Sentenza n. 214 del 2017

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SENTENZA N. 214

ANNO 2017

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-          Paolo                           GROSSI                                        Presidente

-          Giorgio                        LATTANZI                                     Giudice

-          Aldo                            CAROSI                                                 ”

-          Marta                           CARTABIA                                           ”

-          Mario Rosario             MORELLI                                              ”

-          Giancarlo                    CORAGGIO                                           ”

-          Giuliano                      AMATO                                                 ”

-          Silvana                        SCIARRA                                              ”

-          Daria                           de PRETIS                                             ”

-          Nicolò                         ZANON                                                 ”

-          Augusto Antonio         BARBERA                                             ”

-          Giulio                          PROSPERETTI                                      ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lettera c), e 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), promosso dal Tribunale ordinario di Napoli, nel procedimento vertente tra C. I. e il Presidente del Consiglio dei ministri ed altro, con ordinanza del 22 luglio 2016, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visti l’atto di costituzione di F. T., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 26 settembre 2017 il Giudice relatore Daria de Pretis;

udito l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 22 luglio 2016, il Tribunale ordinario di Napoli, prima sezione civile, ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale: a) la prima con riferimento all’art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), «perché, in violazione degli artt. 76 e 77 della Carta Costituzionale, dispone la sospensione dalla carica del consigliere regionale […] a seguito di condanna non definitiva così eccedendo i limiti della delega conferita dall’art. 1 comma 64 lett. m) della legge 190 del 6.12 [recte: 6 novembre] 2012»; b) la seconda, con riferimento all’«art. 7, comma 1, lett. c) Legge 190/12 [recte: art. 7, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 235 del 2012] in relazione all’art. 8 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 235/12 perché - in violazione degli artt. 3, 51, 76 e 77 della Costituzione ed in evidente disparità di trattamento - prevede solo per gli eletti al Consiglio regionale la sospensione dalla carica in caso di condanna con sentenza non definitiva a differenza di quanto previsto per i parlamentari per i quali non è prevista alcuna sospensione».

L’art. 8 del d.lgs. n. 235 del 2012 ha ad oggetto la «Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali» e statuisce, al comma 1, che «[s]ono sospesi di diritto dalle cariche indicate all’articolo 7, comma 1: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c); […]».

L’art. 7 (intitolato «Incandidabilità alle elezioni regionali») dispone, al comma 1, che «[n]on possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali: […] c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale».

Il rimettente riferisce che le questioni sono sorte nel corso di un giudizio promosso – ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69) – avanti al giudice civile da un consigliere della Regione Campania contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2016. In tale giudizio sono intervenuti il sig. F. T. (nominato consigliere regionale supplente del ricorrente) ed il pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli. Nel corso del giudizio il ricorrente ha sollecitato un provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 700 del codice di procedura civile, chiedendo la sospensione del d.P.C.m. del 5 maggio 2016 e il conseguente reintegro del ricorrente nella carica di consigliere regionale, previa eventuale rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 del d.lgs. n. 235 del 2012.

Con l’ordinanza di rimessione, che prende in esame sia la domanda di merito che quella cautelare, il Tribunale di Napoli ha disposto la sospensione degli effetti del d.P.C.m. del 5 maggio 2016 e ha sollevato le questioni sopra indicate. In relazione alla rilevanza, il giudice a quo osserva che «il ricorrente è stato condannato in primo grado ad anni sei di reclusione per i reati previsti dagli articoli 110, 81 cpv, 476 cpv, 479, 61 n. 2 e 314 c.p.».

1.1.– Quanto alla prima questione, il rimettente ricorda che la legge delega prevede, tra i criteri direttivi, quello di «disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui al comma 63 in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all’affidamento della carica» (art. 1, comma 64, lettera m, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»): tale norma sarebbe violata dal citato art. 8, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 235 del 2012, che contempla la sospensione dalla carica in caso di condanna non definitiva. Il Tribunale di Napoli ricorda la giurisprudenza costituzionale sulla sindacabilità del decreto legislativo e sui rapporti tra esso e la legge delega e richiama un’ordinanza della Corte d’appello di Bari, secondo la quale non si potrebbe andare contro il «chiaro e inequivoco dettato» del criterio direttivo, né questo sarebbe «illogico», in quanto dai lavori preparatori della legge delega emergerebbe che il comma 64, lettera m), riferisce «la sospensione alle cariche elettive e la decadenza a quelle non elettive». Al Governo «non era consentito […] di regolare la fattispecie in modo inconfutabilmente creativo, secondo una logica diversa, certamente condivisibile e più aderente allo scopo generale che si intendeva perseguire, ma ben al di là del mandato conferito dalla legge delega».

1.2.– Con la seconda questione il rimettente censura il fatto che la sospensione dalla carica è prevista solo per i consiglieri regionali, «mentre nessuna sospensione è prevista per i parlamentari». Sarebbero violati gli artt. 3, 51, 76 e 77 Cost. Il giudice a quo nega la possibilità di argomentare, «per sostenere la razionalità della scelta legislativa, che le cariche in questione sono differenti», in quanto non vi sarebbe «ragione alcuna per trattare più severamente gli organi locali rispetto a quelli nazionali laddove si consideri che anche gli organi regionali hanno funzioni legislative addirittura esclusive in alcuni ambiti». Vi sarebbe, quindi, «una evidente e palese, nonché ingiustificata disparità di trattamento degli eletti». Né sarebbe utile invocare, nel senso del rigetto, la sentenza della Corte costituzionale n. 407 del 1992, che ha dichiarato infondata analoga questione con riferimento alla legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali): il rimettente dubita della «diretta applicabilità della sentenza in quanto oggetto dello scrutinio della Corte era una normativa diversa da quella da applicare al presente giudizio», e osserva poi «che si trattava di un giudizio promosso in via principale dalla Provincia autonoma di Trento per cui il raffronto ha riguardato principalmente le competenze e le prerogative delle cariche elettive provinciali rispetto a quelle statali nonché il pericolo delle infiltrazioni della criminalità organizzata». Ad avviso del giudice a quo, «non sussiste una piena omogeneità tra le cariche elettive provinciali e quelle regionali attesa la competenza legislativa di grande importanza (e prevista dalla Costituzione) attribuita a queste ultime».

2.– Nel giudizio costituzionale si è costituito, con atto depositato il 7 marzo 2017, l’interveniente nel giudizio a quo, F. T. La parte privata afferma che le questioni sollevate dal Tribunale di Napoli sarebbero «identiche» a quelle decise dalla sentenza della Corte costituzionale n. 276 del 2016, che ha dichiarato infondata la questione di eccesso di delega relativa all’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 e una censura di disparità di trattamento rispetto ai parlamentari, concernente la medesima norma legislativa.

2.1.– Davanti alla Corte costituzionale è poi intervenuto, con atto depositato il 21 marzo 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato. Questa eccepisce, in primo luogo, l’inammissibilità delle questioni perché il giudice a quo non avrebbe indicato in modo preciso la fattispecie alla quale le norme censurate andrebbero applicate, con conseguente insufficienza della motivazione sulla rilevanza.

Nel merito, l’Avvocatura osserva che, dopo l’ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale ha pronunciato la sentenza n. 276 del 2016, che ha respinto «questioni di tenore testuale analogo e concernenti fattispecie del tutto sovrapponibili a quella in esame», con riferimento all’art. 8 del d.lgs. n. 235 del 2012: le questioni sollevate dal Tribunale di Napoli sarebbero, dunque, inammissibili o manifestamente infondate.

2.2.– Il 28 luglio 2017 F. T. ha depositato una memoria integrativa nella quale, oltre a ribadire gli argomenti già spesi nell’atto di costituzione, riferisce che il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 7 luglio 2017, ha accolto un reclamo proposto dallo stesso F. T., revocando la sospensione del d.P.C.m. del 5 maggio 2016, disposta con la precedente ordinanza di rimessione del 22 luglio 2016: ciò in quanto la sopravvenuta sentenza n. 276 del 2016 della Corte costituzionale (che, secondo il Tribunale di Napoli, ha respinto questioni identiche a quelle oggetto del presente giudizio), pur non vincolando la Corte stessa, preluderebbe ad un rigetto anche delle questioni sollevate con l’ordinanza del 22 luglio 2016 e giustificherebbe, dunque, una rivalutazione del requisito del fumus boni juris, nel senso indicato dal reclamante.

2.3.– Il 5 settembre 2017 l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria integrativa, nella quale ribadisce gli argomenti svolti nell’atto di intervento e eccepisce l’inammissibilità della seconda questione (disparità di trattamento) in relazione agli artt. 76 e 77 Cost., la cui violazione non sarebbe motivata dal rimettente.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale ordinario di Napoli solleva due questioni di legittimità costituzionale: a) la prima con riferimento all’art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), «perché, in violazione degli artt. 76 e 77 della Carta Costituzionale, dispone la sospensione dalla carica del consigliere regionale […] a seguito di condanna non definitiva così eccedendo i limiti della delega conferita dall’art. 1 comma 64 lett. m) della Legge n. 190 del 6.12 [recte: 6 novembre] 2012»; b) la seconda, con riferimento all’«art. 7, comma 1, lett. c) Legge 190/12 [recte: art. 7, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 235 del 2012] in relazione all’art. 8 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 235/12 perché - in violazione degli artt. 3, 51, 76 e 77 della Costituzione ed in evidente disparità di trattamento - prevede solo per gli eletti al Consiglio regionale la sospensione dalla carica in caso di condanna con sentenza non definitiva a differenza di quanto previsto per i parlamentari per i quali non è prevista alcuna sospensione».

L’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 statuisce che «[s]ono sospesi di diritto dalle cariche indicate all’articolo 7, comma 1: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c) […]».

L’art. 7 (intitolato «Incandidabilità alle elezioni regionali») dispone, al comma 1, che «[n]on possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali: […] c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale».

2.– In via preliminare, occorre soffermarsi sulle due eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Avvocatura generale dello Stato. Secondo la difesa erariale, il giudice a quo non avrebbe indicato in modo preciso la fattispecie alla quale le norme censurate andrebbero applicate: di conseguenza sarebbe insufficiente la motivazione sulla rilevanza.

Tale eccezione risulta infondata. Il rimettente, oltre ad indicare il provvedimento di sospensione dalla carica di consigliere, impugnato nel giudizio a quo, precisa che il consigliere regionale sospeso «è stato condannato in primo grado ad anni sei di reclusione per i reati previsti dagli artt. 110, 81 cpv, 476 cpv, 479, 61 n. 2 e 314 c.p.». L’art. 314 del codice penale punisce il peculato, che rientra fra i reati menzionati dall’art. 7, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 235 del 2012 ai fini dell’incandidabilità e – tramite rinvio a questa disposizione – dall’art. 8, comma 1, lettera a), ai fini della sospensione. L’attestazione dell’avvenuta condanna in primo grado per peculato e il riferimento al conseguente provvedimento sospensivo costituiscono sufficiente motivazione della rilevanza della questione riguardante l’art. 8, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 235 del 2012.

2.1.– L’Avvocatura eccepisce poi l’inammissibilità della questione sulla disparità di trattamento fra consiglieri regionali e parlamentari per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, con riferimento specifico ai parametri rappresentati dagli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Tale eccezione è fondata. Il giudice a quo invoca, oltre agli artt. 3 e 51 Cost., gli artt. 76 e 77 Cost. ma poi argomenta esclusivamente sull’irragionevolezza della disparità di trattamento fra consiglieri regionali e parlamentari, senza spiegare le ragioni della asserita violazione degli artt. 76 e 77 Cost. In relazione a tali parametri, la questione va, quindi, dichiarata manifestamente inammissibile.

3.– Nel merito, la prima questione sollevata dal giudice a quo, relativa all’eccesso di delega, è manifestamente infondata.

Il rimettente ricorda che la legge delega prevede, tra i criteri direttivi, quello di «disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui al comma 63 in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all’affidamento della carica» (art. 1, comma 64, lettera m, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»): questa norma sarebbe violata dal citato art. 8, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 235 del 2012, che contempla la sospensione dalla carica in caso di condanna non definitiva.

Tale questione è già stata scrutinata da questa Corte nella sentenza n. 276 del 2016 nel senso della sua non fondatezza. Nella pronuncia è chiarito che «il periodo che segue “decadenza di diritto” (cioè, “dalle cariche di cui al comma 63 in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all’affidamento della carica”) si riferisce solo alla decadenza e non alla sospensione». A tale conclusione questa Corte è arrivata attraverso un’interpretazione del criterio direttivo fondata su argomenti sia testuali che logico-sistematici, mettendo inoltre in evidenza il carattere non univoco dei lavori preparatori invocati dai rimettenti.

4.– La seconda questione, con la quale il rimettente ha censurato una disparità di trattamento tra consiglieri regionali e parlamentari in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., non è fondata.

In primo luogo, occorre precisare che l’oggetto del sindacato può essere limitato all’art. 8, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 235 del 2012.

Il Tribunale di Napoli censura l’art. 7, comma 1, lettera c), della legge n. 190 del 2012, in relazione all’art. 8, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 235 del 2012. Poiché la prima disposizione non esiste, è chiaro che il rimettente si riferisce all’art. 7, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 235 del 2012 (richiamato dall’art. 8, comma 1, lettera a). La censura colpisce tuttavia la previsione della sospensione per i consiglieri regionali (asseritamente discriminati rispetto ai parlamentari), per cui nessuna doglianza è riferita all’art. 7, comma 1, lettera c), che elenca i reati ostativi alla candidabilità alle elezioni regionali. Anche la seconda questione, dunque, come la prima, ha ad oggetto l’art. 8, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 235 del 2012.

4.1.– Premesso ciò, questa Corte deve valutare se la previsione della sospensione dalla carica di consigliere regionale, in caso di condanna non definitiva per determinati reati, violi gli artt. 3 e 51 Cost. per la mancanza di analoga previsione a carico dei parlamentari.

Il tema della disparità di trattamento fra parlamentari e consiglieri regionali, con riferimento agli istituti in esame, è stato già affrontato da questa Corte, in una prima occasione, nella sentenza n. 407 del 1992. In quel caso, la Provincia autonoma di Trento aveva censurato l’art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), in quanto, nel prevedere la sospensione nei soli confronti dei consiglieri ed assessori regionali e provinciali e non anche dei titolari di analoghe cariche statali, quali i membri del Parlamento e del Governo, avrebbero realizzato un irragionevole trattamento differenziato a favore di questi ultimi. La Provincia di Trento aveva impugnato, per violazione del principio di uguaglianza, anche l’art. 15, comma 3, della legge n. 55 del 1990, come sostituito dall’art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), che estendeva le disposizioni sull’incandidabilità e sulla sospensione «a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l’elezione o la nomina è di competenza» degli organi politici regionali, provinciali e comunali, e non anche agli incarichi per i quali l’elezione o la nomina è di competenza di organi statali. Infine, una censura di disparità di trattamento era stata rivolta all’art. 15, commi 4-septies e 4-octies, della stessa legge n. 55 del 1990, riguardanti i dipendenti delle amministrazioni regionali e locali.

Questa Corte ha dichiarato tali questioni non fondate, osservando che «non appare configurabile, sotto il profilo della disparità di trattamento, un raffronto tra la posizione dei titolari di cariche elettive nelle regioni e negli enti locali e quella dei membri del Parlamento e del Governo, essendo evidente il diverso livello istituzionale e funzionale degli organi costituzionali ora citati: ne consegue che, anche a prescindere dalle finalità e dalle motivazioni che hanno ispirato la normativa in esame […], certamente non può ritenersi irragionevole la scelta operata dal legislatore di dettare le norme impugnate con esclusivo riferimento ai titolari di cariche elettive non nazionali». Quanto alle finalità della normativa, questa Corte ha rilevato che «il legislatore con la disciplina in esame ha inteso essenzialmente contrastare il fenomeno dell’infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto istituzionale locale e, in generale, perseguire l’esclusione dalle amministrazioni locali di coloro che per gravi motivi non possono ritenersi degni della fiducia popolare», e che «[l]a scelta di intervenire a livello degli enti locali si fonda, come si legge più volte nei lavori preparatori, su dati di esperienza oggettivi, i quali dimostrano che i fenomeni che si intendono arginare trovano in tale ambito le loro principali manifestazioni: tale scelta, pertanto, non può certamente ritenersi viziata da irragionevolezza».

Il giudice a quo contesta la «diretta applicabilità» della sentenza n. 407 del 1992 al caso di specie perché essa aveva ad oggetto una «normativa diversa» e perché «non sussiste una piena omogeneità tra le cariche elettive provinciali e quelle regionali attesa la competenza legislativa di grande importanza […] attribuita a queste ultime». In realtà, la sentenza n. 407 del 1992 si è pronunciata su una normativa omogenea a quella contenuta nell’art. 8 del d.lgs. n. 235 del 2012. I consigli delle Province autonome, inoltre, esercitano poteri legislativi dello stesso tipo di quelli esercitati dai consigli regionali.

Questa Corte è tornata poi ad occuparsi del diverso trattamento dei consiglieri regionali e dei parlamentari, in relazione agli istituti dell’incandidabilità e della sospensione, nella citata sentenza n. 276 del 2016, successiva all’ordinanza di rimessione.

Tale ultima pronuncia – a differenza della già citata sentenza n. 407 del 1992 resa sull’art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge n. 55 del 1990, che ha dichiarato infondata una questione coincidente con quella qui in esame – ha respinto una diversa questione di disparità di trattamento tra consiglieri regionali e parlamentari. La Corte d’appello di Bari lamentava che l’art. 8, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 235 del 2012 determinasse una discriminazione a danno dei consiglieri regionali, non prevedendo – ai fini della sospensione dalla carica in caso di condanna per uno dei reati previsti – una soglia di pena superiore ai due anni, come stabilito invece per i parlamentari nazionali ed europei ai fini dell’incandidabilità. Secondo il rimettente, la disparità di trattamento quanto alle condizioni di operatività del regime della sospensione dalla carica non sarebbe stata giustificata dalla diversità delle cariche politiche regionali rispetto a quelle nazionali, apparendo anzi irragionevole che gli eletti in competizioni regionali (meno importanti) ricevessero un trattamento più severo.

Questa Corte ha dichiarato la questione non fondata, richiamando la sentenza n. 407 del 1992 e aggiungendo le seguenti considerazioni: «[q]uanto alla tesi secondo la quale sarebbe irragionevole assicurare un trattamento differenziato a favore dei membri del Parlamento, in quanto titolari delle cariche oggettivamente più importanti, essa non considera che la finalità di tutela del buon andamento e della legalità nella pubblica amministrazione perseguita dalla disciplina in esame può anzi giustificare un trattamento più severo per le cariche politico-amministrative locali. La commissione di reati che offendono la pubblica amministrazione può infatti rischiare di minarne l’immagine e la credibilità e di inquinarne l’azione (ex plurimis, sentenza n. 236 del 2015) in modo particolarmente incisivo al livello degli enti regionali e locali, per la prossimità dei cittadini al tessuto istituzionale locale e la diffusività del fenomeno in tale ambito. Va sottolineato in particolare che parte delle funzioni svolte dai consiglieri regionali ha natura amministrativa e che essa giustifica un trattamento di maggiore severità nella valutazione delle condanne per reati contro la pubblica amministrazione».

Questa Corte si è inoltre soffermata su un argomento utilizzato dal Tribunale di Napoli per sollevare la questione qui in esame, osservando che «nemmeno il fatto che i consigli regionali esercitino anch’essi funzioni legislative […] fa venire meno la diversità del loro livello istituzionale e funzionale rispetto al Parlamento – sede esclusiva della rappresentanza politica nazionale, che “imprime alle sue funzioni una caratterizzazione tipica ed infungibile” (sentenza n. 106 del 2002) – e della condizione, per molti e decisivi aspetti oggettivamente differente, dei componenti dei due organi legislativi».

Benché, dunque, la questione oggetto della sentenza n. 276 del 2016 riguardasse un profilo specifico (la mancanza di una soglia di pena minima per far scattare la sospensione), l’argomento utilizzato in essa per escludere l’irragionevolezza del diverso trattamento riservato ai consiglieri regionali rispetto ai parlamentari ha portata generale e può essere riferito anche alla questione riguardante la sospensione dalla carica di consigliere regionale in caso di condanna non definitiva per determinati reati.

Le considerazioni esposte nelle sentenze n. 407 del 1992 e n. 276 del 2016 devono essere qui ribadite, con la conseguenza che anche la seconda questione sollevata dal Tribunale di Napoli va dichiarata non fondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), sollevata dal Tribunale ordinario di Napoli, sotto il profilo della disparità di trattamento, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 235 del 2012, sollevata dal Tribunale ordinario di Napoli, sotto il profilo dell’eccesso di delega, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., con l’ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 235 del 2012, sollevata dal Tribunale di Napoli, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2017.