Ordinanza n. 378 del 2008

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ORDINANZA N. 378

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Giovanni Maria           FLICK                            Presidente

-    Francesco                  AMIRANTE                      Giudice

-    Ugo                          DE SIERVO                          "

-    Paolo                        MADDALENA                      "

-    Alfio                         FINOCCHIARO                   "

-    Alfonso                     QUARANTA                        "

-    Luigi                         MAZZELLA                          "

-    Gaetano                     SILVESTRI                          "

-    Sabino                       CASSESE                             "

-    Maria Rita                 SAULLE                               "

-    Giuseppe                   TESAURO                            "

-    Paolo Maria               NAPOLITANO                     "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso dal Giudice di pace di Viterbo sul ricorso proposto da P. A. contro l’Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo, con ordinanza del 1° dicembre 2005, iscritta al n. 113 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 2008 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto l’opposizione avverso un decreto di espulsione del Prefetto di Viterbo in data 23 settembre 2005, il Giudice di pace locale ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13 e 25, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui prevede l’automatica espulsione del cittadino straniero, condannato con provvedimento irrevocabile (anche in seguito a patteggiamento) per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e dagli artt. 473 e 474 del codice penale;

che – precisa il remittente – il ricorrente – il quale ha censurato anche l’illegittimità dell’omissione della preventiva revoca del permesso di soggiorno – è stato espulso dal territorio nazionale, in applicazione degli artt. 4, 5 e 26, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271), in quanto, con sentenza in data 16 dicembre 2004 del Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Montefiascone, divenuta definitiva, era stato condannato, in seguito a patteggiamento, per i reati di cui all’art. 171 della legge n. 633 del 1941 e all’art. 648 cod. pen.;

che, quanto al merito della questione, il Giudice di pace, dopo aver rilevato che l’espulsione come conseguenza di una condanna penale è, in linea generale, configurata come una misura di sicurezza da disporre in sede giurisdizionale previa valutazione della pericolosità sociale dell’interessato, sostiene che il denunciato contrasto con gli invocati parametri deriverebbe, in primo luogo, dal fatto che la disposizione censurata attribuisce, invece, all’autorità amministrativa il potere di irrogare automaticamente l’espulsione in assenza di qualsiasi pronuncia al riguardo da parte dell’autorità giudiziaria;

che, in secondo luogo, la disposizione stessa, da un lato, comporterebbe una irragionevole parità di trattamento tra stranieri espulsi per effetto di condanne per reati di scarsissimo allarme sociale (come quelli conseguenti all’attività dei venditori ambulanti) e stranieri espulsi in seguito a condanne per reati ben più rilevanti e, dall’altro lato, determinerebbe una discriminazione dei cittadini extracomunitari rispetto ai cittadini italiani riconosciuti colpevoli dei medesimi reati, i quali sono assoggettati esclusivamente alla relativa sanzione penale: e ciò ancorché, in base all’art. 2 del d.lgs. n. 286 del 1998, allo straniero, anche irregolarmente presente nel territorio dello Stato, sia garantita «parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti»;

che, inoltre, la disposizione in oggetto creerebbe una ulteriore disparità di trattamento tra stranieri economicamente indipendenti – e, quindi, in grado di affrontare il giudizio ordinario e di proporre le previste impugnazioni, procrastinando per anni l’espulsione – e stranieri che vivono in condizioni di povertà e che, pertanto, sono indotti a chiedere il patteggiamento e a scontare subito la pena;

che, infine, ad avviso del remittente, la norma censurata, del tutto irragionevolmente, discriminerebbe coloro che, in conseguenza della scelta del rito del patteggiamento, possono usufruire di una pena diminuita per il commesso reato;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’infondatezza della questione.

Considerato che il Giudice di pace di Viterbo – con ordinanza del 1° dicembre 2005, pervenuta a questa Corte il 25 marzo 2008 – dubita, in riferimento agli artt. 3, 13 e 25, terzo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui prevede l’automatica espulsione del cittadino straniero, condannato con provvedimento irrevocabile (anche in seguito a patteggiamento) per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e dagli artt. 473 e 474 cod. pen.;

che il giudice remittente non solo omette qualsiasi motivazione sulla rilevanza della questione, ma non descrive adeguatamente la fattispecie sub iudice, limitandosi a riferire che il ricorrente ha censurato anche l’illegittimità dell’omissione della preventiva revoca del permesso di soggiorno (che, peraltro, costituisce l’atto presupposto del provvedimento di espulsione impugnato), senza specificare di che tipo di permesso di soggiorno si tratti;

che, comunque, dopo l’emissione dell’ordinanza di remissione il quadro normativo di riferimento ha subito considerevoli modifiche, soprattutto – per quanto interessa nella specie – per effetto del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, che ha dato attuazione alla direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare;

che tale decreto (recentemente integrato e modificato dal decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160) ha, fra l’altro, aggiunto un periodo finale al comma 5 dell’art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 – ove si afferma che per il rifiuto del rilascio, ovvero per la revoca o il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, nel caso di straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o di familiare ricongiunto, «si tiene conto anche della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale» – ed ha apportato analoga modifica, per quel che riguarda il provvedimento di espulsione, all’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, con l’inserimento del comma 2-bis;

che, di conseguenza, appare opportuno restituire gli atti al giudice remittente affinché proceda – anche ai fini della verifica delle condizioni di ammissibilità – ad una nuova valutazione in merito alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della sollevata questione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Viterbo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2008.