Ordinanza n. 102 del 2015

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ORDINANZA N. 102

ANNO 2015

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Alessandro             CRISCUOLO                                     Presidente

-    Giuseppe                FRIGO                                                  Giudice

-    Paolo                      GROSSI                                                     ”

-    Giorgio                   LATTANZI                                                ”

-    Aldo                       CAROSI                                                     ”

-    Marta                     CARTABIA                                               ”

-    Mario Rosario        MORELLI                                                  ”

-    Giancarlo               CORAGGIO                                              ”

-    Giuliano                 AMATO                                                     ”

-    Silvana                   SCIARRA                                                  ”

-    Daria                      de PRETIS                                                 ”

-    Nicolò                    ZANON                                                     ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge della Regione Campania 26 marzo 1993, n. 13 (Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all’aria aperta), come sostituito dall’art. 1, comma 129, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011)», promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, nel procedimento vertente tra T.L. ed altri e il Comune di San Mauro Cilento, con ordinanza del 24 gennaio 2014, iscritta al n. 135 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visti gli atti di costituzione di T.L., di S.M. ed altri, nella qualità di eredi di T.D., nonché l’atto di intervento della Regione Campania;

udito nell’udienza pubblica del 28 aprile 2015 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;

uditi gli avvocati Laura Clarizia per T.L. e per S.M. ed altri, nella qualità di eredi di T.D. e Almerina Bove per la Regione Campania.

Ritenuto che, con ordinanza del 24 gennaio 2014, il Tribunale amministrativo regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, ha sollevato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge della Regione Campania 26 marzo 1993, n. 13 (Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all’aria aperta), come sostituito dall’art. 1, comma 129, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011)», nella parte in cui prevede che le unità abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, quali roulotte, maxi caravan e case mobili, anche se collocate permanentemente entro il perimetro dei campeggi regolarmente autorizzati, non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici;

che il giudice a quo premette di essere investito del ricorso, proposto dai titolari di una struttura ricettiva adibita a campeggio, per l’annullamento del diniego di rinnovo dell’autorizzazione e del diniego del permesso di costruire in sanatoria per opere abusivamente realizzate all’interno di detta struttura, situata in zona paesaggisticamente vincolata in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e sottoposta alle prescrizioni del Piano territoriale paesistico approvato con decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali del 4 ottobre 1997 (Approvazione del piano territoriale paesistico del Cilento costiero);

che, in particolare, il diniego di rinnovo dell’autorizzazione è fondato sulla irregolarità della struttura ricettiva sotto il profilo urbanistico e paesaggistico;

che parte ricorrente, tuttavia, contesta la legittimità del provvedimento adottato, alla luce della disposizione regionale censurata, la quale dispone che: «I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta in apposite piazzole e per il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di unità abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, quali roulotte, maxi caravan e case mobili. Tali installazioni anche se collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate, non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. A tal fine i predetti allestimenti devono: conservare i meccanismi di rotazione in funzione, non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere removibili in ogni momento»;

che, in ordine alla rilevanza, il giudice a quo precisa di ritenere il provvedimento conforme alla normativa regionale vigente, atteso che la relativa applicazione renderebbe legittime sotto il profilo urbanistico, paesaggistico ed ambientale anche le roulottes e le case mobili “permanenti”, come quelle oggetto del suo esame, le quali non vengono rimosse alla fine della stagione estiva ma rimangono all’interno della struttura ricettiva per finalità di custodia e di rimessaggio;

che il giudice rimettente dubita, tuttavia, della legittimità di detta disposizione, innanzitutto, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto contrasta con la disciplina legislativa statale di principio emanata in materia di «governo del territorio» dagli artt. 3 e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A);

che l’art. 3, comma 1, lettera e), del menzionato decreto qualifica, difatti, come «interventi di nuova costruzione» quelli di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, disponendo, tra l’altro, alla medesima lettera e.5), che è comunque da considerarsi tale «l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee»;

che l’art. 10, comma 1, lettera a), del citato d.P.R. n. 380 del 2001 stabilisce, poi, che gli interventi di «nuova costruzione» costituiscono trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire;

che dalle richiamate disposizioni si evince che, in base alla normativa statale, ogni trasformazione permanente del territorio necessita di titolo abilitativo e ciò anche ove si tratti di strutture mobili allorché esse non abbiano carattere precario (sono richiamate le sentenze n. 171 del 2012 e n. 278 del 2010);

che, difatti, il discrimine tra necessità o meno del titolo abilitativo è dato dal duplice elemento della precarietà oggettiva dell’intervento, in base alle tipologie dei materiali utilizzati, e della precarietà funzionale, caratterizzata dalla temporaneità dello stesso;

che, secondo il TAR campano, nella norma in esame difetterebbe sia il requisito della precarietà oggettiva, sia, in particolare, quello della precarietà funzionale, dal momento che l’installazione di «unità abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, quali roulotte, maxi caravan e case mobili» non costituisce, ai sensi della richiamata disposizione, attività rilevante ai fini urbanistico, edilizio e paesaggistico, anche se tali installazioni sono collocate all’interno della struttura ricettiva permanentemente;

che la disposizione in esame sarebbe, inoltre, lesiva dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che riserva allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali», in quanto contrasta con gli artt. 142, 146, 149 e 167 del d.lgs. n. 42 del 2004;

che, difatti, la norma regionale in esame, nello stabilire la “irrilevanza” ai fini paesaggistici delle opere da questa contemplate, anche se collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive, si porrebbe in contrasto con le citate disposizioni, in quanto sottrae al controllo ed all’autorizzazione di cui alla normativa statale una categoria di interventi che, di contro, non è espressamente esentata, secondo le disposizioni del codice dei beni culturali, dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica;

che, infine, la disposizione censurata sarebbe altresì lesiva dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto contrastante con la disciplina prevista dagli artt. 11 e 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) che prevedono il regolamento del parco ed il nulla osta dell’ente parco, a cui è demandata la verifica della conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l’intervento;

che la norma regionale in esame, non prevedendo iniziative di controllo o di verifica dell’impatto ambientale, sottrae le installazioni da essa disciplinate alla specifica tutela prevista dalla legge statale, impedendo, in particolare, l’accertamento della osservanza del divieto, sancito dal menzionato art. 11, comma 3, di compiere attività e di realizzare opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati;

che si sono costituite la Regione Campania ed i ricorrenti nel giudizio a quo, che hanno concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza della questione.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge della Regione Campania 26 marzo 1993, n. 13 (Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all’aria aperta), come sostituito dall’art. 1, comma 129, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011)», deducendone il contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che le unità abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, come roulottes, maxi caravan e case mobili, anche se collocate permanentemente entro il perimetro dei campeggi regolarmente autorizzati, non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici;

che, in particolare, il giudice rimettente assume che tale disposizione violi, innanzitutto, l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto contrasta con la disciplina legislativa statale di principio emanata in materia di «governo del territorio» dagli artt. 3 e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A);

che l’art. 3, comma 1, lettera e), del menzionato decreto, nella formulazione originaria, qualifica, difatti, come «interventi di nuova costruzione» quelli di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, disponendo, tra l’altro, alla medesima lettera e.5), che è comunque da considerarsi tale «l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee»;

che l’art. 10, comma 1, lettera a), del citato d.P.R. n. 380 del 2001 stabilisce, poi, che gli interventi di «nuova costruzione» costituiscono trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire;

che, peraltro, come riferito dal giudice rimettente, la formulazione dell’art. 3, comma 1, lettera e.5), è mutata, successivamente all’adozione dei provvedimenti impugnati e prima della redazione dell’ordinanza, in virtù dell’art. 41, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che vi ha aggiunto le parole «ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti»;

che, successivamente all’ordinanza di rimessione, la disposizione è stata nuovamente riformulata dall’art. 10-ter, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 che, sostituendo la parola «ancorché» con le parole «e salvo che», ha attribuito all’inciso finale un significato diametralmente opposto;

che, pertanto – a prescindere da ogni ulteriore rilievo in ordine all’eccezione di inammissibilità, sollevata dalla parte privata, per omessa motivazione sulle ragioni di infondatezza degli ulteriori motivi di ricorso –, va disposta, in virtù del costante orientamento di questa Corte in base al quale spetta al giudice rimettente la valutazione dell’incidenza della normativa sopravvenuta e, in particolare, del mutamento del parametro interposto (da ultimo, ordinanza n. 35 del 2015), la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale della Campania – sezione staccata di Salerno.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale della Campania – sezione staccata di Salerno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2015.