Ordinanza n. 200 del 2017

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ORDINANZA N. 200

ANNO 2017

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo                           GROSSI                                           Presidente

-           Giorgio                        LATTANZI                                        Giudice

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

-           Giuliano                       AMATO                                                   ”

-           Silvana                         SCIARRA                                                ”

-           Daria                            de PRETIS                                               ”

-           Nicolò                          ZANON                                                   ”

-           Franco                         MODUGNO                                            ”

-           Augusto Antonio       BARBERA                                              ”

-           Giulio                          PROSPERETTI                                        ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia), e dell’art. 8, comma 1, della stessa legge prov. Trento n. 24 del 1991, in combinato disposto con l’art. 44, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette), promosso dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento nel procedimento vertente tra l’Associazione protezione animali natura - Ente provinciale protezione animali ambiente (PAN - EPPAA) ed altra e la Provincia autonoma di Trento ed altra, con ordinanza del 16 gennaio 2015, iscritta al n. 34 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visti gli atti di costituzione dell’Associazione protezione animali natura - Ente provinciale protezione animali ambiente (PAN - EPPAA) ed altra e della Provincia autonoma di Trento;

udito nell’udienza pubblica del 20 giugno 2017 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

uditi l’avvocato Francesca Fegatelli per l’Associazione protezione animali natura - Ente provinciale protezione animali ambiente (PAN - EPPAA) ed altra e gli avvocati Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto che, con ordinanza del 16 gennaio 2015, iscritta al n. 34 del registro ordinanze 2015, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’ art. 24, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia), e dell’art. 8, comma 1, della stessa legge prov. Trento n. 24 del 1991, in combinato disposto con l’art. 44, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

che il Tribunale rimettente premette che l’Associazione protezione animali natura - Ente provinciale protezione animali ambiente (PAN - EPPAA) e altra hanno proposto ricorso per l’annullamento della deliberazione del 16 aprile 2014, con cui il Comitato faunistico provinciale della Provincia autonoma di Trento ha approvato il testo definitivo delle prescrizioni tecniche per l’esercizio della caccia nella stagione 2014-2015;

che il giudice a quo lamenta, con riferimento alla prima questione sollevata, la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto l’art. 24, comma 1, della legge prov. Trento n. 24 del 1991, consentendo, in conformità alle consuetudini e tradizioni locali, l’esercizio della caccia congiuntamente in forma vagante e mediante appostamento fisso, si porrebbe in contrasto con l’art. 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in forza del quale l’attività venatoria deve essere praticata, in via esclusiva, solo in una delle seguenti forme: «a) vagante in zona Alpi; b) da appostamento fisso; c) nell’insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all’attività venatoria programmata»;

che il giudice a quo lamenta, con riferimento alla seconda questione sollevata, la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto l’art. 8, comma 1, della legge prov. Trento n. 24 del 1991, in combinato disposto con l’art. 44, comma 1, della legge prov. Trento n. 11 del 2007, consentendo che nei parchi la caccia sia esercitata dagli aventi diritto nel rispetto della normativa provinciale in materia di fauna selvatica, delle previsioni del piano del parco e del piano faunistico provinciale, compatibilmente con la conservazione delle specie, si porrebbe in contrasto con l’art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), secondo cui «[n]ei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l’attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate […]»;

che, a sostegno della non manifesta infondatezza della prima questione, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento richiama la sentenza n. 278 del 2012 di questa Corte, con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., l’art. 13, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia), come sostituito dall’art. 2, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14 (Norme in materia di caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio ed urbanistica), che consentiva nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano l’esercizio dell’attività venatoria, congiuntamente, sia in forma vagante che mediante appostamento fisso;

che, a sostegno della non manifesta infondatezza della seconda questione, il Tribunale rimettente evidenzia come le previsioni contenute nell’art. 8, comma 1, della legge prov. Trento n. 24 del 1991 e nell’art. 44, comma 1, della legge prov. Trento n. 11 del 2007 non possano essere intese come livelli di tutela ambientale superiori a quelli fissati dalla normativa nazionale, che impone un divieto assoluto di caccia nei parchi;

che, in punto di rilevanza, il giudice a quo sottolinea che le prescrizioni tecniche contenute nel provvedimento impugnato costituiscono concreta applicazione delle norme provinciali censurate, per cui la loro eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale inciderebbe sulla legittimità della delibera impugnata e sul conseguente esito del ricorso, altrimenti da rigettare;

che, con atto depositato il 3 aprile 2015, si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento, chiedendo che le censure di illegittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili e, comunque, infondate;

che, con atto depositato in data 7 aprile 2015, si sono costituite in giudizio l’Associazione protezione animali natura - Ente provinciale protezione animali e ambiente (PAN - EPPAA) e altra, chiedendo l’accoglimento delle proposte censure di illegittimità costituzionale;

che, in data 2 novembre 2016, sia la Provincia autonoma di Trento che l’Associazione protezione animali natura - Ente provinciale protezione animali e ambiente (PAN - EPPAA) e altra, hanno depositato ulteriori memorie difensive, ribadendo e precisando le precedenti conclusioni;

che, in data 29 maggio 2017, la Provincia autonoma di Trento ha depositato ulteriore memoria, in cui richiamando integralmente le proprie precedenti conclusioni, ha evidenziato l’avvenuta approvazione ed entrata in vigore del decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239 (Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 in materia di prelievo venatorio).

Considerato che il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia), e dell’art. 8, comma 1, della stessa legge prov. Trento n. 24 del 1991, in combinato disposto con l’art. 44, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, per la ritenuta violazione, rispettivamente, del principio cosiddetto della caccia di specializzazione, stabilito dall’art. 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e del divieto di caccia nei parchi sancito dall’art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

che, nelle more del giudizio dinanzi a questa Corte, é stato emanato il decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239 (Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 in materia di prelievo venatorio);

che tale decreto, all’art. 1, stabilisce che: «1. Dopo il secondo comma dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974 sono aggiunti i seguenti:

“Tenuto conto del regime riservistico, nel territorio provinciale non è necessario l’esercizio dell’opzione per una delle forme di caccia previste dalla normativa nazionale.

La legge provinciale prevede che il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili avvenga sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, sentito il parere dell’osservatorio faunistico provinciale, anche al di fuori dei periodi e degli orari stabiliti dalla normativa statale.

La legge provinciale, nelle zone da essa previste, disciplina le condizioni, le modalità e le procedure con le quali può essere consentita ed esercitata l’attività venatoria all’interno dei parchi naturali istituiti dalla Provincia, in conformità alle vigenti direttive dell’Unione europea e alle convenzioni internazionali, tenendo conto del regime riservistico.”»;

che, successivamente all’ordinanza di rimessione il quadro normativo di riferimento ha subito considerevoli modifiche in conseguenza dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo n 239 del 2016;

che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, deve essere ordinata la restituzione degli atti al giudice a quo, affinché questi proceda ad un rinnovato esame dei termini della questione, qualora all’ordinanza di rimessione sopravvenga una modificazione della norma costituzionale invocata come parametro di giudizio, ovvero della disposizione che integra il parametro costituzionale oppure qualora il quadro normativo subisca considerevoli modifiche, pur restando immutata la disposizione censurata (tra le tante, ordinanza n. 378 del 2008);

che, pertanto, a fronte di tale ius superveniens, spetta al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2017.