Sentenza n. 65 del 2015

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SENTENZA N. 65

ANNO 2015

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro           CRISCUOLO                                     Presidente

- Paolo Maria         NAPOLITANO                                    Giudice

- Giuseppe              FRIGO                                                       ”

- Paolo                    GROSSI                                                     ”

- Giorgio                LATTANZI                                                ”

- Aldo                    CAROSI                                                     ”

- Marta                   CARTABIA                                               ”

- Mario Rosario      MORELLI                                                  ”

- Giancarlo             CORAGGIO                                              ”

- Giuliano               AMATO                                                     ”

- Silvana                 SCIARRA                                                  ”

- Daria                    de PRETIS                                                 ”

- Nicolò                  ZANON                                                     ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 35, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, promossi dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione siciliana e dalla Provincia autonoma di Bolzano, notificati il 23-25, il 25 ed il 23 maggio 2012, depositati in cancelleria il 28, il 29 ed il 31 maggio 2012, rispettivamente iscritti ai nn. 81, 84, 85 e 86 del registro ricorsi 2012.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 25 marzo 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Marina Valli per la Regione siciliana, Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con i quattro ricorsi in epigrafe − resistiti dal costituito Presidente del Consiglio dei ministri che, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, ne ha eccepito la non fondatezza − le Regioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Sicilia e le Province autonome di Trento e Bolzano, sia pur con distinto riferimento a plurimi parametri dei rispettivi statuti di autonomia, hanno tutte impugnato (per i motivi di cui si dirà nel Considerato in diritto), l’art. 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, nella parte in cui detta norma prevede che «In relazione alle maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell’accisa sull’energia elettrica […] il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsto dall’articolo 28, comma 3, primo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementato di 235 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012 […] ».

La sola Regione siciliana ha esteso l’impugnazione anche alla disposizione (accessoria) di cui al successivo comma 5 del medesimo art. 35, con la quale si stabilisce che «Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio».

La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha anche depositato memoria.

2.− I quattro giudizi, per la sostanziale identità della questione sollevata, possono riunirsi per essere congiuntamente decisi.

3.− Le due Province autonome hanno successivamente rinunciato ai rispettivi ricorsi, e la Presidenza del Consiglio dei ministri ha accettato entrambe le rinunzie.

Considerato in diritto

1.– Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27 tra l’altro, prevede, sub comma 4 del suo art. 35, che «In relazione alle maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell’accisa sull’energia elettrica disposti dai decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, concernenti l’aumento dell’accisa sull’energia elettrica a seguito della cessazione dell’applicazione dell’addizionale comunale e provinciale all’accisa sull’energia elettrica, il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsto dall’articolo 28, comma 3, primo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementato di 235 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012», con conseguente accantonamento, dell’importo complessivo del contributo delle autonomie alla finanza pubblica, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Dispone, inoltre, la norma stessa, che «La quota di maggior gettito pari a 6,4 milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all’Erario dai decreti di cui al presente comma [4] resta acquisita al bilancio dello Stato». A tali effetti precisandosi, sub comma 5 del medesimo art. 35, che «Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio».

2.‒ La disposizione di cui al comma 4 dell’art. 35 del suddetto d.l. n. 1 del 2012 è stata impugnata dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e dalla Regione siciliana. Solo quest’ultima Regione ha esteso l’impugnativa anche al comma 5 del medesimo art. 35.

3.‒ La Provincia autonoma di Bolzano (con atto depositato il 21 gennaio 2015), e la Provincia autonoma di Trento (con atto depositato il 27 gennaio successivo) hanno poi rinunciato ai rispettivi ricorsi, a seguito e in conseguenza dell’Accordo in materia di finanza pubblica concluso il 15 ottobre 2014 tra il Governo, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ed esse Province, e della sua intervenuta attuazione con legge 23 dicembre 2014 n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)».

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha accettato entrambe le rinunzie.

I giudizi instaurati dalle due Province autonome devono, pertanto, dichiararsi estinti, per rinunzia, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

4.− Restano quindi da esaminare le sole impugnative delle due Regioni a statuto speciale.

4.1.− La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha, in particolare, denunciato il contrasto della disposizione censurata con gli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettera f), 12, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta) e la relativa normativa di attuazione (art. 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690), nonché con gli artt. 117, terzo comma, della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), oltre che con i principi costituzionali di leale collaborazione e di ragionevolezza.

4.1.1.− La questione così sollevata è fondata in relazione al profilo, assorbente, del vulnus, effettivamente arrecato dal censurato art. 35, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012, agli evocati parametri statutari, per contrasto, in particolare, con gli artt. 4, comma 1, lettera a) e 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta).

Non rileva, infatti, in contrario, quanto eccepito dall’Avvocatura dello Stato, in ordine alla natura di “tributo statale” dell’accisa sull’energia elettrica, e sulla incidenza della norma impugnata sull’aliquota dell’accisa e non sull’accisa stessa.

E ciò in quanto, ai sensi del citato art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 690 del 1981, è devoluta alla Regione Valle d’Aosta «l’intero gettito dell’accisa sull’energia elettrica», percetta nel territorio regionale.

Il che, appunto, comporta che solo alle condizioni previste dal successivo art. 8 della medesima normativa di attuazione statutaria possa essere riversata, in tutto o in parte, allo Stato la maggiore entrata determinata dall’eventuale aumento dell’accisa. Vale a dire che, a tal fine, occorre – come da questa Corte già precisato con la sentenza n. 241 del 2012 – non solo la destinazione del gettito a «copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale», ma anche una specifica determinazione ministeriale sulla misura del “riversamento”, che deve essere adottata «d’intesa» con il Presidente della Giunta regionale.

La norma denunciata prevede, in termini espliciti, una correlazione diretta tra l’incremento del gettito dell’accisa e la maggiorazione del contributo richiesto alle Regioni a statuto speciale. Pertanto, nella sostanza, essa equivale a una riserva all’Erario dell’anzidetto incremento di gettito, la quale però non soddisfa le condizioni di cui al citato art. 8 della legge n. 690 del 1981, per di più senza la necessaria preventiva enunciazione dei criteri sulla base dei quali detto incremento è stato quantificato (sentenza n. 19 del 2015).

Ne consegue la declaratoria di illegittimità costituzionale del suddetto comma 4 – e, per connessione, dell’accessorio comma 5 – dell’art. 35 del d.l. n. 1 del 2012, per il profilo, appunto, della denunciata lesione dell’autonomia finanziaria della Regione Valle d’Aosta.

4.2.− Nell’impugnare il medesimo comma 4, ed il connesso comma 5, dell’art. 35 del d.l. n. 1 del 2012, Regione Siciliana, ha denunciato, a sua volta, la lesione degli artt. 36 e 43 del proprio Statuto (Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e delle correlative norme di attuazione in materia finanziaria, con particolare riguardo all’art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074.

4.2.1.− La questione così prospettata è pure essa fondata.

In questo caso viene specificamente in rilievo la disposizione di cui all’art. 2 del d.P.R. 20 luglio 1965 n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), a tenore del quale «Ai sensi del primo comma dell’art. 36 dello Statuto della Regione siciliana, spettano alla Regione siciliana […] tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime».

Le prescrizioni che condizionano, anche con riguardo alla Regione siciliana, la deroga all’effetto (ad essa) devolutivo delle entrate tributarie riscosse nel suo territorio, risultano, infatti, del pari inosservate dalla impugnata normativa statale.

La quale – anche con riguardo all’aumento del contributo finanziario unilateralmente imposto alla Regione siciliana – incorre nell’ulteriore profilo di illegittimità costituzionale determinato dalla pretermissione dei criteri individuativi della misura di tale incremento.

L’art. 35, commi 4 e 5, del d.l. n. 1 del 2012 va, pertanto, dichiarato costituzionalmente illegittimo, anche per il profilo della violazione dell’autonomia finanziaria della Regione siciliana.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 35, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, nella parte in cui l’incremento della misura del concorso alla finanza pubblica è unilateralmente imposto alle Regioni autonome Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Regione siciliana;

2) dichiara estinti per rinunzia i giudizi relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, promossi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2015.