Ordinanza n. 92 del 2017

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ORDINANZA N. 92

ANNO 2017

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo                           GROSSI                                           Presidente

-           Giorgio                        LATTANZI                                        Giudice

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

-           Giuliano                       AMATO                                                   ”

-           Silvana                         SCIARRA                                                ”

-           Daria                            de PRETIS                                               ”

-           Nicolò                          ZANON                                                   ”

-           Franco                         MODUGNO                                             ”

-           Augusto Antonio       BARBERA                                               ”

-           Giulio                          PROSPERETTI                                        ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21, 72 e 91 della delibera legislativa statutaria della Regione Basilicata 22 febbraio 2016, n. 422, recante «Legge statutaria: “Statuto della Regione Basilicata” – Approvazione in seconda lettura», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato in data 11-14 aprile 2016, depositato in cancelleria il 14 aprile 2016 e iscritto al n. 24 del registro ricorsi 2016.

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2017 il Giudice relatore Giuliano Amato.

Ritenuto che con ricorso spedito per la notificazione l’11 aprile 2016, pervenuto in data 14 aprile 2016 e depositato nello stesso giorno, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 21, 72 e 91 della delibera legislativa statutaria della Regione Basilicata 22 febbraio 2016, n. 422, recante «Legge statutaria: “Statuto della Regione Basilicata” – Approvazione in seconda lettura» (d’ora in poi: statuto) in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), 117, terzo comma, e 126 della Costituzione;

che, in particolare, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, l’art. 21, il quale prevede che fra i membri della Consulta di garanzia statutaria sia compreso personale già collocato in quiescenza e consente, quindi, la previsione di un adeguato compenso, violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica posti dall’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), che fa divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;

che, d’altra parte, l’art. 72, commi 1 e 2, dello statuto, nel prevedere due distinti bilanci, uno annuale e uno pluriennale, si porrebbe in contrasto con la competenza esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e con i principi stabiliti dall’art. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che prevede un unico bilancio, almeno triennale, avente natura autorizzatoria;

che, parimenti, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 72, nel devolvere alla legge regionale la determinazione di contenuti, termini e modalità di approvazione dei bilanci, violerebbero la competenza esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, ponendosi in contrasto con l’art. 39 del d.lgs. n. 118 del 2011, il quale detta una minuziosa disciplina del sistema di bilancio delle Regioni, con riferimento al suo contenuto ed alle modalità di approvazione, sistema dal quale la Regione non potrebbe discostarsi;

che, sotto un diverso profilo, anche il comma 1 dello stesso art. 72, laddove prevede l’articolazione dei bilanci regionali in «programmi, progetti e azioni», determinerebbe la violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, ponendosi in contrasto con l’art. 14 del d.lgs. n. 118 del 2011, che classifica le previsioni di spesa in missioni e programmi;

che d’altra parte, anche le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo art. 72, nella parte in cui rimettono alla legge regionale la determinazione di contenuti, modalità e termini di approvazione dell’assestamento, del rendiconto e degli altri documenti contabili, violerebbero l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ponendosi in contrasto con gli artt. 50 e 63 del d.lgs. n. 118 del 2011, i quali disciplinano puntualmente tali atti;

che, infine, l’art. 91 dello statuto, nel disciplinare la proroga degli organi regionali nelle ipotesi di scioglimento “sanzionatorio” del Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 126, primo comma, Cost., attribuisce alla Consulta di garanzia statutaria il potere di amministrare temporaneamente la Regione, limitatamente all’indizione delle elezioni, e di compiere gli atti indifferibili e urgenti; ciò violerebbe l’art. 126 Cost., poiché − configurando la Consulta di garanzia statutaria quale organo munito di poteri non meramente consultivi – determinerebbe l’invasione della competenza statale a disciplinare le conseguenze dello scioglimento “sanzionatorio”;

che, peraltro, successivamente alla proposizione del ricorso, le disposizioni impugnate sono state tutte sostituite dalla legge statutaria della Regione Basilicata 17 novembre 2016, n. 1 (Statuto della Regione Basilicata);

che il 22 marzo 2017 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato la rinuncia al ricorso, approvata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 3 marzo 2017.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 21, 72 e 91 della delibera legislativa statutaria della Regione Basilicata 22 febbraio 2016, n. 422, recante «Legge statutaria: “Statuto della Regione Basilicata” – Approvazione in seconda lettura», in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), 117, terzo comma, e 126 della Costituzione;

che la Regione Basilicata non si è costituita nel presente giudizio;

che il 22 marzo 2017 l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso, evidenziando che, nelle more del giudizio, la legge statutaria della Regione Basilicata 17 novembre 2016, n. 1 (Statuto della Regione Basilicata), ha sostituito le disposizioni oggetto di censura e sono, pertanto, venute meno le ragioni per proseguire il giudizio di costituzionalità;

che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l’intervenuta rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (tra le più recenti, ordinanze n. 235, n. 137 e n. 27 del 2016).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA