Ordinanza n. 262 del 2012

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ORDINANZA N. 261

ANNO 2012

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alfonso                      QUARANTA                                    Presidente

-           Franco                        GALLO                                               Giudice

-           Luigi                           MAZZELLA                                             "

-           Gaetano                      SILVESTRI                                               "

-           Sabino                        CASSESE                                                  "

-           Giuseppe                    TESAURO                                                "

-           Paolo Maria                NAPOLITANO                                        "

-           Giuseppe                    FRIGO                                                      "

-           Alessandro                 CRISCUOLO                                           "

-           Paolo                          GROSSI                                                    "

-           Giorgio                       LATTANZI                                               "

-           Aldo                           CAROSI                                                    "

-           Marta                          CARTABIA                                              "

-           Sergio                         MATTARELLA                                        "

-           Mario Rosario             MORELLI                                                 "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-quater, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, promosso dal Tribunale di Modena, nel procedimento vertente tra P.M.A. e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed altri, con ordinanza dell’8 marzo 2011, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2012 il Giudice relatore Sergio Mattarella.

Ritenuto che il Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza dell’8 marzo 2011, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 4, primo comma, 51, primo comma, 97, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dell’art. 1, comma 4-quater, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167;

che il giudice a quo premette, in fatto, che il ricorso è stato proposto a seguito del diniego dell’Amministrazione sulla richiesta, presentata dalla ricorrente, di trasferimento ad altra classe di concorso, nelle graduatorie per l’insegnamento, del punteggio derivante dall’abilitazione conseguita presso la scuola di specializzazione all’insegnamento secondario;

che, in ordine alla rilevanza, il rimettente richiama la disposizione del punto A4 dell’allegato al d.l. n. 97 del 2004, il quale prevede il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo per il conseguimento dell’abilitazione presso le menzionate scuole di specializzazione;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale di Modena, richiamando genericamente l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo «nell’interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo», prospetta la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., affermando che appare irrazionale, oltre che in contrasto con il diritto d’accesso al pubblico impiego e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, non consentire lo spostamento del punteggio, facendo, quindi riferimento ad una «possibile violazione degli articoli 4, primo comma, 51, primo comma, 97, primo comma della Costituzione»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per carenze dell’ordinanza di rimessione, sia in punto di rilevanza che di non manifesta infondatezza, o comunque infondata, in quanto le graduatorie, rispetto alle quali si chiede lo spostamento del punteggio, sono graduatorie cosiddette ad esaurimento, rispetto alle quali il legislatore ha espresso una scelta di merito nel senso di cristallizzare la posizione degli insegnanti in tali graduatorie.

Considerato che il Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, dubita, in riferimento agli articoli 4, primo comma, 51, primo comma, 97, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-quater, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167;

che la disposizione censurata dispone che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, trasformate in graduatorie ad esaurimento dall’art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), da disporre con decorrenza dal 1° settembre 2009 per il biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011, non è consentito modificare la scelta già precedentemente effettuata in merito all’attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche graduatorie;

che l’ordinanza di rimessione è affetta da gravi difetti di motivazione, sia in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione;

che sulla rilevanza vi è solo il riferimento alla circostanza che «la ricorrente si doleva del rifiuto degli organi deputati alle operazioni di aggiornamento delle graduatorie de quibus di trasferire il proprio punteggio derivante dall’abilitazione conseguita presso la scuola di specializzazione all’insegnamento secondario»;

che non vi è, dunque, alcun elemento in fatto, relativo al momento di proposizione della domanda di inserimento del punteggio relativo alla scuola di specializzazione, alle modalità di determinazione dello stesso adottate al momento dell’inserimento, all’anno scolastico in cui è stato richiesto lo spostamento, anche in relazione alle differenti discipline succedutesi nel tempo per le modalità di calcolo e di inserimento di tali punteggi;

che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità quando l’ordinanza di rimessione presenti carenze relative alla descrizione della fattispecie concreta ed alla motivazione sulla rilevanza, tali da precludere lo scrutinio nel merito delle questioni (ordinanze n. 267 e n. 252 del 2011);

che la motivazione dell’ordinanza di rimessione è carente anche sulla non manifesta infondatezza della questione;

che, infatti, quanto alla violazione dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il Tribunale si è limitato a richiamare genericamente la norma «nell’interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo», senza alcuno specifico riferimento a tale interpretazione e ai principi enucleati da quella Corte;

che sono genericamente richiamati nell’ordinanza, altresì, i principi del diritto di accesso al pubblico impiego e del buon andamento della pubblica amministrazione, senza che sia denunciata una specifica violazione;

che la giurisprudenza della Corte richiede, in ordine alla non manifesta infondatezza, che i parametri non siano solo invocati in maniera apodittica e generica, ma che siano specificati i motivi per cui si ritenga verificata la violazione delle norme costituzionali, traducendosi tale mancanza nella conseguente manifesta inammissibilità della questione proposta (ordinanze n. 180 e n. 31 del 2011);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-quater, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, sollevata, in riferimento agli articoli 4, primo comma, 51, primo comma, 97, primo comma, 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2012.