ORDINANZA N. 202
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, con l’allegata tabella A, e 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), promosso dal Giudice di pace di Cuneo, ex Ufficio del Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo, nel procedimento penale a carico di C.G. con ordinanza del 16 luglio 2014, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2014.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.
Ritenuto che il Giudice di pace di Cuneo, ex Ufficio del Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo, con ordinanza del 16 luglio 2014, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, con l’allegata tabella A, e 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie − Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), limitatamente all’inclusione dell’Ufficio del Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo tra le sedi soppresse e all’accorpamento delle relative competenze all’Ufficio del Giudice di pace di Cuneo, in riferimento all’art. 116, terzo comma, della Costituzione;
che l’ordinanza veniva emessa nel corso del procedimento penale a carico di C.G. nell’udienza tenutasi dinanzi al Giudice di pace di Cuneo in ragione della soppressione del Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo;
che, assume il rimettente, ritenuta la rilevanza della questione, l’art. 116, terzo comma, Cost. ha segnato l’ingresso nell’ordinamento regionale del decentramento non solo della funzione legislativa ma anche della giurisdizione, in quanto detta norma, con l’introduzione della clausola di asimmetria, rimette all’iniziativa regionale il compito di tracciare il riparto di competenze in ordine alla dislocazione e alla organizzazione degli uffici, ai requisiti e ai procedimenti di nomina e formazione dei giudici, ponendo in essere una rivisitazione del principio di sussidiarietà nell’ambito del quale le Regioni debbono essere considerate un laboratorio di giustizia e non già un solo collaboratore dello Stato;
che, infatti, in ragione di detta norma, nonché degli artt. 102, secondo e terzo comma, e 106, secondo comma, Cost., la giustizia è diventata una funzione alla quale il popolo e i cittadini sono chiamati a partecipare in collegamento con la vita democratica e le istituzioni anche territoriali della Repubblica;
che in data 9 dicembre 2014 ha depositato atto di intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;
che la difesa dello Stato ha chiesto dichiararsi inammissibile o manifestamente infondata la questione, tenuto conto che l’art. 116, terzo comma, Cost. è norma meramente facoltizzante in favore delle Regioni, e che deve essere letta insieme all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.;
che a sostegno della non fondatezza, l’Avvocatura generale dello Stato richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 237 del 2013 e deduce che la norma di delega, contenuta nella legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), non impugnata, è estranea all’ambito applicativo dell’art. 116, terzo comma, Cost., che non riguarda la giurisdizione ma solo la gestione e l’organizzazione dei servizi della giustizia di pace.
Considerato che il rimettente si duole della lesione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione, a norma del quale la legge dello Stato può attribuire alle Regioni a statuto ordinario ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia;
che questa Corte, con la sentenza n. 118 del 2015, ha precisato come il procedimento previsto dall’art. 116, terzo comma, Cost., richiede l’approvazione di una legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, con voto favorevole delle Camere a maggioranza assoluta dei propri componenti e sulla base di un’intesa fra lo Stato e la Regione stessa;
che nella specie, alla Regione Piemonte, con il procedimento di cui all’art. 116, terzo comma, Cost., non è stata riconosciuta la maggiore autonomia dedotta dal giudice a quo;
che pertanto il parametro costituzionale invocato, allo stato, non ha avuto attuazione;
che la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, con l’allegata tabella A, e 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), sollevata, in riferimento all’art. 116, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Cuneo, ex Ufficio del Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2015.