ORDINANZA N. 246
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giuseppe TESAURO Presidente
- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 3-8 ottobre 2013, depositato in cancelleria il 10 ottobre 2013 ed iscritto al n. 92 del registro ricorsi 2013.
Udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2014 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.
Ritenuto che, con ricorso spedito per la notificazione il 3 ottobre 2013, ricevuto il successivo 8 ottobre e depositato il 10 ottobre 2013 (reg. ric. n. 92 del 2013), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione;
che la disposizione impugnata attribuisce ai componenti dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione un gettone di presenza di trecento euro lordi a seduta, fino ad un massimo di quattro sedute al mese. Questo gettone non spetta al garante previsto dall’art. 19 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), ove componente dell’Autorità;
che il ricorrente reputa la norma censurata in contrasto con l’art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che enuncia il principio di gratuità quanto alla partecipazione agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, e aggiunge che, qualora siano già previsti, i gettoni di presenza non possono superare l’importo di trenta euro a seduta giornaliera;
che l’Avvocatura, richiamando le sentenze di questa Corte n. 218 del 2013 e n. 211 del 2012, afferma che l’art. 6, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, enuncia un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica;
che, conseguentemente, il legislatore regionale avrebbe violato l’art. 117, terzo comma, della Costituzione;
che, nelle more del giudizio, è sopraggiunta la legge della Regione Toscana 19 febbraio 2014, n. 9 (Disposizioni in materia dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione. Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 – Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), il cui art. 3 ha sostituito la disposizione impugnata;
che, in particolare, si è stabilito che i componenti dell’Autorità ricevano un gettone di presenza di trenta euro lordi per seduta collegiale, anche in videoconferenza;
che, a seguito di tale modifica normativa, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2014, ha rinunciato al ricorso.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione;
che la Regione Toscana non si è costituita;
che, nelle more del giudizio, l’art. 3 della legge della Regione Toscana 19 febbraio 2014, n. 9 (Disposizioni in materia dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione. Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 – Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) ha modificato la disposizione impugnata, e che, a seguito di ciò, il ricorrente ha rinunciato al ricorso;
che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l’intervenuta rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 103 e n. 34 del 2014).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2014.
F.to:
Giuseppe TESAURO, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2014.