ORDINANZA N. 202
ANNO 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Giorgio LATTANZI Giudice
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito degli artt. 3, comma 12, e 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015 (Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), promosso dalla Regione Puglia con ricorso notificato il 6-17 luglio 2015, depositato in cancelleria il 17 luglio 2015 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti tra enti 2015.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 4 luglio 2017 il Giudice relatore Aldo Carosi;
uditi l’avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Puglia e l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ricorso spedito per la notificazione il 6 luglio 2015, depositato il 17 luglio 2015 ed iscritto al reg. confl. enti n. 7 del 2015, la Regione Puglia ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione agli articoli 3, comma 12, e 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015 (Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 6 maggio 2015, n. 103, in quanto lesivi delle attribuzioni regionali garantite dagli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» e di «governo del territorio»;
che, secondo la ricorrente, i citati artt. 3, comma 12, e 17 del decreto ministeriale – prevedendo, rispettivamente, che l’intesa relativa al rilascio del titolo concessorio unico venga raggiunta in sede di conferenza di servizi anziché a valle della stessa e che l’eventuale stallo al riguardo possa essere superato mediante il ricorso alle modalità previste dall’art. 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), e dall’art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) – sarebbero lesivi delle attribuzioni regionali garantite dai parametri evocati, in quanto i criteri a presidio dell’attrazione in sussidiarietà realizzata nella fattispecie imporrebbero che l’intesa venga conseguita attraverso la reiterazione delle trattative ad essa finalizzate in un contesto di pariteticità tra le parti, con devoluzione della decisione ad un organo terzo da esse nominato;
che invece, secondo la ricorrente, nella fattispecie il mancato raggiungimento dell’intesa risulterebbe superabile attraverso un atto unilaterale dello Stato, vale a dire la deliberazione del Consiglio dei ministri a cui il Presidente della Regione o della Provincia autonoma è solo chiamato a partecipare;
che, ad avviso della Regione, gli artt. 3, comma 12, e 17 del decreto censurato violerebbero altresì l’art. 97, secondo comma, Cost., in quanto disciplinerebbero con norme regolamentari le procedure di superamento del mancato raggiungimento dell’intesa che, viceversa, secondo lo statuto costituzionale della chiamata in sussidiarietà, potrebbero essere disciplinate solo dalla legge;
che, pertanto, la ricorrente conclude nel senso che venga dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro dello sviluppo economico, adottare gli artt. 3, comma 12 – limitatamente alla locuzione «e il rilascio dell’intesa di cui al comma 6» – e 17 del decreto gravato, con conseguente annullamento dello stesso in parte qua;
che con atto depositato l’11 agosto 2015 si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il conflitto sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato;
che, anzitutto, il resistente nega che il decreto impugnato consenta il rilascio di titoli concessori unici o la conversione di quelli precedenti prima dell’adozione del piano delle aree, costituendo, pertanto, puntuale attuazione dell’art. 38 del d.l. n. 133 del 2014;
che, conseguentemente, esso non realizzerebbe un’autonoma lesione delle prerogative regionali, con conseguente inammissibilità del conflitto;
che peraltro, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, il coinvolgimento regionale nel rilascio dei titoli minerari sarebbe assicurato dall’art. 3, commi 2 e 14, del decreto ministeriale, per quanto riguarda le attività sulla terraferma, onde, comunque, l’infondatezza del conflitto;
che, in prossimità dell’udienza, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative;
che, nelle more del giudizio, è sopravvenuta la sostituzione, con contestuale abrogazione, del decreto impugnato ad opera del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 dicembre 2016 (Disciplinare tipo per il rilascio e l’esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale).
Considerato che, con la [sentenza n. 170 del 2017: parole sostituite dalle seguenti: sentenza n. 198 del 2017, con ordinanza correttiva n. 226 del 2017] – dopo aver escluso la possibilità di estendere al sopravvenuto decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 dicembre 2016 (Disciplinare tipo per il rilascio e l’esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale) le censure rivolte all’impugnato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015 (Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) – questa Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato e per esso al Ministero dello sviluppo economico adottare quest’ultimo decreto senza adeguato coinvolgimento delle Regioni;
che, per l’effetto, il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015 è stato annullato;
che, pertanto, il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Puglia in relazione agli articoli 3, comma 12, e 17 del citato decreto ministeriale è inammissibile (ordinanza n. 248 del 1988);
che l’istanza di sospensione del decreto impugnato rimane assorbita.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso con il ricorso indicato in epigrafe dalla Regione Puglia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione agli articoli 3, comma 12, e 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015 (Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2017.