ORDINANZA N.248
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Emilia Romagna notificato il 7 giugno 1986, depositato in Cancelleria il 13 giugno 1986, ed iscritto al n. 28 del Registro 1986, per conflitto di attribuzione derivante dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della Protezione civile n. 718/FPC/ZA dell'8 aprile 1986 (G.U - serie generale - n. 83 del 10 aprile 1986), concernente <Misure straordinarie ed urgenti relative allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi>.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.
Ritenuto che la Regione Emilia Romagna ha promosso conflitto di attribuzione per l'annullamento degli artt. 1, 2, commi primo e secondo, e 4, dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento per la Protezione civile n. 718/FPC/ZA, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 1986.
Considerato che con sent. n. 201 del 1987 questa Corte ha dichiarato che non spettano allo Stato le attività previste dagli artt. 2 e 3 dell'ordinanza n. 718, che sono stati pertanto annullati, mentre spettano allo Stato le attività previste dagli artt. 1 e 4 della suddetta ordinanza.
Visti gli artt. 41 e 26, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 27, comma quarto, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato contro l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 718/FPC/ZA, nella parte già annullata con sent. n. 201 del 1987 della Corte costituzionale;
dichiara la manifesta non spettanza alle regioni dei poteri previsti dagli artt. 1 e 4 dell'ordinanza suddetta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/02/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Antonio BALDASSARRE, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 03 Marzo 1988.