Ordinanza n. 168 del 2015

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ORDINANZA N. 168

ANNO 2015

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                  Presidente

-           Giuseppe                     FRIGO                                               Giudice

-           Paolo                           GROSSI                                                   ”

-           Giorgio                        LATTANZI                                              ”

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

-           Giuliano                       AMATO                                                   ”

-           Silvana                         SCIARRA                                                ”

-           Daria                            de PRETIS                                               ”

-           Nicolò                          ZANON                                                   ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 16 ottobre 2013 (doc. IV-quater n. 2), relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’on. Aniello Formisano nei confronti di Ciro Borriello, Sindaco del Comune di Torre del Greco, promosso dal Tribunale ordinario di Torre Annunziata con ricorso notificato il 18 giugno 2014, depositato in cancelleria il 28 agosto 2014 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2014, fase di merito.

Visti l’atto di costituzione della Camera dei deputati;

udito nella camera di consiglio dell’8 luglio 2015 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ricorso del 3 dicembre 2013, il Tribunale ordinario di Torre Annunziata, in composizione monocratica, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, chiedendo a questa Corte di dichiarare che non spettava alla Camera dei deputati di affermare, con deliberazione del 16 ottobre 2013 (doc. IV-quater n. 2), che le dichiarazioni rese dall’on. Aniello Formisano nei confronti di Ciro Borriello – per le quali pende procedimento penale – concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, come tali insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, e di annullare conseguentemente la predetta deliberazione della Camera dei deputati;

che il ricorrente premette di essere investito del procedimento penale nei confronti di Aniello Formisano, imputato del reato di cui all’art. 595, terzo comma, del codice penale, «perché, quale ospite della trasmissione televisiva “Uno Mattina”, andata in onda su Rai 1 in data 31.07.2012, offendeva l’onore e il decoro di Borriello Ciro, allorquando riferendosi al suo precedente mandato di Sindaco del Comune di Torre del Greco, lo definiva “delinquente di centro destra, perché tale era”, andando ben oltre i limiti della critica politica esercitabile nell’ambito della dialettica tra partiti contrapposti»;

che, ad avviso del ricorrente, le dichiarazioni oggetto del procedimento penale non sarebbero coperte dalla guarentigia di cui all’art. 68, primo comma, Cost., – come, invece, ritenuto dalla Camera dei deputati – non potendosi individuare, alla luce della giurisprudenza costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo citata nel ricorso, uno specifico «nesso funzionale» tra le dichiarazioni rese extra moenia e l’attività parlamentare, ravvisabile solo se sussista una corrispondenza «sostanziale» e «cronologica» tra l’atto parlamentare e detta manifestazione di pensiero;

che, in effetti, le dichiarazioni extra moenia oggetto del presente conflitto non potrebbero ritenersi funzionalmente collegate all’interrogazione parlamentare a risposta immediata del 5 novembre 2008, vertente sul contrasto alla diffusione e al radicamento della camorra, perché difetterebbero entrambi i presupposti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per l’applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost;

che, infatti, non sussisterebbe il requisito temporale, in quanto l’atto parlamentare individuato risale al 2008 e dunque a quattro anni prima del fatto; né sarebbe ravvisabile la sostanziale corrispondenza di significato tra le dichiarazioni rese extra moenia e l’attività parlamentare, dal momento che la menzionata interrogazione non riguardava specificamente l’ex sindaco Borriello e faceva solo genericamente riferimento a «uomini ed istituzioni degli enti locali»;

che, infine, sussisterebbero sia i presupposti soggettivi del conflitto – essendo il Tribunale competente a decidere sul reato in questione – che oggettivi, lamentando il ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza della deliberazione della Camera dei deputati;

che questa Corte, con ordinanza n. 150 del 2014, ha dichiarato, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, rilevando, sotto il profilo del requisito soggettivo, che il conflitto è sollevato da un organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartiene e che, parimenti, è legittimata ad essere parte la Camera dei deputati, nei cui confronti il conflitto medesimo è stato sollevato, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, Cost.;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della impugnata deliberazione della Camera dei deputati;

che, in questa fase di giudizio, si è costituita la Camera dei deputati, eccependo in via preliminare l’improcedibilità del conflitto per mancato rispetto del termine per il deposito degli atti notificati, nonché l’inammissibilità per insufficiente esposizione delle ragioni del conflitto e, infine, sostenendo l’infondatezza del merito.

Considerato che questa Corte, con la citata ordinanza n. 150 del 2014, in base all’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ha assegnato al Tribunale ricorrente il termine di sessanta giorni, con decorso dalla comunicazione della stessa, per notificare alla Camera dei deputati il ricorso e l’ordinanza dichiarativa dell’ammissibilità, e il successivo termine di trenta giorni dall’ultima notificazione per il deposito degli stessi atti nella cancelleria della Corte;

che il ricorrente, in attuazione della predetta ordinanza, ha provveduto a notificare gli atti suindicati alla Camera dei deputati, in data 18 giugno 2014, in tal modo assicurando il rispetto del primo termine, di sessanta giorni, assegnato da questa Corte;

che, successivamente, il Tribunale con lettera datata il 18 agosto 2014, ha spedito a mezzo posta a questa Corte la copia notificata del ricorso e dell’ordinanza di ammissione, copia pervenuta in cancelleria il successivo 28 agosto;

che, ai sensi dell’art. 28, comma 2, delle norme integrative, nel caso di deposito effettuato avvalendosi del servizio postale, ai fini dell’osservanza dei termini per il deposito, vale la data di spedizione postale;

che, tuttavia, non essendo possibile risalire dalla documentazione in atti a tale data, questa Corte, con ordinanza istruttoria, ha onerato il ricorrente del deposito della documentazione attestante la data di spedizione della copia del ricorso notificato;

che dalla documentazione depositata (ricevuta rilasciata da Poste italiane di ritiro della corrispondenza) risulta la data di spedizione del 21 agosto 2014;

che, pertanto, il prescritto deposito risulta effettuato oltre il termine di trenta giorni dall’ultima notificazione (avvenuta il 18 giugno 2014) stabilito dall’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che, come questa Corte ha già avuto modo di osservare (ex plurimis, sentenze n. 88 del 2005 e n. 172 del 2002 ed ordinanze n. 317 del 2011, n. 41 del 2010, n. 188 del 2009, n. 430 del 2008, n. 253 del 2007 e n. 304 del 2006), il predetto termine – al pari del termine per la notificazione del ricorso e della relativa ordinanza di ammissibilità – ha carattere perentorio e deve essere osservato a pena di decadenza, perché da esso decorre l’intera catena degli ulteriori termini stabiliti per la prosecuzione del giudizio, con la fase procedurale destinata a concludersi con la decisione definitiva sul merito;

che, dunque, non può procedersi allo svolgimento della fase di merito del giudizio sul conflitto di attribuzione, non risultando rispettato il termine perentorio per il deposito degli atti notificati nella cancelleria di questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale ordinario di Torre Annunziata, nei confronti della Camera dei deputati, indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 luglio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015.