Ordinanza letta all’udienza del 6 ottobre 2015
(sentenza n. 210
del 2015)
ORDINANZA
Visti gli atti relativi
al giudizio di legittimità costituzionale introdotto con ordinanza
del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, depositata il 17 febbraio
2014 (n. 104 del registro ordinanze 2014);
rilevato che la
società Italia 7 Gold srl ha depositato atto
di intervento.
Considerato che la suddetta
società non è parte del giudizio principale;
che la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le
tante, cfr. le ordinanze allegate alle sentenze n. 318 del 2013
e n. 134 del
2013) è nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimità
costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del
Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della
Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale);
che a tale disciplina è possibile derogare −
senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di
costituzionalità − soltanto a favore di soggetti terzi che siano
titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto
sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni
altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura;
che, pertanto, l’incidenza sulla posizione soggettiva
dell’interveniente non deve derivare, come per tutte le altre situazioni
sostanziali governate dalla legge denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla
legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall’immediato
effetto che la decisione della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto
del giudizio a quo;
che, nel giudizio da cui trae origine la questione di
legittimità costituzionale in discussione, la società
interveniente non riveste l’anzidetta posizione di terzo legittimato a
partecipare al giudizio dinanzi a questa Corte;
che, infatti, la suddetta società sarebbe investita
soltanto da effetti riflessi della pronuncia di questa Corte sull’art.
38, comma 5, del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici);
che, pertanto, l’intervento spiegato deve essere
dichiarato inammissibile.
per
questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile
l’intervento della società Italia 7 Gold srl.
F.to: Alessandro Criscuolo, Presidente