ORDINANZA N. 100
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Ugo DE SIERVO Presidente
- Paolo MADDALENA Giudice
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promossi dal Giudice di pace di Gallarate con quattro ordinanze del 4 febbraio 2010, una dell’11 marzo 2010, tre del 22 aprile 2010 e cinque dell’11 maggio 2010, rispettivamente iscritte ai nn. da 229 a 241 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.
Ritenuto che, con tredici ordinanze, identiche nella parte motiva, emesse quattro il 4 febbraio 2010, una l’undici marzo 2010, tre il 22 aprile 2010 e cinque l’undici maggio 2010, nell’ambito di distinti procedimenti penali, il Giudice di pace di Gallarate ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), per violazione degli artt. 2, 3 e 25 della Costituzione;
che il rimettente, in tutte le ordinanze, premette in fatto di essere investito del processo penale nei confronti di cittadini extracomunitari, imputati del reato di ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello Stato;
che, in particolare, l’art. 1, comma 16, della legge n. 94 del 2009 ha introdotto, nel d.lgs. n. 286 del 1998, l’art. 10-bis che prevede la nuova fattispecie criminosa dell’ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, sanzionando con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro «lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, nonché di quelle di cui all’art. 1 della legge 28 maggio 2007 n. 68»;
che, ad avviso del Giudice di pace di Gallarate, la norma censurata violerebbe il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. perché la scelta di far discendere una sanzione di tipo penale dalla condotta di chi si introduce o si intrattiene clandestinamente nel territorio nazionale mancherebbe di un fondamento giustificativo;
che, infatti, la finalità perseguita dal legislatore sarebbe da ricercarsi esclusivamente nell’allontanamento dello straniero irregolare, finalità del tutto irragionevole nella vigenza di una normativa quale quella relativa all’espulsione di cui all’art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, idonea a raggiungere il medesimo scopo;
che, pertanto, essendo l’ambito di applicazione della nuova figura contravvenzionale identico a quello della preesistente normativa sull’espulsione, per esser identici i soggetti destinatari e la ratio che ad entrambe le norme sottende, l’adozione dello strumento penale sarebbe del tutto privo di qualsivoglia giustificazione;
che l’irragionevolezza della nuova fattispecie penale emergerebbe anche sotto il profilo sanzionatorio, considerato nel suo complesso, comprensivo, quindi, non solo della pena dell’ammenda da 5.000 a 10.000 euro ma anche del divieto di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della facoltà concessa al giudice di pace di sostituire la pena pecuniaria con una sanzione più grave, quale quella dell’espulsione dallo Stato per un periodo non inferiore a cinque anni (unico caso di misura sostitutiva più grave della sanzione principale sostituita);
che l’art. 3 Cost. risulterebbe violato sotto un altro specifico profilo, concernente la irragionevole disparità di trattamento tra la nuova fattispecie e quella di cui all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, che prevede la punibilità dello straniero inottemperante all’ordine di allontanamento del Questore solo quando lo stesso si trattenga nel territorio dello Stato oltre il termine stabilito e «senza giustificato motivo»;
che, secondo il rimettente, l’assenza delle due condizioni sopraindicate comporta che sia sufficiente il venir meno, per un qualche motivo, del permesso di soggiorno perché sia immediatamente e automaticamente integrata una ipotesi di trattenimento illecito, senza alcuna possibilità, per l’interessato, di addurre una qualche giustificazione o di usufruire di un termine per potersi allontanare;
che, in tal senso, il Giudice di pace di Gallarate richiama le motivazioni della sentenza di questa Corte n. 5 del 2004 che ha rigettato la questione di costituzionalità dell’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, in virtù dell’interpretazione costituzionalmente orientata della clausola «senza giustificato motivo» considerata, al pari di altre simili rinvenibili nell’ordinamento, una «valvola di sicurezza» del meccanismo repressivo atta ad evitare «che la sanzione penale scatti allorché – anche al di fuori della presenza di vere e proprie cause di giustificazione – l’osservanza del precetto appaia concretamente inesigibile» per i più svariati motivi riconducibili «a situazioni ostative di particolare pregnanza che incidano sulla stessa possibilità, soggettiva od oggettiva, di adempiere all’intimazione, escludendola ovvero rendendola difficoltosa o pericolosa»;
che il nuovo art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 sarebbe, secondo il rimettente, in contrasto con gli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., avuto riguardo alla configurazione di una fattispecie penale discriminatoria, perché fondata su particolari condizioni personali e sociali, anziché su fatti e comportamenti riconducibili alla volontà del soggetto attivo;
che ciò che la nuova fattispecie incriminatrice sanziona sarebbe solo apparentemente una condotta (l’azione dell’ingresso e l’omissione del mancato allontanamento), in realtà in sé e per sé del tutto neutra agli effetti penalistici, mentre il vero oggetto della incriminazione sarebbe la mera condizione personale dello straniero, costituita dal mancato possesso di un titolo abilitativo all’ingresso e alla successiva permanenza nel territorio dello Stato, condizione tipica del migrante economico e priva di una qualche significatività sotto il profilo della pericolosità sociale;
che, pertanto, la criminalizzazione del migrante economico sarebbe in contrasto sia con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., che vieta ogni discriminazione fondata su condizioni personali e sociali, sia con la fondamentale garanzia costituzionale secondo cui si può essere puniti solo per fatti materiali (art. 25, secondo comma, Cost.);
che, anche in questo caso, il rimettente cita la sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 2007, in tema di applicabilità delle misure alternative alla detenzione agli stranieri clandestini, nella parte in cui si afferma che «il mancato possesso di un titolo abilitativo alla permanenza nel territorio dello Stato» costituisce «una condizione soggettiva» «che, di per sé non è univocamente sintomatica [...] di una particolare pericolosità sociale» dal che consegue «l’impossibilità di individuare nella esigenza di rispetto delle regole in materia di ingresso e soggiorno in detto territorio una ragione giustificativa della radicale discriminazione dello straniero sul piano dell’accesso al percorso rieducativo, cui la concessione delle misure alternative è funzionale» perché, sanzionando penalmente la clandestinità dello straniero, essa collega a tale condizione un implicito, quanto ingiustificato e irrazionale, giudizio di pericolosità sociale che è di per sé incompatibile «con il perseguimento di un percorso riabilitativo attraverso qualsiasi misura alternativa»;
che la nuova fattispecie sarebbe, infine, in contrasto con l’art. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;
che, ancora una volta, il rimettente richiama la sentenza della Corte costituzionale con la quale si è dichiarata l’illegittimità costituzionale del reato di mendicità di cui all’art. 670 del codice penale non potendosi ritenere necessitato il ricorso alla regola penale per sanzionare la mera mendicità non invasiva che, risolvendosi in una semplice richiesta di aiuto, non poteva dirsi porre seriamente in pericolo i beni giuridici della tranquillità pubblica e dell’ordine pubblico (sentenza n. 519 del 1995);
che tale motivazione sarebbe applicabile anche ai nuovi poveri di oggi, vale a dire agli stranieri migranti, in quanto lo spirito solidaristico di cui è impregnata la Carta costituzionale dovrebbe impedire l’adozione di misure puramente repressive per risolvere il problema dell’immigrazione e lo straniero migrante non dovrebbe essere considerato pericoloso per l’ordine e la tranquillità pubblica e colpevole per il solo fatto di esistere;
che in tutte le ordinanze il Giudice di pace di Gallarate conclude affermando che le questioni sono rilevanti nei rispettivi giudizi poiché se accolte, con la conseguente declaratoria di illegittimità delle norme denunciate, comporterebbero l’assoluzione degli imputati.
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o analoghe, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione;
che il rimettente dubita, in riferimento a plurimi parametri, della legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato;
che tutte le ordinanze di rimessione presentano carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito delle questioni;
che, in particolare, in tutte le ordinanze il capo d’imputazione riportato nella parte introduttiva è formulato in modo talmente generico da essere lo stesso per ognuna di esse;
che la successiva descrizione del fatto, specifica per ognuna delle ordinanze, è, in tutti i casi, del tutto insufficiente a descrivere compiutamente la fattispecie, così da precludere alla Corte di valutare la rilevanza delle questioni sollevate;
che, in mancanza di una compiuta descrizione della fattispecie concreta che ha dato origine all’imputazione, resta inibita a questa Corte la necessaria verifica circa l’influenza della questione di legittimità sulla decisione che deve assumere il rimettente;
che le questioni vanno dichiarate, pertanto, manifestamente inammissibili.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 25 della Costituzione, dal Giudice di Pace di Gallarate con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2011.