prevedere la rottamazione delle cartelle esattoriali anche dei tributi regionali, contrasta con l’art. 119 Cost. e con il riparto della competenza legislativa stabilito dall’art. 117 Cost.
4.3.− Il sospetto sussisterebbe, tuttavia, anche con riferimento ai tributi regionali derivati e addizionali in quanto le amministrazioni regionali sono private di una fonte di entrata senza prevedere alcuna compensazione per quelle che si dimostrino virtuose nel recupero dei crediti tributari.
La stima delle entrate conseguente all’applicazione della norma impugnata non appare sufficiente a coprire la perdita della riscossione della Regione Toscana, in quanto il dato storico relativo alla percentuale di riscossione dell’amministrazione regionale toscana è sensibilmente superiore rispetto ai valori medi utilizzati per la stima degli importi del decreto in questione.
Detto effetto negativo, ancora più dannoso in ragione dell’incisione su anni di imposta recenti a fronte di un’azione di recupero tempestiva, consegue ad un fatto causale e cioè l’essersi avvalsi di Equitalia.
La definizione agevolata non incrementerebbe il gettito delle entrate regionali, così come viene prospettato dal Governo nazionale, ma ridurrebbe il gettito dei tributi regionali propri e derivati di un importo tale da impedire il corretto esercizio delle attribuzioni della Regione, così ledendo l’art. 119 Cost., e l’autonomia finanziaria della Regione, nonché l’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., punendo in tal modo le amministrazioni più tempestive ed efficienti.
Non sono stati previsti, infatti, meccanismi di ristoro e compensazione come per l’imposta municipale unica (IMU) e per il tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, comma 380-ter, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2013)», ovvero per l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), (art. 8, comma 13-duodecis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali», convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125).
5.− La Regione Toscana prospetta, poi, l’illegittimità costituzionale dell’art. 6-ter, del d.l. n. 193 del 2016, come convertito dalla legge n. 225 del 2016, nella parte in cui consente alle Regioni, alle Province, alle Città metropolitane e ai Comuni che utilizzano, per la riscossione coattiva, l’ingiunzione fiscale, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), di non aderire alla definizione agevolata, mentre non consente la medesima facoltà di scelta agli enti che utilizzano il ruolo esattoriale per la riscossione coattiva, e ciò in violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 119, primo e secondo comma, Cost., nonché dell’art. 3 Cost.
5.1.− In particolare la disposizione introdurrebbe una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra le Regioni e gli enti locali che hanno affidato, a suo tempo, la riscossione coattiva all’Agente della riscossione Equitalia, rispetto agli enti che hanno scelto di avvalersi di concessionari privati: mentre i primi sono obbligati a sottostare alla cosiddetta “rottamazione delle cartelle”, ledendosi l’autonomia garantita dagli artt. 117 e 119 Cost., gli altri hanno la possibilità di regolamentare la suddetta definizione agevolata, compresa la possibilità di non prevederla.
6.− Con atto depositato il 14 marzo 2017 si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso della Regione Toscana, prospettando le seguenti argomentazioni.
Poiché il ruolo costituisce titolo esecutivo, utilizzabile ai fini della riscossione coattiva di crediti afferenti a prestazioni patrimoniali imposte coperte da riserva di legge, di natura prevalentemente contributiva e tributaria, sarebbe ragionevole che la relativa disciplina fosse dettata dal legislatore statale nell’esercizio della competenza esclusiva spettante allo stesso ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di “sistema tributario dello Stato”.
Le disposizioni impugnate atterrebbero a scelte di fondo e ad obiettivi di risanamento finanziario che legittimamente il legislatore persegue nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di “sistema tributario e contabile dello Stato, e perequazione delle risorse finanziarie”, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
Comunque lo Stato conserverebbe la potestà legislativa esclusiva in relazione ai tributi propri derivati delle Regioni (è citata la sentenza n. 199 del 2016). Ma anche in relazione ai tributi regionali, occorre considerare che le Regioni possono liberamente scegliere di avvalersi del servizio di riscossione a mezzo ruolo, che utilizza procedure necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale, con la conseguente possibilità per lo Stato di dettare norme per la definizione di tutti i tributi riscossi con tale modalità.
Si osserva poi che gli oneri connessi al servizio di riscossione coattiva a mezzo ruolo sono sempre stati posti a carico della finanza statale, con conseguente competenza a disciplinare il sistema; e che la definizione dei carichi pregressi è prevista non solo a favore del contribuente ma anche degli stessi enti creditori che beneficiano di introiti certi ed immediati.
6.1.− Non sussisterebbe, infine, la disparità di trattamento in quanto si tratta di situazioni non comparabili, in ragione dei diversi sistemi di riscossione che vengono in rilievo: per il sistema di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) non vi è quella esigenza di uniformità sul territorio nazionale a cui è riconducibile la potestà legislativa esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., essendo, quindi, ragionevole che la definizione sia rimessa alle Regioni medesime.
7.− In data 29 dicembre 2017, la Regione Toscana ha depositato memoria con la quale ha insistito nelle richieste già formulate, contestando le deduzioni della difesa dello Stato, e osservando, in particolare, quanto segue.
A suo avviso, nella specie, non viene in rilievo la potestà spettante allo Stato di istituire i tributi e disciplinare gli stessi, ma si incide sulla quantificazione degli introiti riducendoli. Inoltre una tale potestà non potrebbe prevedere situazioni diverse a secondo che si sia ricorsi o meno ad Equitalia.
In ogni caso l’esercizio di una competenza non potrebbe non tener conto di quanto previsto dagli artt. 119 e 117, terzo e quarto comma, Cost.: la riduzione delle risorse in questione non consente alle Regioni di esercitare correttamente le proprie funzioni e competenze. La definizione agevolata, infatti, non determina entrate certe e immediate per le Regioni; e anzi, con riguardo alla Regione Toscana l’analisi della riscossione delle cartelle dimostra che il condono non ha avuto quegli effetti positivi annunciati.
Non troverebbe riscontro, inoltre, quanto dedotto dalla difesa erariale circa la copertura da parte dello Stato delle spese del ruolo, atteso che l’aggio ricade sul cittadino o sull’ente beneficiario.
La violazione dell’autonomia riconosciuta dall’art. 119 Cost., primo e secondo comma, in relazione ai tributi regionali di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 68 del 2011, sussisterebbe perché la disciplina regionale degli stessi è assoggettata unicamente al rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica.
La violazione sussisterebbe anche per gli altri tributi propri derivati e addizionali in quanto non sono state previste misure compensative.
D’altro canto, la necessità di una disciplina uniforme non impedirebbe di escluderne l’applicazione per determinate tipologie di entrate, né l’utilizzo delle procedure di riscossione a mezzo ruolo implica l’applicazione della disciplina di definizione.
Infine, rileva che la diversità prospettata dalla difesa dello Stato, al fine di escludere la disparità di trattamento, ha come presupposto una scelta casuale, circostanza che rende illogico e irrazionale il trattamento differenziato.
Considerato in diritto
1.− La prima questione di legittimità costituzionale prospettata dalla Regione Toscana in relazione all’art. 6, commi 1 e 10, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, verte sulla violazione della potestà legislativa concorrente nella materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» e di quella residuale (art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione), in quanto la definizione agevolata, oggetto delle norme impugnate, sarebbe stata prevista anche per tributi regionali rispetto ai quali sussisterebbe la potestà legislativa della Regione.
1.1.− La ricorrente richiama, in particolare, l’art. 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), che nel trasferire una serie di tributi statali alle Regioni precisa che: «ferma la facoltà per le Regioni di sopprimerli […] sono trasformati in tributi propri regionali», con ciò modificando questi tributi in “propri regionali” dal 1° gennaio 2013.
2.− Le disposizioni impugnate violerebbero anche l’art. 119 Cost., primo e secondo comma, come attuato dal d.lgs. n. 168 (recte: n. 68) del 2011 in quanto priverebbero le Regioni di una entrata, senza prevedere meccanismi di ristoro o di compensazione, almeno per quelle virtuose nel recupero dei propri crediti tributari, così impedendo il corretto esercizio delle attribuzioni regionali, con la conseguente violazione della loro autonomia finanziaria.
3.− Entrambe le questioni non sono fondate.
4.− Occorre a tal fine individuare l’ambito materiale entro il quale inquadrare la disciplina contestata, avendo riguardo all’oggetto e alle finalità perseguite dal legislatore, alla luce del quadro normativo di riferimento (sentenza n. 52 del 2010).
L’art. 6, comma 1, prevede la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016: aderendo alla procedura, i contribuenti pagano solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione, venendo così esentati dal pagamento di sanzioni, interessi di mora e di altre somme aggiuntive dovute sui contributi e premi di natura previdenziale.
La materia che viene in rilievo è dunque quella della riscossione, e più precisamente della riscossione mediante ruoli. Difatti l’intervento del legislatore statale non è principalmente diretto a disciplinare i tributi e le relative sanzioni, e la stessa incidenza su queste ultime costituisce un passaggio ritenuto necessario in vista della finalità perseguita, che è quella della riorganizzazione della procedura esecutiva in questione.
5.− Le disposizioni impugnate si inseriscono in un più ampio contesto normativo (art. 1 del d.l. n. 193 del 2016) caratterizzato dallo scioglimento, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle società del Gruppo Equitalia (ad eccezione di Equitalia giustizia spa che continua a occuparsi della gestione del Fondo unico giustizia), con la conseguente attribuzione delle relative funzioni ad un apposito ente pubblico economico (Agenzia delle entrate-Riscossione), sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze e al monitoraggio della stessa Agenzia.
Il nuovo ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica di agente della riscossione, abilitato ad operare con le procedure della riscossione tramite ruolo.
Come si legge nelle premesse del d.l. n. 193 del 2016, la riforma conseguiva alla rilevata necessità, per esigenze di finanza pubblica e per un corretto rapporto tra fisco e contribuente, «di ottimizzare l’attività di riscossione adottando disposizioni per la soppressione di Equitalia e per adeguare l’organizzazione dell’Agenzia delle entrate anche al fine di garantire l’effettività del gettito delle entrate e l’incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari e per i fini di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e all’articolo 81, comma 1, della Costituzione».
In sostanza la finalità principale della definizione agevolata è quella di evitare che l’ente subentrante ad Equitalia si trovi già ad avere un pesante arretrato tale da condizionare l’avvio e l’attuazione della riforma strutturale (questo aspetto è evidenziato in particolare nel dossier dell’Ufficio Studi del Senato, XVII, A.S. n. 2595-d.l. 193/2016).
6.− Si è in presenza, pertanto, di una riforma di sistema, sia pure limitata nel tempo, avente ad oggetto specificamente la riscossione mediante ruoli; una procedura caratterizzata da esigenze unitarie che impongono una disciplina centralizzata ed omogenea per tutte le Regioni e gli enti interessati.
6.1.− In questa prospettiva, in particolare, non può assumere rilievo il fatto che siano coinvolte anche le imposte “proprie” delle Regioni, come lamenta la ricorrente, atteso che, sul piano formale, non si giustificherebbero modalità diverse di una procedura naturalmente unitaria, e, sul piano sostanziale, ne deriverebbe la necessità di moltiplicare l’emissione dei ruoli in relazione ai differenti tipi di imposte, con un appesantimento operativo incompatibile con la finalità perseguita di migliorare la razionalità e la efficienza del sistema.
7.− Ricorrono, dunque, le condizioni che legittimano l’esercizio della potestà legislativa concorrente dello Stato del «coordinamento […] del sistema tributario» ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. nonché dell’art. 119, secondo comma, Cost., e in conseguenza non sussiste la lamentata lesione delle competenze regionali in materia di autonomia finanziaria.
8.− La questione non è fondata neppure con riguardo alla lesione dell’autonomia finanziaria “sostanziale” della Regione, prospettata sempre in relazione all’art. 119, primo e secondo comma, Cost.
La ricorrente, nel dedurre una ricaduta lesiva sullo svolgimento delle proprie attribuzioni e nell’invocare misure compensative, non ha fornito la prova del fatto che l’applicazione della norma impugnata determinerebbe una diminuzione del gettito dei tributi regionali, e in misura tale da comprometterne la funzionalità. Non è infatti indicata l’entità della perdita conseguente alla mancata riscossione delle sanzioni e manca la stessa stima del gettito tributario negli anni in questione, gettito che nella previsione dello Stato dovrebbe, al contrario, subire un aumento; né, a questo ultimo fine, può ritenersi sufficiente l’attestazione dei soli incassi da ruolo degli anni 2016 e 2017, prodotta in udienza.
9.− L’art. 6-ter del d.l. n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 1° dicembre 2016, n. 225, è impugnato nella parte in cui consente alle Regioni, alle Province, alle Città metropolitane e ai Comuni, che utilizzano per la riscossione coattiva l’ingiunzione fiscale, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), di non aderire alla definizione agevolata, mentre non riconosce la stessa facoltà agli enti che utilizzano lo strumento del ruolo esattoriale, attraverso l’agente della riscossione.
È dedotta la lesione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 119, primo e secondo comma, Cost., nonché dell’art. 3 Cost. (per disparità di trattamento, illogicità e irragionevolezza).
10.− Quanto ai primi due profili, la loro infondatezza risulta evidente alla luce delle considerazioni svolte a proposito del precedente art. 6, non essendo prospettate al riguardo argomentazioni ulteriori.
11.− Quanto alla lesione dell’art. 3 Cost., per disparità di trattamento, illogicità e irrazionalità, va ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, le Regioni possono denunciare la violazione di parametri diversi da quelli che sovrintendono al riparto di competenze soltanto se vi sia un’adeguata motivazione circa la ridondanza della violazione sul riparto stesso (tra le più recenti, sentenze n. 261 e n. 169 del 2017).
Nella specie, la questione proposta in relazione all’art. 3 Cost., sotto gli indicati profili, è ammissibile poiché viene adeguatamente correlata ai parametri di cui all’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., in relazione all’art. 119 Cost.
12.− Nel merito la questione non è fondata.
13.− Come si è già chiarito, la riforma ha un ambito specifico e limitato, che trova la sua ratio giustificatrice nell’affidamento della riscossione delle imposte ad Equitalia, prima, e all’ente ad essa succeduto, poi, tramite la emissione di ruoli. Da questo ambito rimane dunque estraneo il sistema dell’ingiunzione, che è gestito dagli enti impositori, direttamente ovvero tramite affidamento a terzi, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).
Se ciò nonostante il legislatore statale ha ritenuto di prendere in considerazione anche questa procedura esecutiva, appare corretto che sia stata rimessa agli stessi enti la scelta della estensione o meno della definizione agevolata, oltre alla relativa disciplina, nel rispetto dell’ordinario riparto di competenze.
Il diverso trattamento tra i due metodi di riscossione, dunque, non comporta la violazione dell’art. 3 Cost., né sotto il profilo della disparità di trattamento, attesa la loro differenza strutturale proprio sul punto qualificante dell’intervento legislativo, né sotto quello della ragionevolezza.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1 e 10, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6-ter del d.l. n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 119, primo e secondo comma, e 3, Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2018.