Ordinanza n. 4 del 2017

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ORDINANZA N. 4

ANNO 2017

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo                          GROSSI                                Presidente

-           Giorgio                       LATTANZI                             Giudice

-           Aldo                           CAROSI                                        ”

-           Marta                          CARTABIA                                  ”

-           Giancarlo                    CORAGGIO                                 ”

-           Giuliano                      AMATO                                        ”

-           Silvana                        SCIARRA                                     ”

-           Daria                           de PRETIS                                     ”

-           Nicolò                         ZANON                                         ”

-           Augusto Antonio       BARBERA                                    ”

-           Giulio                         PROSPERETTI                             ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato del 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, 26 luglio 2012, n. 173, recante «Modalità di individuazione del maggior gettito da riservare all’Erario, ai sensi dell’art. 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell’art. 48, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214», promosso dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste con ricorso notificato il 19-20 settembre 2012, depositato in cancelleria il 21 settembre 2012 ed iscritto al n. 10 del registro conflitti tra enti 2012.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 2016 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 19-20 settembre 2012 e depositato il 21 settembre 2012 (iscritto al n. 10 del registro conflitti tra enti 2012), la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato del 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, 26 luglio 2012, n. 173, recante «Modalità di individuazione del maggior gettito da riservare all’Erario, ai sensi dell’art. 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell’art. 48, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;

che, premette la ricorrente, il decreto impugnato dà attuazione alle due disposizioni citate nel suo titolo;

che, in particolare, l’art. 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce che le maggiori entrate derivanti dallo stesso d.l. n. 138 del 2011 sono riservate all’erario per un periodo di cinque anni, e sono destinate al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea (primo periodo); la medesima disposizione prevede, inoltre, che le modalità di individuazione delle predette maggiori entrate, da contabilizzare separatamente, sono stabilite con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (secondo periodo);

che analoghe previsioni sono contenute nei due periodi da cui è costituito l’art. 48, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riguardo alle maggiori entrate erariali derivanti dallo stesso d.l. n. 201 del 2011;

che la Regione autonoma rimarca di avere già impugnato le due disposizioni legislative attuate dal decreto ministeriale (rispettivamente, con i ricorsi iscritti al n. 135 del registro ricorsi 2011 e al n. 38 del registro ricorsi 2012) e ricapitola le censure avanzate in quelle sedi in riferimento agli artt. 3, 5 e 120 della Costituzione, agli artt. 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), nonché all’art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta) e all’art. 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta);

che il contenuto del decreto oggetto di impugnazione nel presente giudizio confermerebbe «l’effettività delle censure sollevate con i ricorsi nn. 135/2011 e 38/2012»: in particolare, perché, prima dell’adozione del decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze si è limitato a comunicare alla Regione autonoma i criteri di contabilizzazione stabiliti unilateralmente, ma non avrebbe raggiunto alcuna intesa con il Presidente della stessa Regione;

che, inoltre, il decreto ministeriale (artt. 1 e 5) avrebbe determinato le risorse riservate all’erario avendo riguardo non all’incremento di gettito effettivamente riscosso, ma a un incremento solo ipotizzato, senza meccanismi di conguaglio successivo, così riducendo ulteriormente le disponibilità della ricorrente, alimentate, ai sensi dell’art. 12 dello statuto speciale e della legge n. 690 del 1981, dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali effettivamente riscossi sul territorio regionale;

che, con atto depositato il 30 ottobre 2012, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste sia dichiarato inammissibile o infondato;

che non sarebbe ammissibile il conflitto di attribuzione in cui si risollevi una questione già sollevata nei confronti della disciplina legislativa di base, senza alcuna distinzione fra il tema del conflitto e quello del previo giudizio di legittimità costituzionale;

che, nel merito, l’art. 2, comma 36, del d.l. n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, e l’art. 48, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, costituirebbero principi fondamentali di «coordinamento della finanza pubblica», rientranti, ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., nella competenza legislativa statale, alla quale pure è esclusivamente riservata la materia del «sistema tributario e contabile dello Stato» (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.);

che l’art. 8, comma 1, della legge n. 690 del 1981 sarebbe rispettato, poiché le stesse disposizioni legislative statali destinerebbero le maggiori entrate ivi previste agli specifici obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, sostanzialmente consistenti nell’impegno a raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2013;

che, inoltre, l’osservanza di quanto previsto nell’art. 8, comma 2, della legge n. 690 del 1981 sarebbe garantita dall’art. 19-bis del d.l. n. 138 del 2011, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 148 del 2011, secondo cui l’attuazione delle disposizioni dello stesso decreto-legge «nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

che, peraltro, in concreto, la bozza dell’impugnato decreto ministeriale sarebbe stata preventivamente comunicata alle Regioni e Province autonome e le stesse, «a nome della Regione Sardegna, in qualità di coordinatrice del tavolo tecnico in materia finanziaria, istituito in seno alla conferenza dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome», avrebbero formulato osservazioni a riguardo, poi recepite nel testo finale e nei relativi allegati;

che il Presidente del Consiglio dei ministri dimostra altresì la correttezza della metodologia di calcolo seguita nel decreto ministeriale, sostenendo comunque che l’art. 12 dello statuto della Valle d’Aosta sarebbe applicabile solo ai casi di devoluzione alla Regione autonoma di quote di tributi erariali, non alle riserve di gettito a favore dell’erario;

che, con memoria depositata il 26 febbraio 2016, in prossimità dell’udienza del 22 marzo 2016, la Regione autonoma, rilevando che, in seguito alla sentenza di questa Corte n. 241 del 2012, relativa all’art. 2, comma 36, del d.l. n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, lo Stato «ha provveduto […] a restituire alla Regione somme indebitamente trattenute», ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse, da parte sua, alla definizione del conflitto;

che, in data 15 giugno 2016, la Regione autonoma ha depositato un’ulteriore memoria in cui sottolinea che la sentenza di questa Corte n. 82 del 2015, nel pronunciarsi sull’art. 48 del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, ha formulato rilievi critici in merito al decreto ministeriale oggetto del presente conflitto, in relazione al rispetto del principio di leale collaborazione e del requisito dell’intesa con il Presidente della Regione autonoma, e che le determinazioni ministeriali successive «sono state adottate dallo Stato secondo procedure conformi al principio dell’intesa sancito dall’ordinamento finanziario della Regione»;

che, pertanto, come rappresentato nella stessa memoria, sulla base di conforme deliberazione della propria Giunta, la Regione autonoma ha rinunciato all’impugnativa del predetto decreto ministeriale;

che, con atto depositato l’8 agosto 2016, previa delibera del Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia.

Considerato che, ai sensi dell’art. 25, comma 5, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 138, n. 98 e n. 71 del 2016).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2017.