ORDINANZA N. 34
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gaetano SILVESTRI Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 3, della delibera legislativa statutaria della Regione autonoma Sardegna 25 giugno 2013 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l’8-19 agosto 2013, depositato in cancelleria il 22 agosto 2013 ed iscritto al n. 82 del registro ricorsi 2013.
Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014 il Giudice relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione ed al principio di ragionevolezza, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 3, della delibera legislativa statutaria della Regione autonoma Sardegna 25 giugno 2013 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna);
che il ricorrente premette che la norma, nel regolare il sistema elettorale del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, stabilisce che, qualora debbano svolgersi le elezioni senza che sia stata approvata una legge di adeguamento al sistema elettorale introdotto con la stessa legge statutaria, «Il Presidente della Regione che si sia dimesso dalla carica determinando la cessazione anticipata della legislatura non può in ogni caso essere nuovamente candidato al successivo turno elettorale regionale»;
che, secondo la difesa dello Stato, nessuna norma statutaria prevede che la legge regionale possa disporre, sia pure per un periodo transitorio, specifiche limitazioni alla possibilità per i soggetti eleggibili di presentare la propria candidatura a Presidente della Regione e che l’art. 51 Cost. garantisce a tutti i cittadini il diritto di accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza;
che il Presidente del Consiglio dei ministri ricorda la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale la disciplina regionale d’accesso alle cariche elettive deve essere strettamente conforme ai principi della legislazione statale e il principio di cui all’art. 51 Cost. svolge il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell’inviolabilità;
che, secondo il ricorrente, detti principi cardine dell’ordinamento democratico trovano applicazione anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale, dovendo lo Stato garantirne l’uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale e discipline legislative differenziate possono essere ammissibili solamente laddove si contempli la situazione di categorie di soggetti che si presentino diverse, messe a raffronto con quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale ed in ogni caso per motivi ragionevoli finalizzati alla tutela di un interesse generale, ma ciò ai soli fini di assicurare la primaria esigenza dell’autenticità della competizione elettorale e nei limiti strettamente necessari alla tutela di altro interesse costituzionalmente protetto e secondo la regola della necessità e della ragionevole proporzionalità;
che invece, ad avviso della difesa dello Stato, nella fattispecie in esame l’ineleggibilità e l’incandidabilità del Presidente della Regione al successivo turno elettorale, in caso di dimissioni rassegnate dallo stesso, non è ragionevolmente giustificabile, non avendo il legislatore regionale chiarito quali situazioni peculiari della Regione o comunque quali specifici e ragionevoli motivi, finalizzati alla tutela dell’interesse generale, giustificherebbero una simile regolamentazione;
che, con atto depositato il 17 ottobre 2013 il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso, affermando che le ragioni dell’impugnazione sono venute meno dopo che l’art. 1 della delibera legislativa statutaria della Regione autonoma Sardegna 28 agosto 2013 (Abrogazione del comma 3 dell’articolo 22 della legge statutaria elettorale approvata il 25 giugno 2013 – Legge statutaria elettorale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna) ha abrogato la norma censurata che non ha mai avuto concreta applicazione.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione ed al principio di ragionevolezza, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 3, della delibera legislativa statutaria della Regione autonoma Sardegna 25 giugno 2013 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna);
che la Regione autonoma Sardegna non si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale;
che il 17 ottobre 2013 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia al ricorso, affermando che le ragioni dell’impugnazione sono venute meno dopo che l’art. 1 della delibera legislativa statutaria della Regione autonoma Sardegna 28 agosto 2013 (Abrogazione del comma 3 dell’articolo 22 della legge statutaria elettorale approvata il 25 giugno 2013 – Legge statutaria elettorale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna) ha abrogato la norma censurata, la quale non ha mai avuto concreta applicazione;
che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2014.