Sentenza n. 315 del 2013

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SENTENZA N. 315

ANNO 2013

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Gaetano                       SILVESTRI                                     Presidente

-           Luigi                            MAZZELLA                                      Giudice

-           Giuseppe                     TESAURO                                               ”

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                       ”

-           Giuseppe                     FRIGO                                                     ”

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                          ”

-           Paolo                           GROSSI                                                   ”

-           Giorgio                        LATTANZI                                              ”

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

-           Sergio                          MATTARELLA                                       ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

-           Giuliano                       AMATO                                                   ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 11 dicembre 2012, n. 34 (Modificazioni a leggi regionali in materia di professioni e altre disposizioni), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-25 febbraio 2013, depositato in cancelleria il 26 febbraio 2013 ed iscritto al n. 27 del registro ricorsi 2013.

         Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste; 

         udito nell’udienza pubblica del 20 novembre 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

         uditi l’avvocato dello Stato Paolo Grasso per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 21-25 febbraio 2013 e depositato il successivo 26 febbraio (reg. ric. n. 27 del 2013) il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della legge della Regione autonoma Valle    d’Aosta/Vallée d’Aoste 11 dicembre 2012, n. 34 (Modificazioni a leggi regionali in materia di professioni e altre disposizioni), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e all’art. 2, comma 1, lettera u), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta).

La disposizione impugnata sostituisce l’art. 7-bis, comma 3, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 58 e della legge regionale 16 dicembre 1992, n. 74) e stabilisce che «L’esercizio temporaneo della professione da parte di maestri di sci provenienti, con i propri clienti, da Stati membri dell’UE diversi dall’Italia o di maestri di sci cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno in Italia che consente lo svolgimento di attività lavorativa ai sensi della normativa statale in materia di immigrazione, non iscritti in un albo professionale di altra Regione o Provincia autonoma, è subordinato all’accertamento da parte della struttura regionale competente, su proposta e con l’ausilio tecnico dell’AVMS, del possesso, anche sulla base dell’esperienza professionale maturata, di una idonea formazione professionale».

Il ricorrente deduce che un simile accertamento impone una restrizione all’accesso e all’esercizio della professione di maestro di sci da parte di cittadini europei già «abilitati» presso altro Stato dell’Unione Europea, di carattere sproporzionato rispetto all’obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela del cliente destinatario della prestazione di servizio.

Pur dando atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera u), dello statuto, la Regione ha potestà legislativa nella materia «ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini», l’Avvocatura sostiene che, nell’esercizio di tale potestà, la legge impugnata ha invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.).

2.– La Regione autonoma Valle d’Aosta si è costituita in giudizio, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile ovvero non fondata.

Quanto alle eccezioni di inammissibilità, la difesa regionale rileva che il ricorso non sarebbe sorretto da adeguata motivazione; che esso sarebbe ambiguo ed indeterminato nell’individuare la norma impugnata, giacché non sarebbe chiaro se l’impugnazione riguarda il solo art. 7 della legge regionale n. 34 del 2012, o l’intera legge, indicata «in epigrafe e nella parte conclusiva del ricorso»; che, in ogni caso, il ricorrente non avrebbe interesse a coltivare la censura, perché la declaratoria di illegittimità costituzionale determinerebbe la riviviscenza dell’art. 7-bis, comma 3, della legge regionale n. 44 del 1999, il quale avrebbe «la stessa formulazione» dell’art. 7, comma 2, della legge oggetto del ricorso.

Nel merito, la Regione osserva che la modifica normativa apportata dalla disposizione impugnata ha avuto lo scopo di adeguare alla normativa dell’Unione la disciplina concernente l’esercizio della professione in via temporanea da parte di maestri di sci cittadini di altri Stati membri dell’Unione, posto che la Commissione europea aveva sollecitato una revisione della previgente scelta normativa, che poneva  un limite di tempo alla prestazione temporanea di servizi.

Una volta venuto meno tale limite, la normativa vigente appare alla resistente del tutto conforme sia alla normativa dell’Unione, sia a quella dello Stato.

La Regione precisa, infatti, che l’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania), che ha attuato la direttiva 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali) prevede, con riferimento alle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di sicurezza pubblica o di sanità pubblica, che la prestazione a titolo occasionale e temporaneo possa essere preceduta da una prova attitudinale imposta al professionista. Ciò è consentito quando quest’ultimo, proveniente da altro Stato membro dell’Unione, abbia una qualifica professionale non equivalente a quella richiesta dalla normativa nazionale, e quando la differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica.

Nello stesso senso disporrebbe, poi, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 2011, n. 237 (Regolamento di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l’esercizio delle professioni di maestro di sci e maestro di snowboard), emanato in esecuzione dell’art. 24 del d.lgs. n. 206 del 2007.

Tale regolamento disciplina la prova attitudinale che, nell’ambito della verifica preliminare di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 206 del 2007, può venire richiesta, alle condizioni sopra rammentate, ai maestri di sci (artt. 4 e 5). L’attività di questi ultimi, infatti, presenta specifici profili di pericolosità per la salute pubblica, come questa Corte avrebbe già affermato con la sentenza n. 428 del 2008.

Con riguardo alle competenze statutarie, la Regione conclude che la figura del maestro di sci è oggetto di potestà legislativa primaria regionale e che lo stesso art. 5, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 206 del 2007 riconosce la spettanza alla Regione autonoma della relativa funzione amministrativa.

Considerato in diritto

1.– Con ricorso notificato il 21-25 febbraio 2013 e depositato il successivo 26 febbraio (reg. ric. n. 27 del 2013) il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 11 dicembre 2012, n. 34 (Modificazioni a leggi regionali in materia di professioni e altre disposizioni), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e all’art. 2, comma 1, lettera u), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta).

Benché l’epigrafe del ricorso menzioni l’intero testo della legge regionale n. 34 del 2012, il tenore letterale e logico dell’atto consente di circoscrivere l’impugnativa al comma 2 dell’art. 7, che ha sostituito il comma 3 dell’art. 7-bis della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 58 e della legge regionale 16 dicembre 1992, n. 74), stabilendo che «L’esercizio temporaneo della professione da parte di maestri di sci provenienti, con i propri clienti, da Stati membri dell’UE diversi dall’Italia o di maestri di sci cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno in Italia che consente lo svolgimento di attività lavorativa ai sensi della normativa statale in materia di immigrazione, non iscritti in un albo professionale di altra Regione o Provincia autonoma, è subordinato all’accertamento da parte della struttura regionale competente, su proposta e con l’ausilio tecnico dell’AVMS, del possesso, anche sulla base dell’esperienza professionale maturata, di una idonea formazione professionale».

Il ricorrente reputa che l’accertamento così disposto a carico del professionista proveniente da uno Stato membro dell’Unione Europea ecceda i limiti della competenza statutaria in materia di «ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini» e violi la competenza esclusiva statale attinente alla tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.).

La norma impugnata, infatti, imporrebbe una restrizione all’accesso e all’esercizio della professione di maestro di sci da parte di cittadini europei già «abilitati» presso altro Stato dell’Unione, di carattere sproporzionato rispetto all’obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela del cliente destinatario della prestazione di servizio.

2.– La questione è inammissibile.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che, nei confronti delle autonomie speciali, e in un ambito materiale inciso dalle competenze statutarie, l’omissione di ogni argomentazione sulle ragioni dell’applicazione, nella specie, delle norme del Titolo V della Parte II della Costituzione, secondo quanto previsto dall’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), determina l’inammissibilità del ricorso statale (ex plurimis, sentenze n. 288 del 2013 e n. 90 del 2011).

Si è di recente aggiunto che lo Stato ben può porre a fondamento del ricorso contemporaneamente (e non in via gradata) le norme dello statuto speciale di autonomia e l’art. 117 Cost., come accade nel presente contenzioso, quando, nell’ambito di una competenza statale assicurata dall’art. 117 Cost., siano stati espressi limiti opponibili in ogni caso alle autonomie speciali. Tali limiti, infatti, sono valevoli proprio in forza di quanto previsto dagli statuti, a titolo ora di obblighi internazionali, ora di norme fondamentali delle riforme economico-sociali, ora di principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica (sentenze n. 187 del 2013 e n. 114 del 2011).

In tali casi, però, è particolarmente forte l’esigenza che il ricorso dello Stato specifichi l’eventuale normativa interposta, con la quale siano stati formulati limiti tali da comprimere la legislazione regionale in una materia che lo statuto attribuisce alla competenza della Regione ad autonomia speciale.

Nel caso di specie, lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri riconosce che la Regione autonoma Valle d’Aosta gode di competenza legislativa statutaria in tema di «scuole di sci» e che essa concerne anche l’attività del maestro di sci (sentenze n. 428 del 2008 e n. 13 del 1961), ma omette di indicare quale normativa interposta dello Stato potrebbe operare a titolo di limite all’esercizio di una simile competenza.

È da aggiungere che, qualora il ricorrente avesse adempiuto a tale onere processuale, sarebbe apparsa con evidenza la conformità della norma impugnata alla disciplina statale, derivante a sua volta dal diritto dell’Unione. Infatti, l’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania) prevede un’analoga verifica delle qualifiche professionali, prima che la prestazione sia compiuta, nel caso in cui l’attività dell’operatore di provenienza comunitaria possa avere «ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica», come accade per il maestro di sci, la cui attività è caratterizzata da profili di pericolosità per l’incolumità delle persone (sentenze n. 428 del 2008 e n. 13 del 1961).

Il legislatore statale ha in tal modo attuato l’art. 7, comma 4, della direttiva 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali), che consente allo Stato membro una verifica preliminare, finalizzata ad evitare danni gravi per la salute delle persone. Si tratta proprio delle finalità perseguite dalla norma impugnata, come si evince dall’art. 7-bis, comma 4, della legge regionale n. 44 del 1999.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 11 dicembre 2012, n. 34 (Modificazioni a leggi regionali in materia di professioni e altre disposizioni), promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e all’art. 2, comma 1, lettera u), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2013.