Ordinanza allegata alla Sentenza 23 luglio
2015, n. 178
ORDINANZA
23 GIUGNO
ANNO
2015
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo
Maria NAPOLITANO Giudice
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario
Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de
PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità
costituzionale introdotto con ordinanza del Tribunale ordinario di Roma, in
funzione di giudice del lavoro, depositata il 27 novembre 2013 (n. 76 del
Registro ordinanze 2014);
rilevato che, in tale giudizio, sono intervenute, con atto
d'intervento depositato il 6 giugno 2014, la Federazione GILDA-UNAMS e, con
atto d'intervento depositato il 10 giugno 2014, la Confederazione indipendente
sindacati europei (CSE) e la Confederazione autonoma dei dirigenti, quadri e
direttivi della Pubblica amministrazione (CONFEDIR);
che i soggetti sopra indicati non sono stati parti nel
giudizio a quo;
che la costante giurisprudenza di questa
Corte (tra le tante, si vedano le ordinanze allegate alle sentenze n. 37 del 2015,
n. 162 del 2014,
n. 231 del 2013,
n. 272 del 2012
e n. 349 del
2007) è nel senso che la partecipazione al giudizio di
legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti
del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel
caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4
delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale);
che a tale disciplina è possibile derogare -
senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di
costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi, che siano
portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto
sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni
altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura;
che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva
dell'interveniente non deve derivare, come per tutte le altre situazioni
sostanziali disciplinate dalla legge denunciata, dalla pronuncia della Corte
sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato
effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale dedotto nel
giudizio a quo;
che, nel giudizio da cui traggono origine le questioni
di legittimità costituzionale oggi in discussione, GILDA-UNAMS e
CONFEDIR non rivestono la posizione di terzo, legittimato a partecipare al
giudizio dinanzi a questa Corte;
che, infatti, GILDA-UNAMS e CONFEDIR sarebbero soltanto
investite dagli effetti riflessi della pronuncia di questa Corte, al pari degli
altri soggetti sindacali che si trovino in posizione analoga a quella degli
organismi (Federazione lavoratori pubblici-FLP e Federazione italiana
lavoratori pubblici-FIALP), che hanno promosso il giudizio a quo;
che, inoltre, si tratta di soggetti sindacali che
mancano di qualsiasi collegamento con il rapporto sostanziale dedotto nel
giudizio a quo, concernente la stipulazione dei contratti applicati al
personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del comparto ministeri
e al personale degli enti pubblici non economici;
che, difatti, GILDA-UNAMS allega di
essere organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa del diverso comparto
della scuola e CONFEDIR non ha dimostrato di aver partecipato alle stesse
procedure negoziali che hanno coinvolto i sindacati ricorrenti nel giudizio
principale (FLP e FIALP), avendo documentato di avere sottoscritto il contratto
collettivo nazionale del personale dirigente per i diversi comparti delle
Regioni e delle autonomie locali (area II) e del servizio sanitario nazionale;
che deve ritenersi, per contro, ammissibile
l'intervento di CSE, organizzazione sindacale intercategoriale senza fini di
lucro, alla quale aderiscono FLP e FIALP, parti ricorrenti nel giudizio
principale;
che l'interveniente CSE ha sottoscritto, unitamente a
FLP, sindacato ricorrente nel giudizio principale, il contratto nazionale di
lavoro relativo al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri per il
quadriennio 2006-2009 (biennio economico 2006-2007) e il contratto collettivo
relativo al medesimo comparto per il biennio economico 2008-2009;
che, pertanto, CSE, in quanto organizzazione
rappresentativa, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e firmataria della contrattazione rilevante nel
giudizio a quo, vanta un interesse qualificato, che si differenzia rispetto
all'interesse generale della più vasta platea delle organizzazioni
sindacali;
che si configura, nella specie, un interesse
direttamente connesso con la posizione soggettiva dedotta in giudizio da FLP,
in considerazione dell'unitarietà della situazione sostanziale dei
sindacati ammessi alla medesima procedura di contrattazione collettiva e
firmatari del medesimo contratto.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili gli
interventi spiegati da GILDA-UNAMS e CONFEDIR (Confederazione autonoma dei
dirigenti, quadri e direttivi della Pubblica amministrazione) nel giudizio di
legittimità costituzionale di cui al numero 76 del Registro ordinanze
2014;
2) dichiara ammissibile, nel
presente giudizio di costituzionalità, l'intervento di CSE
(Confederazione indipendente sindacati europei).
F.to: Alessandro Criscuolo, Presidente