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[ordinanza allegata
all’ord. n. 318 del 2013]
Allegato:
ordinanza letta all’udienza del 19 novembre 2013
ORDINANZA
Rilevato
che l’Istituto nazionale della
previdenza sociale ha depositato atto di intervento;
considerato che il suddetto Istituto non è parte del giudizio
principale;
che, per costante giurisprudenza di
questa Corte secondo cui nei giudizi in via incidentale sono legittimati ad
intervenire i soggetti che, pur non essendo parti del giudizio principale,
siano tuttavia portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente
al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (tra le tante, sentenze n. 199 del 2011;
n. 116 del 2013;
n. 134 del 2013);
che, nel caso specifico, sussiste un
simile interesse in capo all’Istituto nazionale della previdenza sociale,
atteso che esso è portatore di un interesse qualificato e potrebbe pertanto
essere direttamente inciso dall’esito del giudizio in corso.
per questi motivi
dichiara ammissibile l’intervento dell’Istituto nazionale
della previdenza sociale.
F.to: