Ordinanza n. 252 del 2011

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ORDINANZA N. 252

ANNO 2011

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Alfonso                  QUARANTA                                     Presidente

-    Alfio                      FINOCCHIARO                                  Giudice

-    Franco                    GALLO                                                      ”

-    Luigi                      MAZZELLA                                              ”

-    Gaetano                 SILVESTRI                                               ”

-    Sabino                    CASSESE                                                  ”

-    Giuseppe                TESAURO                                                 ”

-    Paolo Maria            NAPOLITANO                                         ”

-    Giuseppe                FRIGO                                                       ”

-    Alessandro             CRISCUOLO                                            ”

-    Paolo                      GROSSI                                                     ”

-    Giorgio                   LATTANZI                                                ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e dell’articolo 6, commi 2 e 3, del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998, commi modificati dall’art. 1, comma 22, lettere g) e h), della legge n. 94 del 2009, nonché dell’articolo 116 del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge n. 94 del 2009, promosso dal Giudice di pace di Trento, nel procedimento vertente tra M.D.C.C.A. e la Questura della Provincia di Trento, con ordinanza del 16 giugno 2010, iscritta al n. 327 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2011 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che con ordinanza del 16 giugno 2010, iscritta al n. 327 del reg. ord. 2010, il Giudice di pace di Trento, a seguito del ricorso proposto da M.D.C.C.A. ai sensi dell’articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, parametro, quest’ultimo, invocato con riguardo agli artt. 8 e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), questioni di legittimità costituzionale dei seguenti articoli:

a) 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, inserito dall’art. 1, comma 16, lettera a), legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui non prevede la sospensione del procedimento di espulsione a carico del cittadino straniero irregolare per l’esercizio del prevalente diritto a contrarre matrimonio per l’assenza della clausola “senza giustificato motivo”;

b) 6, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 così come modificato dall’art. 1, comma 22, lettere g) e h), della legge n. 94 del 2009, nella parte in cui non prevede l’esclusione dell’obbligo di esibizione del titolo di soggiorno da parte del cittadino straniero per l’esercizio del diritto fondamentale a contrarre matrimonio;

c) 116 del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge n. 94 del 2009, nella parte in cui subordina il diritto a contrarre matrimonio all’esibizione del nulla osta e del titolo di soggiorno;

che, premette il Giudice di pace di Trento, la ricorrente del giudizio a quo è una cittadina cilena che ha fatto ingresso in Italia il 17 febbraio 2009 e che, pur avendo «intenzione di contrarre matrimonio» con un cittadino italiano residente in un Comune trentino, dapprima non otteneva la pubblicazione di cui all’art. 93 cod. civ., «per assenza di documentazione riguardo al proprio divorzio nel paese di origine», successivamente, in data 16 marzo 2010, si vedeva contestare «il reato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998», introdotto dalla legge n. 94 del 2009;

che osserva, al riguardo, il remittente che «il diniego di esercizio del diritto a contrarre matrimonio» in virtù dello «status di irregolare» che deriverebbe dall’obbligo di richiedere l’esibizione dei documenti inerenti alla regolarità del soggiorno al fine di celebrare il matrimonio e consentire le pubblicazioni, previsto dall’art. 116 del codice civile, così come novellato dalla legge n. 94 del 2009, sarebbe in contrasto con l’art. 29, primo comma, Cost. e con l’art. 2 Cost.;

che secondo il remittente, infatti, l’art. 116 del cod. civ. deve essere letto in chiave costituzionalmente orientata secondo i principi fissati dagli artt. 2, 3 e 29 Cost. che impongono di considerare il nulla osta al matrimonio non già come un requisito indispensabile per contrarre le nozze, bensì come formalità con valore puramente certificativo e pertanto derogabile per motivi di ordine pubblico, evidenziandosi al riguardo che la ratio legis dell’art. 116, primo comma, cod. civ., nella sua formulazione antecedente le modifiche apportate con la legge n. 94 del 2009, era quella di scongiurare il pericolo che lo straniero contraesse nozze senza possederne i requisiti in ragione di situazioni e/o condizioni esistenti nel suo Paese (quali: dichiarazione di interdizione o mancanza di libertà di stato);

che deduce ancora il remittente che il nulla osta non solo può essere sostituito da qualunque altro documento equipollente dal quale risulti la mancanza di impedimenti a contrarre nozze, ma soprattutto può mancare del tutto, senza che sia inficiato il diritto di sposarsi dello straniero, ove il rifiuto dell’autorità straniera sia determinato da ragioni contrarie all’ordine pubblico italiano, con la conseguenza che l’ufficiale dello stato civile italiano deve procedere alle pubblicazioni matrimoniali dopo aver accertato che il cittadino straniero sia adulto e non legato da precedente matrimonio;

che, peraltro, prosegue il remittente, anche l’obbligo di esibire il documento di soggiorno è parimenti derogabile se l’impossibilità di esibizione non risponde ad una esigenza di ordine pubblico;

che ciò non di meno l’art. 116, primo comma, cod. civ., così come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge n. 94 del 2009, all’apparenza introdurrebbe il divieto di contrarre matrimonio in Italia per lo straniero che vi soggiorna clandestinamente, dovendosi invece riconoscere che la mancanza in capo allo straniero di un titolo per soggiornare in Italia non può impedire il libero esercizio del suo diritto di contrarre matrimonio, trattandosi di diritto fondamentale dell’individuo, non solo del cittadino, che, in quanto tale, potrebbe subire limitazioni solo a salvaguardia dell’unità familiare o dell’ordine pubblico ai sensi dell’art. 29 Cost.;

che, alla luce di tali considerazioni, il Giudice di pace di Trento afferma che in assenza di esibizione del documento di soggiorno non può vietarsi la celebrazione del matrimonio, ma è necessario verificare in concreto se l’impedimento sia determinato da motivi contrari all’ordine pubblico che devono essere necessariamente bilanciati con la tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione e discendenti dagli obblighi internazionali, ai sensi in particolare degli artt. 10 e 117 Cost.;

che, pertanto, prosegue il remittente, la modifica introdotta dall’art. 1, comma 15, della legge n. 94 del 2009 all’art. 116 cod. civ. comporterebbe una violazione dell’esercizio al diritto all’unità familiare violando il diritto umano fondamentale a contrarre matrimonio, tutelato dall’art. 29 Cost., posto che la mera situazione amministrativa di irregolarità del soggiorno sul territorio nazionale non può impedire di fatto l’esercizio di un diritto umano fondamentale quale è quello di costituire una famiglia;

che, inoltre, argomenta ancora il remittente, vietando di fatto allo straniero privo del permesso di soggiorno di costituire una famiglia fondata sul matrimonio, la norma censurata avrebbe introdotto una gravissima forma di discriminazione in violazione dell’art. 3 Cost.;

che alla luce di queste considerazioni, sempre secondo il remittente, l’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 violerebbe i citati parametri costituzionali, in quanto non prevede la sospensione/annullamento del decreto di espulsione del Questore e del procedimento penale per il prevalente esercizio del diritto a contrarre matrimonio, essendo privo della clausola del “senza giustificato motivo” dopo i termini “si trattiene”;

che i medesimi vizi di legittimità costituzionale inficerebbero anche l’art. 6 del d.lgs. n. 286 del 1998, il quale, a seguito della riforma della legge n. 94 del 2009, prevede l’esenzione per gli atti di stato civile solo per l’esercizio del diritto alla salute e per l’obbligo scolastico dei minori, non disponendo l’esenzione della segnalazione in caso di esercizio del diritto a contrarre matrimonio e stabilendo l’obbligo di presentare il permesso di soggiorno;

che entrambe le norme, sempre secondo il remittente, determinerebbero in tal modo un’ingerenza sul diritto a formare una famiglia, quale diritto fondamentale della persona umana riconosciuto anche dagli artt. 8 e 12 della CEDU, come tale spettante a tutte le persone presenti sul territorio italiano, indipendentemente dalla loro nazionalità;

Considerato che il giudice a quo ha censurato gli articoli 6, commi 2 e 3, e 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nonché l’articolo 116 del codice civile – tutti come inseriti o modificati dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) –, per asserita violazione degli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, parametro, quest’ultimo, invocato con riguardo agli artt. 8 e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in quanto le disposizioni censurate impedirebbero allo straniero privo di un legittimo titolo di soggiorno sul territorio dello Stato di esercitare il proprio diritto fondamentale (in quanto tale spettante indipendentemente dalla propria nazionalità) a contrarre matrimonio con un cittadino italiano, introducendo così una «gravissima forma di discriminazione»;

che l’ordinanza di rimessione – oltre alla indeterminatezza del petitum – presenta, in relazione alla descrizione della fattispecie concreta e alla motivazione sulla rilevanza, carenze tali da impedire uno scrutinio nel merito;

che, in particolare, non vengono, indicati i motivi di ricorso proposti dalla ricorrente nel giudizio a quo avverso il decreto di espulsione, nonché il contenuto del decreto di espulsione medesimo, essendosi, al riguardo, il remittente limitato a precisare nell’epigrafe dell’ordinanza di rimessione che l’«oggetto» del procedimento è una «opposizione ex art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998»;

che, pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (ex multis, ordinanze n. 100 e n. 3 del 2011).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e dell’articolo 6, commi 2 e 3, del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998, commi modificati dall’art. 1, comma 22, lettere g) e h), della legge n. 94 del 2009, nonché dell’articolo 116 del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge n. 94 del 2009, sollevata, in relazione agli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, parametro, quest’ultimo, invocato con riguardo agli artt. 8 e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dal Giudice di pace di Trento, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente e Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2011.