SENTENZA N. 65
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gaetano SILVESTRI Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
- Giuliano AMATO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 14, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nonché dell’art. 54, comma 4, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), promosso dal Tribunale ordinario di Verona, nel procedimento vertente tra B.M. ed altro e A.P.A. ed altri, con ordinanza del 23 maggio 2013, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2013.
Visto l’atto di intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 28 febbraio 2013, il Tribunale ordinario di Verona ha sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 14, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69); in via subordinata, il medesimo Tribunale ha altresì sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 4, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).
1.2.– Il Tribunale rimettente riferisce di essere chiamato a decidere in composizione collegiale – in conformità all’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 – una controversia in materia di liquidazione di onorari di avvocato, ai sensi dell’art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile), controversia per la quale il legislatore delegato ha previsto la trattazione dinanzi al giudice in composizione collegiale, nelle forme del rito sommario di cognizione; il Tribunale evidenzia che nel giudizio a quo, per effetto della contestazione dei fatti costitutivi del credito dedotto in giudizio e del conseguente ampliamento del thema decidendum, si determinerebbe l’inammissibilità del rito sommario, attesa l’esclusione, prevista dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011, della possibilità di conversione del rito sommario (art. 702-ter, comma 2, cod. proc. civ.) e l’onere per la parte ricorrente di riproporre il giudizio nelle forme del rito ordinario.
1.3.– Il rimettente dubita, in primo luogo, della legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 sotto il profilo della violazione dell’art. 76 Cost., per contrasto con il principio di delega stabilito dall’art. 54 della legge n. 69 del 2009; in particolare, ad avviso del giudice a quo, l’art. 54, comma 4, lettera a), della legge delega, laddove prevede il mantenimento dei «criteri di composizione dell’organo giudicante previsti dalla legislazione vigente», si riferirebbe al criterio generale di composizione monocratica del giudice stabilito dall’art. 50-ter cod. proc. civ., e non già ai criteri speciali previsti dagli artt. 29 e 30 della legge n. 794 del 1942, relativa ai procedimenti di liquidazione degli onorari di avvocato.
1.3.1.– A sostegno di tale interpretazione, il Tribunale evidenzia che l’art. 54, comma 4, lettera a), della legge n. 69 del 2009, non fa alcun richiamo alla normativa speciale, che è invece richiamata dalle successive lettere b) e c) del medesimo articolo.
1.3.2.– Inoltre la lettura, offerta dal rimettente, del criterio posto dall’art. 54, comma 4, lettera a), della legge delega risulterebbe coerente con il criterio fissato dal comma 2 dello stesso art. 54, il quale richiedeva che la riforma realizzasse «il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti»; ad avviso del Tribunale, tale criterio costituisce affermazione di un’esigenza di coerenza con l’ordinamento previgente nel quale, a partire dal d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), il giudizio monocratico ha costituito la regola.
1.3.3.– E d’altra parte, ad avviso del collegio rimettente, il disposto dell’art. 3 del d.lgs. n. 150 del 2011, nell’escludere l’applicabilità dell’art. 702-ter, comma 2, cod. proc. civ. alle controversie in materia di liquidazione degli onorari determina la conseguenza che, in caso di ampliamento del thema decidendum ai fatti costitutivi o estintivi del credito, l’unico esito possibile sarebbe la declaratoria di inammissibilità del procedimento speciale e l’onere, per il creditore, di reintrodurre il giudizio nelle forme del rito ordinario di cognizione; per l’effetto, il giudice monocratico sarebbe investito della cognizione di procedimenti più complessi, quelli che vertono anche sull’an della pretesa creditoria, mentre i procedimenti più semplici, aventi ad oggetto la sola liquidazione della pretesa creditoria, sono affidati al giudice in composizione collegiale; tale risultato si porrebbe in contrasto con gli obiettivi di semplificazione dei modelli processuali che la legge delega mira a perseguire.
1.4.– Il Tribunale ha inoltre sollevato in via subordinata, nell’ipotesi in cui la Corte non ritenesse di condividere le censure formulate in via principale, questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 4, lettera a), della legge delega n. 69 del 2009, e – per conseguenza – degli artt. 3 e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, per violazione degli artt. 3 e 97, primo comma, Cost., nella parte in cui lo stesso art. 54 fa salvi i criteri di composizione dell’organo giudicante che erano previsti dall’art. 29 della legge n. 794 del 1942.
1.4.1.– A questo riguardo, il Tribunale evidenzia in particolare che, laddove la controversia riguardi non solo la liquidazione del compenso, ma anche l’esistenza del credito o l’effettività delle prestazioni forensi, l’unica conseguenza possibile sul piano processuale è l’inammissibilità della speciale procedura di cui all’art. 28 della legge n. 794 del 1942; né sarebbe possibile la conversione del rito ai sensi dell’art. 702-ter, comma 3, cod. proc. civ., essendo la stessa esclusa dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011; pertanto, a seguito della pronuncia di inammissibilità del ricorso, il creditore ha l’onere di riproporre la domanda nelle forme del giudizio ordinario di cognizione, ovvero in quelle del procedimento sommario ordinario, con decisione – in entrambi i casi – del Tribunale in composizione monocratica, secondo la regola generale dell’art. 50-ter cod. proc. civ.
1.4.2.– Ad avviso del Tribunale, tale risultato contrasta col principio di ragionevolezza, che trova espressione nell’art. 3 Cost.; si avrebbe infatti una disciplina che, nel caso di ampliamento della materia del contendere, finisce per riservare al collegio i giudizi, più semplici e circoscritti, sul quantum della pretesa dell’avvocato, e al giudice monocratico i giudizi – verosimilmente più complessi – di accertamento della sussistenza dei fatti costitutivi o estintivi del credito del professionista.
1.4.3.– La trattazione in forma collegiale di un procedimento semplificato come quello per la liquidazione degli onorari forensi richiederebbe, secondo il rimettente, tempi e adempimenti maggiori di quelli che sarebbero richiesti se le medesime controversie si svolgessero davanti ad un giudice monocratico; pertanto, il complesso di norme in esame si porrebbe in contrasto anche con le esigenze di buona amministrazione, rapidità ed economia delle risorse dell’amministrazione della giustizia che la Corte costituzionale ha ravvisato a giustificazione degli interventi normativi che hanno inteso valorizzare il ruolo del giudice unico, consentendo di recuperare risorse umane in un’ottica deflattiva e di maggiore efficienza del sistema processuale; di qui il loro contrasto con il principio di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione, sancito dall’art. 97, primo comma, Cost.
2.– Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l’inammissibilità e per l’infondatezza della questione sollevata.
2.1.– L’Avvocatura dello Stato ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza delle censure di costituzionalità.
2.2.– Nel merito, con riferimento alla deduzione dell’eccesso di delega insito nella previsione della riserva di collegialità, l’Avvocatura dello Stato ha affermato la piena conformità della disciplina censurata ai principi e criteri direttivi impartiti dalla legge delega; la difesa erariale ha altresì dedotto l’infondatezza delle censure formulate in via subordinata, riferite alla violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost.
Considerato in diritto
1.– Il Tribunale ordinario di Verona ha sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 14, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui rispettivamente prevedono che — nei procedimenti in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati — il Tribunale decida in composizione collegiale, anziché monocratica, e che ai medesimi procedimenti non si applichi il secondo comma dell’art. 702-ter codice di procedura civile.
1.1.– In via subordinata, il Tribunale di Verona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 4, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), nella parte in cui fa salvi i criteri di composizione dell’organo giudicante previsti dall’art. 29, primo comma, della legge 13 giugno 1942, n. 794 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile), e – per derivazione – degli artt. 14, comma 2, e 3, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui rispettivamente prevedono che – nei procedimenti in materia di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato – il Tribunale decida in composizione collegiale, anziché monocratica, e che ai medesimi procedimenti non si applichi il secondo comma dell’art. 702-ter cod. proc. civ.
2.– Preliminarmente va rilevato che l’eccezione di inammissibilità riferita al difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza delle censure di costituzionalità, non appare meritevole di accoglimento; al contrario, il tessuto argomentativo dell’ordinanza di rimessione appare articolato e ponderato con riferimento a ciascuna delle censure formulate e dei parametri evocati.
3.– Nel merito, le questioni non sono fondate.
3.1.– Con riferimento alla denunciata violazione dell’art. 76 Cost., va in primo luogo rilevato che l’art. 54, comma 4, lettera a), della legge n. 69 del 2009, nello stabilire i principi direttivi ai quali il Governo era tenuto ad attenersi, ha prescritto che rimanessero «fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell’organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente».
In attuazione della predetta delega, l’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, ha ricondotto i procedimenti in materia di liquidazione degli onorari di avvocato al modello dei procedimenti sommari di cognizione, modello al quale ha apportato alcuni adattamenti; in particolare, dopo avere previsto una particolare disciplina della competenza per territorio, l’art. 14, comma 2, dispone che «Il Tribunale decide in composizione collegiale».
L’art. 50-bis cod. proc. civ., inserito dall’art. 56 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), impone al Tribunale di giudicare in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio, disciplinati dall’art. 737 cod. proc. civ. e seguenti.
Va inoltre rilevato che lo svolgimento in camera di consiglio dei procedimenti di liquidazione degli onorari forensi era già espressamente previsto dall’art. 29 della legge n. 794 del 1942; dal riconoscimento della natura camerale dei procedimenti di liquidazione degli onorari nel periodo precedente alla riforma introdotta dalla legge n. 51 del 1998, discende pertanto, ai sensi dell’art. 50-bis cod. proc. civ., la composizione collegiale dell’organo giudicante.
Tale è l’interpretazione accolta dalla giurisprudenza di legittimità, laddove ha affermato che le controversie in tema di liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati rientrano fra quelle da trattare in composizione collegiale, in base alla riserva prevista per i procedimenti in camera di consiglio dall’art. 50-bis, comma 2, cod. proc. civ. (Corte di cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 12609 del 2012).
Pertanto, nell’affermare la collegialità del giudicante, l’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, non fa che ribadire quei criteri che erano già propri del previgente modello processuale, in applicazione del criterio direttivo di cui all’art. 54, comma 4, lettera a), della legge delega n. 69 del 2009.
3.2.– D’altra parte, con riferimento alla dedotta violazione dei principi della legge delega riferita all’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011, ed in particolare all’esclusione della convertibilità del rito sommario, va rilevato che la norma in esame costituisce immediata applicazione del criterio direttivo di cui all’art. 54, comma 4, lettera b), numero 2), della legge n. 69 del 2009, il quale – nel ricondurre al modello del procedimento sommario quei procedimenti nei quali sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa – afferma che resta «esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario».
La non convertibilità del rito sommario discende quindi dalla espressa prescrizione impartita dalla legge delega (art. 54, comma 4, lettera b, numero 2, della legge n. 69 del 2009) e corrisponde altresì alla inammissibilità – ripetutamente affermata anche prima della riforma del 2009 – del procedimento speciale previsto dalla legge n. 794 del 1942 nel caso in cui il thema decidendum si estenda a questioni che esulano dalla mera determinazione del compenso.
Il divieto di conversione del rito è stabilito dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 per le controversie regolate dal rito sommario di cognizione; conseguentemente la richiesta caducazione di tale divieto, riferita ai soli procedimenti di liquidazione degli onorari forensi, costituirebbe un’eccezione rispetto al modello procedimentale prescelto dal medesimo d.lgs. n. 150 del 2011.
Siffatta eccezione risulterebbe incompatibile con le finalità, perseguite dalla riforma del 2011, di riduzione e semplificazione dei riti civili, introducendo un’ulteriore particolarità ad un sistema processuale, che – pur essendo ispirato alla finalità di riportare una molteplicità di procedimenti speciali ad una (almeno tendenziale) uniformità – conserva tuttora elementi di innegabile eccentricità.
4.– Anche le censure aventi ad oggetto l’art. 54, comma 4, lettera a), della legge n. 69 del 2009, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sono infondate.
4.1.– In particolare, ad avviso del Tribunale, la scelta legislativa di mantenere i criteri di composizione dell’organo giudicante previsti dall’art. 29, primo comma, della legge n. 794 del 1942, riservando così al collegio, anziché al giudice monocratico, la trattazione e la decisione delle controversie in materia di liquidazione di onorari forensi non troverebbe alcuna plausibile giustificazione; inoltre tale scelta contrasterebbe con esigenze di efficienza ed economia nell’impiego delle risorse dell’amministrazione della giustizia.
4.2.– In primo luogo va rilevato che la lesione del principio di cui all’art. 97 Cost. viene denunciata con riferimento ad una disposizione, quella dell’art. 54, comma 4, lettera a), della legge n. 69 del 2009 avente natura squisitamente processuale; al riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che il principio di cui all’art. 97 Cost. si riferisce agli organi dell’amministrazione della giustizia unicamente per profili concernenti l’ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l’aspetto amministrativo, ma non riguarda l’esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e i provvedimenti che ne costituiscono espressione (ex multis, sentenze n. 272 del 2008, n. 287 del 2007 e n. 44 del 2006).
4.3.– D’altra parte, con riferimento alla denunciata violazione del principio di ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost., la giurisprudenza della Corte è costante nell’affermare che nella disciplina degli istituti processuali vige il principio della discrezionalità e insindacabilità delle scelte operate dal legislatore con il limite della non manifesta irragionevolezza (ex multis, sentenze n. 10 del 2013, n. 304 del 2012 e ordinanza n. 141 del 2011).
4.3.1.– Con riferimento alla disposizione in esame, va altresì escluso che il limite della non manifesta irragionevolezza sia stato superato. La prospettazione del Tribunale rimettente non tiene in debito conto le molteplici peculiarità proprie del rito previsto per le controversie in materia di onorari forensi, peculiarità che non si esauriscono nella sola riserva di collegialità, ma che attengono anche ai criteri di determinazione della competenza, al regime delle impugnazioni, alla possibilità di incardinare il giudizio in unico grado dinanzi alla Corte di appello, nonché di partecipare personalmente al procedimento, senza l’assistenza di un difensore.
4.3.2.– La valutazione di tali peculiarità impedisce una valutazione comparativa con i procedimenti – trattati dal giudice monocratico nelle forme del rito ordinario di cognizione – relativi alle controversie sulla sussistenza del credito del professionista; ed invero, in un’ottica di valorizzazione delle garanzie defensionali, la riserva di collegialità prevista per i procedimenti di liquidazione degli onorari forensi può giustificarsi in termini di bilanciamento che il legislatore, con valutazione discrezionale insindacabile, ha ritenuto adeguato per compensare la riduzione dei rimedi e delle garanzie connessa, da un lato, all’esclusione dell’appello e, dall’altro lato, alla possibilità di partecipare personalmente al giudizio, rinunciando ad avvalersi dell’assistenza tecnica di un difensore.
4.3.3.– Pertanto, la riserva di collegialità per i procedimenti in esame ben può costituire una delle modalità attraverso le quali il legislatore ha disciplinato in maniera differenziata situazioni processuali eterogenee rispetto al modello ordinario.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 14, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), sollevata, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona con l’ordinanza in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 4, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2014.