Ordinanza n. 71 del 2017

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ORDINANZA N. 71

ANNO 2017

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo                           GROSSI                                         Presidente

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                   Giudice

-           Giorgio                        LATTANZI                                             ”

-           Aldo                            CAROSI                                                  ”

-           Marta                           CARTABIA                                            ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                               ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                           ”

-           Silvana                         SCIARRA                                               ”

-           Daria                            de PRETIS                                              ”

-           Nicolò                          ZANON                                                  ”

-           Franco                         MODUGNO                                           ”

-           Augusto Antonio       BARBERA                                             ”

-           Giulio                          PROSPERETTI                                       ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse), promosso dal Tribunale ordinario di Milano nel procedimento vertente tra M.G. e l’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano, con ordinanza del 22 dicembre 2015, iscritta al n. 65 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visti l’atto di costituzione dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’8 marzo 2017 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento cautelare avente ad oggetto il provvedimento con il quale il Consiglio dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano ha disposto la cancellazione dell’iscrizione di M. G. dal relativo albo professionale, il Tribunale ordinario di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, con ordinanza in data 22 dicembre 2015, questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse), in riferimento agli artt. 108, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848;

che il rimettente, illustrata la rilevanza della questione, dubita della legittimità costituzionale della norma nella parte in cui, in esito a modifiche di dettaglio intervenute nel tempo, la stessa prevede che della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie – organo di giurisdizione speciale chiamato a definire controversie in materia elettorale, disciplinare nonché inerenti la tenuta dei rispettivi albi professionali – facciano parte, tra gli altri, anche due dirigenti del Ministero della salute, segnatamente un dirigente amministrativo ed un dirigente di seconda fascia, designati dalla stessa amministrazione di riferimento;

che il giudice a quo inferisce dalle citate modalità di composizione dell’organo in questione un vulnus all’indipendenza e terzietà dello stesso, derivante dalla dipendenza organica dei citati componenti dal Ministero della salute, soggetto dominante nella procedura che porta alla loro nomina e parte necessaria del giudizio che si svolge innanzi alla Commissione;

che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito l’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano, parte nel processo a quo, aderendo ai motivi esposti dal rimettente;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga respinta perché irrilevante e manifestamente non fondata.

Considerato che il Tribunale ordinario di Milano dubita della legittimità costituzionale dell’art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse), in riferimento agli articoli 108, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848;

che questa Corte, con sentenza n. 215 del 2016, successiva all’ordinanza di rimessione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata, nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale;

che, di conseguenza, la questione in esame deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto (ex plurimis, ordinanze n. 208 e n. 54 del 2016, n. 226 e n. 173 del 2015), perché la normativa censurata dal tribunale a quo è già stata rimossa dall’ordinamento con efficacia retroattiva.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse), in riferimento agli articoli 108, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nelle parti relative alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale, sollevata dal Tribunale ordinario di Milano con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 marzo 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2017.