SENTENZA N. 113
ANNO 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Giorgio LATTANZI Giudice
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 31 della legge della Regione siciliana 17 maggio 2016, n. 8 (Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25-28 luglio 2016, depositato in cancelleria il 2 agosto 2016 ed iscritto al n. 46 del registro ricorsi 2016.
Udito nell’udienza pubblica dell’11 aprile 2017 il Giudice relatore Silvana Sciarra;
udito l’avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso, notificato in data 25-28 luglio 2016, depositato il successivo 2 agosto, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 31 della legge della Regione siciliana 17 maggio 2016, n. 8 (Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, per violazione della regola del pubblico concorso per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
1.1. – Il ricorrente premette che la Regione siciliana, con l’art. 76 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l’occupazione produttiva in Sicilia), aveva autorizzato l’amministrazione regionale ad avvalersi del personale dell’ITALTER spa ai sensi della convenzione stipulata in data 1° ottobre 1985, nonché del personale della SIRAP spa, entrambe società con capitale a partecipazione pubblica, poste in liquidazione, mediante contratti a termine, di durata non superiore ad un biennio, per specifiche finalità.
La difesa statale ricorda che il comma 2 della predetta norma, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 7 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38 (Recepimento della normativa statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti locali della Sicilia), dettava disposizioni relative al trattamento economico dello stesso personale e stabiliva che «[a]l personale di cui al comma 1, che è tenuto ad osservare gli obblighi di servizio del personale dell’Amministrazione regionale, è attribuito il trattamento economico corrispondente a quello proprio del contratto collettivo nazionale dei lavoratori edili. Tale trattamento non può in ogni caso essere superiore a quello attribuito al personale della Regione, con pari qualifica e pari anzianità di servizio, individuato applicando la tabella di corrispondenza allegata alla presente legge».
Il trattamento economico dei dipendenti ex ITALTER spa e SIRAP spa – precisa ancora il ricorrente – era stato oggetto di un nuovo intervento del legislatore regionale, contenuto nell’art. 48 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 (Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’anno finanziario 2001). Quest’ultimo ha stabilito che, «[a]l fine di rendere omogeneo con quello dei dipendenti regionali il trattamento economico dei dipendenti ex Italter e Sirap, l’amministrazione regionale corrisponde a regime al personale ex Italter e Sirap, con decorrenza dalla stipula degli attuali contratti in essere, un importo pari alla differenza tra il trattamento economico annuo previsto dal CCNL degli edili applicato ai dipendenti di cui sopra ed il trattamento economico annuo previsto dal CCRL dei dipendenti regionali attualmente in vigore, comprensivo delle retribuzioni accessorie, a parità di qualifica e di anzianità di servizio».
Da tali previsioni emergerebbe chiaramente – ad avviso della difesa statale – che il personale, utilizzato dalla Regione direttamente e cioè senza procedure selettive, per le finalità specifiche di cui all’art. 76 della legge regionale n. 25 del 1993, non è mai stato equiparato al personale della Regione, ai fini giuridici, ma solo con riguardo al trattamento economico, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di merito.
1.2.– Tanto premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale dell’art. 31 della legge regionale n. 8 del 2016, nella parte in cui modifica l’art. 49, comma 17, della legge della regione Sicilia 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale). Quest’ultima norma, nell’originaria formulazione, stabiliva che, «[n]ei casi in cui, a seguito dell’esperimento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali non siano state presentate istanze, al fine del conferimento diretto degli incarichi i dirigenti generali utilizzano l’elenco dei dirigenti privi di incarico[…]». Essa, secondo la difesa statale, inserita nel quadro di «Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione» (così la rubrica dell’art. 49), ha previsto alcuni adempimenti procedurali a carico dell’amministrazione regionale volti ad agevolare il conferimento degli incarichi dirigenziali. In tale prospettiva ha stabilito che il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale provveda all’aggiornamento del ruolo unico della dirigenza con l’individuazione dei dirigenti privi di incarico, al fine di consentirne l’attribuzione nei casi in cui, a seguito dell’esperimento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali, non vengano presentate istanze.
Viceversa, le modifiche apportate al citato comma 17 dell’art. 49 dall’impugnato art. 31 della legge regionale n. 8 del 2016, nel prevedere la possibilità di conferire incarichi dirigenziali ai «dirigenti equiparati ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38 e dell’art. 48 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21», sia pure in via subordinata rispetto ai dirigenti già titolari di incarico, che abbiano presentato istanze per il conferimento degli stessi ovvero siano inseriti nell’elenco dei dirigenti di ruolo privi di incarico, sarebbero volte a determinare il sostanziale inquadramento del personale ex ITALTER e SIPAR nel ruolo dei dirigenti regionali, in violazione dell’art. 97 Cost., in base al quale l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni avviene mediante concorso e l’organizzazione dei pubblici uffici deve assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione stessa, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale.
Il ricorrente ritiene che la norma impugnata, nella parte in cui prevede l’attribuzione di incarichi dirigenziali al personale proveniente dalle società ITALTER e SIRAP poste in liquidazione, equiparandolo, di fatto, ai dirigenti di ruolo dell’amministrazione regionale, violi il principio dell’indefettibilità del concorso pubblico come canale di accesso pressoché esclusivo nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, nonché i principi di eguaglianza e di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, di cui è espressione l’obbligo del pubblico concorso quale strumento di selezione del personale da assumere.
2.– All’udienza pubblica la difesa statale ha insistito nel chiedere l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale dell’art. 31 della legge della Regione siciliana 17 maggio 2016, n. 8 (Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui gli artt. 3 e 97 Cost., per violazione della regola del pubblico concorso per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
La norma censurata modifica l’art. 49, comma 17, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale) e introduce la possibilità di conferire, in via diretta, incarichi dirigenziali ai «dirigenti equiparati ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38 e dell’art. 48 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21», sia pur in subordine rispetto ai dirigenti regionali privi di incarico, nei casi in cui non vengano presentate istanze. Tale previsione, secondo il ricorrente, determinerebbe la sostanziale equiparazione del personale proveniente dalle società ITALTER e SIRAP, poste in liquidazione, ai dirigenti di ruolo dell’amministrazione regionale, con conseguente inquadramento dei medesimi nel relativo ruolo dei dirigenti regionali, in violazione del principio dell’indefettibilità del concorso pubblico come principale canale di accesso ai ruoli delle pubbliche amministrazioni e dei principi di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, di cui l’obbligo del pubblico concorso, quale strumento di selezione del personale da assumere, costituisce espressione.
2.– La questione è fondata.
La disposizione oggetto dell’impugnativa statale si colloca in una complessa vicenda, che occorre, pur brevemente, richiamare, per dare conto delle travagliate scelte legislative che l’hanno determinata.
2.1.– Tale vicenda risale alla messa in liquidazione di due società per azioni a partecipazione pubblica, ITALTER e SIRAP, create negli anni ottanta, operanti rispettivamente nel settore dei servizi di ingegneria e delle opere pubbliche.
A seguito della liquidazione delle stesse società, il personale è stato destinatario di vari interventi del legislatore regionale e del legislatore statale.
Anzitutto, l’art. 76 (rubricato «Provvidenze per i dipendenti dell’ITALTER e della SIRAP») della legge della Regione siciliana 1° settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia), ha autorizzato l’amministrazione regionale a «avvalersi del personale dell’ITALTER S.p.A. ai sensi della convenzione stipulata in data 1 ottobre 1985, nonché del personale della SIRAP S.p.A., mediante contratti a termine, di durata non superiore ad un biennio per coadiuvare l’assolvimento dei compiti propri del personale tecnico del ruolo provvisorio degli esperti per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne di cui all’articolo 71 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41», in vista dell’obiettivo specifico di «portare a compimento le opere destinate a sopperire alle necessità di realizzazione di infrastrutture urbane ed interurbane, sorte in seguito all’evento sismico verificatosi il 13 dicembre 1991 nella Sicilia orientale» (comma 1). Si stabiliva, inoltre, al comma 2, che al personale in questione fosse attribuito il trattamento economico corrispondente a quello proprio del contratto collettivo nazionale dei lavoratori edili.
Su tale previsione è intervenuto l’art. 7 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38 (Recepimento della normativa statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti locali della Sicilia), che, da un lato, estendeva la possibilità dell’amministrazione regionale di avvalersi dell’ex personale ITALTER e SIRAP in relazione al ben più generico scopo di «sopperire a specifiche eventuali carenze di unità lavorative negli uffici della Regione». Dall’altro lato, esso precisava che il trattamento economico del medesimo personale non avrebbe potuto «in ogni caso essere superiore a quello attribuito al personale della Regione, con pari qualifica e pari anzianità di servizio, individuato applicando la tabella di corrispondenza allegata alla presente legge».
Si sono poi succeduti altri interventi del legislatore regionale. In un caso si mirava a disporre direttamente la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro costituiti in base all'art. 76 della legge regionale n. 25 del 1993, senza esito, a causa dell’omessa promulgazione delle disposizioni regionali recanti tale previsione a seguito dell’impugnativa promossa in via principale dal Commissario dello Stato per violazione, fra l’altro, dell’art. 97 Cost. (ordinanza n. 60 del 1997). Successivamente, si è provveduto a prorogare i contratti a tempo determinato in essere, estendendo ulteriormente la possibilità di impiego del suddetto personale anche per l’espletamento di attività permanenti, con disposizioni legislative regionali dichiarate costituzionalmente illegittime da questa Corte (sentenza n. 153 del 1997). Esse, infatti, irragionevolmente prevedevano assunzioni a tempo determinato in assenza di «riscontri obiettivi circa le dimensioni della perdurante esigenza di personale» e «di valutazioni sull'idoneità del personale beneficiario delle norme impugnate rispetto all'insieme dei compiti cui esse lo assegnano», con un «rovesciamento di priorità tra interesse dell'istituzione alla funzione e interesse delle persone all’impiego che la Costituzione, all'art. 97, ha inteso evitare».
La vicenda è venuta all’attenzione del legislatore statale che, con l’art. 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi), convertito, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della legge 30 marzo 1998, n. 61, ha autorizzato la Regione siciliana a stipulare contratti a tempo determinato con il personale in questione, attingendo ai fondi stanziati con la legge 31 dicembre 1991, n. 433 (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa) per lo svolgimento delle attività indicate dalla medesima legge n. 433 del 1991 e dall’art. 3, comma 3, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393 (Interventi urgenti di protezione civile), convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 1996, n. 496, inerenti alla protezione civile.
Il legislatore regionale ha poi provveduto a equiparare il trattamento economico dell’ex personale ITALTER e SIPAR, assunto a tempo determinato, a quello dei dipendenti regionali, «a parità di qualifica e di anzianità di servizio» (art. 48 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 (Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’anno finanziario 2001), con decorrenza dalla stipulazione dei contratti in essere. Il legislatore statale, viceversa, quasi contemporaneamente, ha stabilito, all’art. 20 (rubricato «Disposizioni particolari in materia di assunzioni di personale nella regione Sicilia») della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria per il 2002) che «[l]a regione Sicilia e gli enti locali della regione medesima provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato» instaurati «dalla regione medesima e dagli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990, sulla base di apposite procedure selettive, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, nei limiti delle dotazioni organiche» (comma 1) e «a valere sulle disponibilità dei fondi assegnati alla regione Sicilia ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni». In quell’occasione si è inoltre disposta la proroga dei contratti a tempo determinato «in attesa della definizione delle procedure selettive e, comunque, fino al 31 dicembre 2002» (comma 2).
Poiché, nonostante quanto stabilito dall’art. 20 della legge n. 448 del 2001, la Regione non ha provveduto alla stabilizzazione nei termini e alle condizioni richiamate, ma è intervenuta a prorogare i contratti a tempo determinato in essere, «nelle more della definizione del processo di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalla Regione» (art. 1 della legge della Regione siciliana 21 agosto 2007, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile e vigilanza dei siti culturali. Disciplina comunitaria applicabile in materia di agevolazioni “de minimis”. Abrogazione di norme»), il legislatore statale è tornato sul tema con l’art. 2, comma 553, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge finanziaria 2008) e ha autorizzato la Regione siciliana «alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall’articolo 76 della legge regionale della Regione siciliana 1º settembre 1993, n. 25, e successive modificazioni […]», questa volta «in deroga ai limiti imposti dall’articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e con oneri a carico del proprio bilancio».
2.2.– In questo complesso e, come si è già detto, travagliato quadro normativo si inserisce l’art. 31 della legge regionale n. 8 del 2016, oggetto del presente giudizio.
Tale norma modifica l’art. 49, comma 17, della legge regionale n. 9 del 2015, rubricato «Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica amministrazione», volto a determinare, in vista del fine della «razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica», una riorganizzazione dell’apparato amministrativo regionale, tesa a «conseguire una riduzione delle strutture intermedie e delle unità operative di base» (comma 1). In questa prospettiva il comma 17, nel testo originario, ha disposto che «[i]l dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale aggiorna il ruolo unico della dirigenza con l’individuazione dei dirigenti privi di incarico» in un apposito elenco che i dirigenti generali utilizzano, in vista del conferimento diretto di incarichi, nelle ipotesi di mancata presentazione di istanze.
Con l’impugnato art. 31 della legge regionale n. 8 del 2016 si è specificato che, nel caso di mancata presentazione delle istanze, al fine di provvedere al conferimento diretto degli incarichi dirigenziali, i dirigenti generali utilizzano, in subordine rispetto all’elenco dei dirigenti regionali privi di incarico, «i dirigenti equiparati ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38 e dell’articolo 48 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, richiamate al comma 553 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tenendo conto del curriculum vitae, delle esperienze maturate e degli incarichi ricoperti».
Dal resoconto dei lavori dell’assemblea regionale emerge chiaramente che si tratta di una previsione volta a far sì che il personale costituito dagli ex dirigenti ITALTER e SIRAP, assunti con contratti a tempo determinato ripetutamente prorogati dalla Regione, ma che ancora non hanno ottenuto il riconoscimento di «mansione e qualifica del dipendente regionale», vengano equiparati al personale di ruolo della Regione siciliana (così nell’o.d.g. n. 594 intitolato «Iniziative a tutela del personale in servizio presso la Protezione civile di Palermo che impegnava il Governo della Regione ad evitare disparità di trattamento nei confronti del personale di cui all’art. 2, c. 533, della Legge 244/2007»); più precisamente di una previsione finalizzata all’inserimento del personale nel ruolo dei dirigenti regionali (discussione sull’emendamento A84 – poi tradottosi nella disposizione in esame – del ddl n. 1133 I intitolato «Disposizioni per l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie», seduta n. 334 del 10 maggio 2016, Assemblea regionale siciliana).
2.3.– Questa Corte ha affermato ripetutamente che «la regola costituzionale della necessità del pubblico concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni va rispettata anche da parte di disposizioni che regolano il passaggio da soggetti privati ad enti pubblici » (sentenza n. 248 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 e n. 167 del 2013).
Con specifico riguardo alla possibilità di inquadramento nel ruolo dei dirigenti regionali con incarico a tempo indeterminato di personale proveniente da una società a partecipazione pubblica, che svolgeva incarichi dirigenziali a tempo determinato, ha precisato che «un interesse pubblico per la deroga al principio del pubblico concorso, al fine di valorizzare pregresse esperienze professionali dei lavoratori assunti, può ricorrere solo in determinate circostanze» (sentenza n. 167 del 2013), indicando, in particolare, che la legge «subordini la costituzione del rapporto a tempo indeterminato all’accertamento di specifiche necessità funzionali dell’amministrazione e preveda procedure di verifica dell’attività svolta» (sentenza n. 167 del 2013 e, tra le tante, sentenza n. 189 del 2011 e n. 215 del 2009) e che la deroga sia «contenuta entro determinati limiti percentuali» (ancora sentenza n. 167 del 2013). In altri termini, si è ripetutamente osservato che, se «il principio dettato dall'art. 97 Cost. può consentire la previsione di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione» (sentenza n. 189 del 2011), occorre, tuttavia, che «l’area delle eccezioni alla regola del concorso» sia «rigorosamente delimitata» e non si risolva «in una indiscriminata e non previamente verificata immissione in ruolo di personale esterno attinto da bacini predeterminati» (sentenza n. 227 del 2013).
Questa Corte, muovendo da tali presupposti, ha, tra l’altro, dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma di una legge regionale che disponeva il trasferimento automatico del personale di una società a totale partecipazione pubblica nel ruolo dei dirigenti regionali, in quanto non erano stati forniti «elementi precisi» (si prevedeva solo una «ricognizione dei requisiti per accedere ai ruoli dell’amministrazione regionale ed ipotetica prova selettiva»), idonei a «indurre a ritenere più adeguato al fine del buon andamento dell'amministrazione regionale il reclutamento diretto dei dipendenti già utilizzati dalla disciolta società in house […], facendo esclusivo assegnamento, per la dimostrazione dell’assunto, sulla ratio di tutela dei lavoratori occupati nella società in liquidazione», ritenuta non « […] idonea a giustificare una deviazione dal principio generale del pubblico concorso (sentenze n. 52 del 2011 e n. 195 del 2010)» (sentenza n. 227 del 2013).
2.4.– Analoghi caratteri rivela l’impugnato art. 31 della legge della Regione siciliana n. 8 del 2016.
Tale norma, parte di una complessa evoluzione normativa, come si desume dai lavori preparatori, è chiaramente volta a stabilizzare gli ex dipendenti delle società ITALTER e SIPAR in violazione dei requisiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale come indispensabili a consentire una deroga alla regola del pubblico concorso.
Essa, infatti, nel prescrivere genericamente che, nel caso in cui non risultino istanze, i dirigenti generali, al fine del conferimento diretto degli incarichi, prendono in considerazione, sia pure in subordine rispetto ai dirigenti regionali privi di incarico, i dirigenti ex ITALTER e SIRAP, non rispetta le condizioni ritenute idonee a giustificare deroghe al principio del pubblico concorso. Un simile “inserimento” non è né rigorosamente delimitato, in termini percentuali, né subordinato allo svolgimento di procedure di valutazione dell’attività svolta dal dirigente, data la assoluta genericità del riferimento alla considerazione del «curriculum vitae, delle esperienze maturate e degli incarichi ricoperti», né tantomeno collegato alla soddisfazione di specifiche necessità funzionali dell’amministrazione, e, quindi, a «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» (sentenza n. 7 del 2015).
La norma, in altri termini, obbedisce essenzialmente alla sola ratio di tutela del personale delle citate società liquidate, personale già legato all’amministrazione regionale da rapporti di lavoro a tempo determinato, prorogati numerose volte, mediante il suo surrettizio inquadramento nei ruoli dei dirigenti regionali. Questa Corte (da ultimo sentenza n. 248 del 2016) ha sempre ritenuto una tale ratio inidonea, in quanto isolatamente considerata, a giustificare la deroga all’art. 97, quarto comma, Cost.
Restano assorbite le ulteriori censure.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 31 della legge della Regione siciliana 17 maggio 2016, n. 8 (Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie) che ha modificato l’art. 49, comma 17, della legge della Regione siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 11 aprile 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2017.