SENTENZA N. 258
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo
Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA
"
- Mario
Rosario MORELLI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 26, «comma 1» [recte:
terzo comma, nel testo applicabile ratione temporis], del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), e 60, «comma 1» [rectius: «primo comma,
alinea e lettera e)], del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi), promosso dal giudice del lavoro del Tribunale di Padova nel giudizio
civile vertente tra la s.c. a r.l. Cooperativa
Quadrifoglio, l’INPS, la s.p.a. Società di cartolarizzazione dei crediti INPS
(SCCI) e la s.p.a. Equitalia Polis, con ordinanza del
26 luglio 2010, iscritta al n. 365 del registro ordinanze 2010 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale,
dell’anno 2010.
Visti gli atti di costituzione dell’INPS e della s.p.a.
Società di cartolarizzazione dei crediti INPS (SCCI), nonché l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 23 ottobre 2012 il
Giudice relatore Franco Gallo;
uditi l’avvocato Antonino Sgroi
per l’INPS e per la s.p.a. Società di cartolarizzazione dei crediti INPS
(SCCI), l’avvocato Marcello Cecchetti per la s.p.a. Equitalia Nord (successore della s.p.a. Equitalia
Polis), nonché l’avvocato dello Stato Vincenzo Rago
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.– Nel corso di un giudizio di
opposizione contro il ruolo sotteso ad una cartella di pagamento relativa a
debiti previdenziali promosso da una società cooperativa a responsabilità
limitata nei confronti dell’INPS e della s.p.a. Società di cartolarizzazione
dei crediti INPS (hinc s.p.a. SCCI), ai sensi
dell’art. 24, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
(Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), il giudice del lavoro
del Tribunale di Padova, con ordinanza del 26 luglio 2010, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità del
combinato disposto degli artt. 26, «comma 1» [recte:
terzo comma, nel testo applicabile ratione temporis], del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), e 60, «comma 1» [rectius: «primo comma,
alinea e lettera e)»], del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi), nella parte in cui, individuando per i «casi previsti dall’art. 140
del codice di procedura civile» il momento di perfezionamento della
notificazione della cartella di pagamento «nel giorno successivo a quello in
cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune», rende applicabili
alla notificazione di detta cartella le modalità di notificazione mediante
deposito nella casa comunale ed affissione del relativo avviso nell’albo
comunale non solo nell’ipotesi in cui nel Comune nel quale deve eseguirsi la
notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario, ma
anche nell’ipotesi in cui sia noto il luogo di residenza, dimora o domicilio
del destinatario.
1.1.– Il giudice rimettente premette, in
punto di fatto, che: a) la cartella di pagamento era stata notificata alla
società cooperativa ai sensi delle disposizioni denunciate, come espressamente
affermato dall’agente della riscossione, non costituito nel giudizio
principale; b) l’agente notificatore, «dopo aver constatato la temporanea
assenza del destinatario» presso l’indirizzo, «noto ed effettivo», della sede
legale della società, aveva depositato la cartella nella casa comunale di
Chioggia ed aveva affisso nell’albo comunale, dal 13 agosto al 14 agosto 2009,
l’avviso di deposito; c) detto agente aveva spedito alla medesima società una
lettera raccomandata contenente l’avviso di deposito (come da avviso postale di
spedizione prodotto in giudizio); d) non era stata fornita in giudizio la prova
del «momento di ricevimento» di tale lettera; e) l’opposizione alla cartella di
pagamento era stata proposta dalla società con ricorso depositato nella
cancelleria del Tribunale di Padova il 25 settembre 2009, cioè oltre 40 giorni
dopo il 14 agosto 2009.
1.2.– Lo stesso giudice rimettente
premette altresí, in punto di diritto, che: a) in
forza delle disposizioni denunciate, nel caso di irreperibilità o incapacità o
rifiuto delle persone indicate nell’art. 139 del codice di procedura civile, la
notificazione della cartella di pagamento si perfeziona nel giorno successivo a
quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del Comune e non nel
momento di ricevimento della raccomandata prevista dall’art. 140 cod. proc.
civ. e comunque non nel momento risultante dall’applicazione dei princípi indicati dalla Corte costituzionale – con
specifico riferimento alla notificazione effettuata ai sensi di tale ultimo
articolo – nella sentenza
n. 3 del 2010; b) le medesime impugnate disposizioni escludono che il
procedimento notificatorio della cartella si
perfezioni in una data diversa da quella da esse stabilita e non prevedono, «a
rigore», l’invio di una lettera raccomandata contenente l’avviso di deposito;
c) nella specie, pertanto, la notificazione si era perfezionata in data 14
agosto 2009 e, di conseguenza, l’opposizione alla cartella di pagamento è
inammissibile, perché presentata il 25 settembre 2009, cioè dopo la scadenza
del termine perentorio decadenziale di 40 giorni,
decorrente dalla notificazione della cartella, stabilito dall’art. 24, comma 5,
del d.lgs. n. 46 del 1999 (sulla natura perentoria di tale termine vengono
richiamate le pronunce della Corte di cassazione n. 11274 e n. 4506 del 2007;
n. 21863 del 2004).
1.3.– Poste tali premesse, il giudice a
quo afferma che le disposizioni denunciate contrastano con l’art. 3 Cost., sia
perché irragionevoli in sé, sia perché introducono una ingiustificata disparità
di trattamento rispetto alla disciplina della notificazione degli avvisi di
accertamento.
L’irragionevolezza deriverebbe dal fatto
che la notificazione mediante deposito dell’atto nella casa comunale ed
affissione del relativo avviso nell’albo comunale, benché originariamente
prevista per l’ipotesi in cui v’è «impossibilità pratica di notificazione
presso il domicilio fiscale» (data la mancanza, nel Comune, dell’abitazione,
dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, come precisato al primo comma,
alinea e lettera e, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600
del 1973), si applica, in forza del richiamo contenuto nel denunciato terzo
comma dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche
alla ben diversa ipotesi in cui sussiste ancora la suddetta possibilità di
notificazione (data la mancanza, l’incapacità od il rifiuto, al momento
dell’accesso in loco del notificatore, di soggetti legittimati alla ricezione
dell’atto).
L’ingiustificata disparità di
trattamento, sempre ad avviso del rimettente, deriverebbe invece dal fatto che,
con riguardo all’ipotesi di irreperibilità cosiddetta "relativa” del
destinatario e degli altri soggetti legittimati alla ricezione, trovano
irragionevolmente applicazione due diversi procedimenti notificatori, a seconda
che la notificazione riguardi un atto di accertamento od una cartella di
pagamento: a) con riferimento all’atto di accertamento, infatti, si applica la
disciplina di cui all’art. 140 cod. proc. civ. (come «correttamente […] la
giurisprudenza di legittimità ritiene»), con conseguente perfezionamento della
notificazione al momento del ricevimento della lettera contenente l’avviso di
deposito (nei sensi precisati dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 3 del 2010), secondo un criterio di effettiva
conoscibilità dell’atto (art. 60 del d.P.R. n. 600
del 1973); b) con riferimento alla cartella di pagamento, invece, si applica la
disciplina censurata, secondo un criterio legale tipico di conoscenza. Il
rimettente sottolinea che l’omogeneità di tali due situazioni (riguardanti
entrambe rapporti «autoritativi, caratterizzati dalla
soggezione all’unilaterale potere autoritativo
dell’ente impositore») non giustifica la indicata difformità di disciplina e
che le disposizioni censurate non garantiscono al destinatario l’effettiva
conoscenza degli atti notificati, senza che a tale diminuita garanzia
corrisponda un apprezzabile interesse dell’amministrazione finanziaria
notificante a non subire eccessivi aggravi, posto che l’applicazione dell’art.
140 cod. proc. civ. anche alla notificazione della cartella di pagamento non
provocherebbe alcun aggravio procedimentale rispetto alle modalità di
notificazione degli atti di accertamento previste dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (viene citata, al riguardo, la sentenza della
Corte costituzionale n. 366 del 2007).
Il giudice a quo afferma, inoltre, che
le disposizioni denunciate violano anche l’art. 24 Cost., perché il debitore –
nonostante sia noto il luogo della sua abitazione, ufficio od azienda – non è
messo nelle condizioni, con le modalità di notificazione previste da dette
disposizioni, di pervenire ad una tempestiva ed effettiva conoscenza della
cartella di pagamento notificata e, pertanto, subisce una ingiustificata
compressione del suo diritto di difesa (vengono citate le pronunce della Corte
costituzionale n.
366 del 2007; n.
360 del 2003; n.
346 del 1998).
1.4.– In punto di rilevanza, infine, il
Tribunale rimettente afferma che l’accoglimento della questione renderebbe
inapplicabile alla notificazione della cartella di pagamento il denunciato
primo comma, lettera e), dell’art. 60 del d.P.R. n.
600 del 1973 nei casi previsti dall’art. 140 cod. proc. civ., con conseguente
esclusione della tardività dell’opposizione al ruolo, in quanto la fattispecie
sarebbe disciplinata da tale ultimo articolo e quindi, in base ai «principi
espressi dalla […] sentenza n. 3 del
2010 della Corte cost.», dalla regola secondo cui
la notificazione si perfeziona al momento del ricevimento della lettera
raccomandata contenente l’avviso di deposito. Il giudice a quo precisa che, poiché in giudizio è stata
documentata solo la data di spedizione e non anche quella di ricevimento della
lettera raccomandata contenente l’avviso di deposito della cartella nella casa
comunale, non sarebbe stato adempiuto l’onere, gravante sull’ente previdenziale,
di provare l’intervenuta decadenza dall’opposizione.
2.– Si sono costituite nel giudizio di
legittimità costituzionale l’INPS e la s.p.a. SCCI, parti opposte nel giudizio
principale, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza della sollevata
questione.
Quanto all’inammissibilità, viene
osservato che, nel giudizio principale, l’agente della riscossione s.p.a Equitalia Polis, pur
rimanendo contumace, aveva prodotto, su richiesta del giudice, la relata di notificazione della cartella opposta, dalla quale
risultava che alla società cooperativa debitrice era stata inviata – tramite
un’agenzia di recapito – una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Ad
avviso di tali parti, pertanto, l’agente della riscossione avrebbe potuto
richiedere all’ufficio postale, in mancanza della ricevuta di ritorno, l’esito
della spedizione ed il momento del recapito, con la conseguenza che le risposte
a tale richiesta «avrebbero potuto essere risolutive della questione di merito,
senza necessità alcuna di promuovere giudizio di legittimità costituzionale».
Quanto alla dedotta infondatezza, viene
affermato che: a) il «quarto» [recte: terzo] comma
dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, con
l’espressione «nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile»,
opera un richiamo di tale articolo «limitato all’individuazione dell’ambito di
efficacia della disposizione, ovverosia l’irreperibilità o il rifiuto a
ricevere la copia»; b) nella specie, era stata data notizia al notificando del
deposito nella casa comunale, «quale conclusione del procedimento di
notificazione», mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, come
previsto dall’art. 140 cod. proc. civ.; c) la fattispecie presa in esame nella sentenza della
Corte costituzionale n. 366 del 2007 era diversa, perché in quel caso la
notificazione si era risolta in un mero deposito nella casa comunale, non seguíto nemmeno dalla spedizione di un avviso con lettera
raccomandata, tanto che le cartelle non erano di fatto pervenute a conoscenza
della destinataria; d) non sussisteva la violazione degli evocati parametri
costituzionali, perché «le concrete modalità di notificazione della cartella
esattoriale a persona irreperibile garantiscono che lo stesso abbia conoscenza
della notifica, essendo il concessionario onerato non solo del deposito presso
la casa comunale, ma anche dell’invio di raccomandata con ricevuta di ritorno
al debitore».
3.– È intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dell’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in via
subordinata, manifestamente infondata.
L’inammissibilità è eccepita sotto tre
profili: in primo luogo, perché il dubbio di illegittimità costituzionale viene
riferito, nell’ordinanza di rimessione, al «comma 1» dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, mentre il perfezionamento della
notificazione della cartella di pagamento è disciplinato dal successivo «comma
4» [recte: «terzo comma»] dello stesso articolo; in
secondo luogo, perché il rimettente – richiamando talora gli artt. 17 e 19 del
d.lgs. n. 46 del 1999 e talora l’art. 24 dello stesso decreto – non precisa la
natura del credito posto in riscossione (in particolare, se di diritto pubblico
o di diritto privato) e, quindi, non chiarisce se sussista o no una posizione
di parità tra le parti; in terzo luogo, infine, perché la mancata produzione in
giudizio della documentazione idonea a provare l’avvenuto ricevimento
dell’avviso di deposito comporta l’inadempimento dell’onere probatorio gravante
sull’ente previdenziale di dimostrare la tardività del ricorso e, quindi, rende
«nulla la notifica della cartella e pertanto inoperante la tardività del
ricorso», con conseguente irrilevanza della sollevata questione.
La manifesta infondatezza della
questione è dedotta dall’Avvocatura generale sul rilievo che il regime previsto
per il perfezionamento della notificazione dal denunciato art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 è espressione della discrezionalità
del legislatore in materia.
4.– Con memoria depositata il 15
dicembre 2011, in prossimità della pubblica udienza del 10 gennaio 2012,
l’INPS, «in proprio e quale mandatario» della s.p.a. SCCI, osserva che: a) alla
s.p.a. Equitalia Polis (nel frattempo incorporata
dalla s.p.a. Equitalia Sud), parte non costituita del
giudizio principale, non risulta notificata – da parte della cancelleria del
giudice a quo – l’ordinanza di rimessione; b) il giudice a quo ha impugnato sia
l’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, sia l’art. 60
del d.P.R. n. 600 del 1973; c) lo stesso giudice
rimettente non ha esercitato i poteri riconosciutigli dall’art. 421 cod. proc.
civ. per acquisire ex officio l’avviso di ricevimento della lettera
raccomandata informativa del deposito inviata alla s.c. a r.l.
debitrice. Da tali osservazioni l’INPS fa derivare l’inammissibilità della
questione perché, rispettivamente: a) il difetto di notificazione
dell’ordinanza di rimessione alla parte rimasta contumace nel giudizio
principale (la s.p.a. Equitalia Polis) comporta la
mancanza di un essenziale adempimento della speciale procedura prevista dal
quarto comma dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953 (secondo cui il giudice
deve ordinare la notificazione dell’ordinanza «alle parti in causa»), con
lesione del diritto di tale parte di costituirsi tempestivamente e di
esercitare il proprio diritto di difesa nel giudizio di legittimità
costituzionale (art. 25 della medesima legge n. 87 del 1953), come affermato
dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (da ultimo, con la sentenza n. 13 del
2006); b) i due articoli impugnati regolano fattispecie diverse; c) la
mancata acquisizione, da parte del giudice, mediante i suoi poteri istruttori,
dell’avviso di ricevimento della lettera raccomandata informativa rende
irrilevante la questione.
5.– All’esito della pubblica udienza,
questa Corte, con ordinanza
n. 47 del 2012, ha ordinato – richiamando come precedente l’ordinanza n. 81 del
1964 – la restituzione degli atti al rimettente affinché provvedesse alla
notificazione dell’ordinanza di rimessione all’agente della riscossione s.p.a. Equitalia Polis, rimasta contumace nel giudizio principale.
Il giudice a quo, effettuata la suddetta notifica all’agente della riscossione
in data 13 aprile 2012, ritrasmetteva gli atti a questa Corte per la decisione.
6.– A séguito della restituzione degli
atti, il giudice rimettente ha provveduto in data 13 aprile 2012 a notificare
all’agente della riscossione s.p.a. Equitalia Polis
(non costituita nel giudizio principale) o suoi successori l’ordinanza di rimessione.
7.– Ricevuti gli atti ritrasmessi dal
giudice a quo, il Presidente della Corte ha fissato per la nuova discussione
l’udienza pubblica del 23 ottobre 2012.
8.– In prossimità di tale udienza si è
costituita in giudizio l’agente della riscossione s.p.a. Equitalia
Nord – in qualità di cessionaria, con decorrenza dal 23 giugno 2011, del ramo
d’azienda relativo alla riscossione dei tributi della Provincia di Padova, in
forza di atto intervenuto tra detta società e la cedente s.p.a. Equitalia Polis – chiedendo che la questione sia dichiarata
«inammissibile e infondata», perché, a suo avviso, è possibile pervenire ad una
interpretazione conforme a Costituzione della normativa denunciata. In
particolare, la parte sostiene che l’art. 26 del d.P.R.
n. 602 del 1973, per i casi di notificazione a destinatario relativamente
irreperibile, rinvia non già esclusivamente alle modalità di notificazione
previste dal comma 1, lettera e), dell’art. 60 del d.P.R.
n. 600 del 1973 per i casi di irreperibilità assoluta del destinatario, ma
all’intero art. 60, consentendo cosí di applicare,
appunto nell’ipotesi di irreperibilità relativa, il comma 1 di tale articolo e,
quindi, attraverso il testuale rinvio alla disciplina di cui agli «artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile»,
l’art. 140 cod. proc. civ. In base a tale interpretazione (accolta, secondo
l’agente della riscossione, «dalla giurisprudenza costante» e dalla quale «si
sente vincolata»), si eviterebbe che la notificazione dell’avviso di
accertamento avvenga con modalità diverse da quelle della cartella di
pagamento; tanto piú che, nella specie, «l’avviso di
deposito presso la casa comunale è stato oggetto di invio al destinatario della
notifica mediante lettera raccomandata», con conseguente scissione del momento
perfezionativo della notificazione per la notificante agente della riscossione
e per il notificato, «alla luce di quanto statuito dalla Corte costituzionale
nella sentenza
n. 3 del 2010».
Considerato in diritto
1.– Il giudice del lavoro del Tribunale
di Padova dubita – in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione – della
legittimità del combinato disposto degli artt. 26, «comma 1» [recte: terzo comma, nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle
modifiche apportate dall’art. 38, comma 4, lettera b, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122], del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), e 60, «comma 1» [rectius: «primo comma,
alinea e lettera e)»], del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di
pagamento si perfeziona nel giorno successivo a quello in cui l’avviso
dell’avvenuto deposito di tale atto nella casa comunale è affisso nell’albo del
Comune anche «nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile» e
non solo, quindi, nei casi in cui nel Comune nel quale deve eseguirsi la
notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario.
In particolare, le disposizioni
impugnate stabiliscono, rispettivamente, che: 1) «Nei casi previsti dall’art.
140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di
pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel
giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del
comune» (terzo comma dell’art. 26 del d.P.R. n. 602
del 1973); 2) «La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge
devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite
dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti
modifiche: […] e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione
non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito
prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e
sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della
decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell’ottavo giorno
successivo a quello di affissione» (primo comma, alinea e lettera e, dell’art.
60 del d.P.R. n. 600 del 1973).
Ad avviso del giudice rimettente, il
censurato combinato disposto víola gli evocati
parametri perché l’applicazione del suddetto procedimento notificatorio
anche nell’ipotesi in cui la consegna della cartella di pagamento sia stata
impedita dalla cosiddetta "irreperibilità relativa” del destinatario (cioè
dalla sua temporanea assenza dal domicilio fiscale e dalla mancanza, incapacità
o rifiuto di altri soggetti legittimati alla ricezione dell’atto): a) è
irragionevole, in quanto rende applicabile una modalità di notificazione che
presuppone la cosiddetta "irreperibilità assoluta” del destinatario (per essere
ignoto il luogo in cui egli effettivamente abita, lavora od ha sede la sua
azienda) ad una ipotesi in cui, invece, è noto il suo effettivo domicilio
fiscale; b) crea una ingiustificata disparità di trattamento rispetto
all’analoga ipotesi di notificazione di un atto di accertamento a soggetto solo
"relativamente irreperibile”, nella quale la notificazione va effettuata,
invece, con le modalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., predisposte per
consentire all’interessato l’effettiva conoscibilità dell’atto notificato; c)
lede il diritto di difesa del destinatario, il quale non è posto nella
condizione di avere conoscenza della cartella, senza che a ciò corrisponda un
apprezzabile interesse del soggetto notificante.
2.– In via preliminare, l’Avvocatura
generale dello Stato (per l’intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri)
e le parti costituite nel giudizio di legittimità costituzionale (l’INPS; la
s.p.a. Società di cartolarizzazione dei crediti INPS; l’agente della riscossione
s.p.a. Equitalia Nord) hanno eccepito
l’inammissibilità della questione sotto
vari profili.
2.1.– L’INPS eccepisce l’inammissibilità
della questione assumendo che il difetto di notificazione dell’ordinanza di
rimessione alla parte rimasta contumace nel giudizio principale (la s.p.a. Equitalia Polis) impedisce di ritenere perfezionata la
speciale procedura di cui al quarto comma dell’art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87 (in forza del quale il giudice deve ordinare la notificazione
dell’ordinanza «alle parti in causa») ed evidenzia la lesione del diritto della
parte di costituirsi e di esercitare il proprio diritto di difesa nel giudizio
di legittimità costituzionale (art. 25 della medesima legge n. 87 del 1953).
L’eccezione non è fondata per le ragioni
già esposte nell’ordinanza
n. 47 del 2012 alle quali si fa qui integrale richiamo.
2.2.– La difesa dello Stato eccepisce,
poi, che la questione è inammissibile perché il rimettente è incorso in una aberratio ictus, avendo indicato, quale disposizione
censurata, il «comma 1» dell’art. 26 del d.P.R. n.
602 del 1973, relativo alle forme di notificazione della cartella di pagamento
e rispetto al quale non sono pertinenti le prospettate censure, e non il
successivo «comma 4» [recte: «terzo comma»] dello
stesso articolo, il quale precisa le denunciate modalità e il momento di
perfezionamento della notificazione di pagamento nei casi previsti dall’art.
140 cod. proc. civ.
Anche tale eccezione non è fondata.
Dal complessivo tenore dell’ordinanza di
rimessione risulta chiaramente, infatti, che il giudice a quo ha inteso
censurare l’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 nella
parte in cui dispone che, «nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura
civile», la notificazione della cartella di pagamento si perfeziona «nel giorno
successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del
comune». Ne deriva che l’oggetto della sollevata questione è costituito
esclusivamente dal terzo comma di detto art. 26, il quale ha appunto tale
contenuto normativo, a nulla rilevando che nell’ordinanza di rimessione sia
erroneamente indicato, per un evidente lapsus calami, il «comma 1», anziché il
solo «terzo comma», dell’articolo («terzo», beninteso, in relazione al testo
applicabile alla fattispecie di causa ratione temporis, corrispondente all’attuale «quarto» comma, per
effetto delle modifiche apportate dall’art. 38, comma 4, lettera b, del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122
del 2010).
2.3.– L’Avvocatura generale dello Stato
eccepisce, altresí, l’inammissibilità della questione
per omessa descrizione della fattispecie, perché il rimettente non ha precisato
la natura del credito posto in riscossione (in particolare, se di diritto
pubblico o di diritto privato) e, quindi, non chiarisce se sussista una
posizione di parità tra le parti.
Neppure tale eccezione è fondata.
Innanzi tutto, diversamente da quanto
sostenuto dalla difesa dello Stato, nell’ordinanza di rimessione è
espressamente affermato sia che il giudizio principale ha ad oggetto la
riscossione di crediti previdenziali dell’INPS, sia che l’opposizione è stata
proposta dal debitore ai sensi dell’art. 24, comma 5, del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, recante «Riordino della disciplina della riscossione
mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n.
337»), cioè davanti al giudice del lavoro avverso l’iscrizione a ruolo di
crediti di enti previdenziali. Non sussiste, dunque, dubbio alcuno circa la
natura previdenziale e non tributaria dei crediti menzionati nella cartella di
pagamento oggetto di opposizione nel giudizio principale.
Oltre a ciò, va rilevato, in punto di
diritto, che il denunciato combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del d.P.R.
n. 600 del 1973 si applica alle notificazioni delle cartelle di pagamento
riguardanti tutte le entrate riscosse mediante ruolo previste dagli artt. 17 e
18 del d.lgs. n. 46 del 1999 e, quindi, anche le entrate non tributarie dello
Stato e degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli
economici. In particolare, poiché gli artt. 19 e 20 del medesimo d.lgs. n. 46
del 1999 non ricomprendono i censurati articoli nell’elenco di quelli applicabili
alle sole entrate tributarie, è irrilevante – ai fini della questione di
legittimità costituzionale – se i crediti indicati nella cartella siano di
natura previdenziale o tributaria, dovendo il giudice a quo far applicazione in
ogni caso della denunciata normativa.
2.4.– L’INPS, la s.p.a. Società di
cartolarizzazione dei crediti INPS (SCCI) e l’intervenuto Presidente del
Consiglio dei ministri deducono l’inammissibilità della questione per difetto
di rilevanza, perché il mancato raggiungimento, nel giudizio principale
(secondo quanto segnalato dallo stesso rimettente), della prova dell’avvenuto
ricevimento, da parte del debitore, della lettera raccomandata spedita
dall’agente della riscossione recante la notizia del deposito della cartella
nella casa comunale avrebbe dovuto indurre, alternativamente: a) l’agente della
riscossione (contumace nel giudizio a quo) a fornire tale prova, al fine di
rendere inutile la questione medesima (eccezione sollevata dall’INPS e dalla
predetta società per azioni); b) il giudice rimettente a prendere atto
dell’inadempimento dell’onere probatorio gravante sull’ente previdenziale di
dimostrare la tardività del ricorso e, quindi, a dichiarare «nulla la notifica
della cartella» e tempestivo il ricorso, con conseguente irrilevanza della
questione (eccezione sollevata dalla difesa dello Stato).
Neanche questa eccezione è fondata.
2.4.1.– Come puntualmente osserva il
giudice rimettente, il denunciato combinato disposto non prevede, «nei casi
previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile», alcun invio al debitore
di una lettera raccomandata recante la notizia del deposito nella casa comunale
della cartella di pagamento non potuta notificare per la sua irreperibilità
"relativa” (dovuta, come visto, alla temporanea assenza dalla casa di
abitazione o dal luogo in cui ha l’ufficio od esercita l’industria o il
commercio, nonché alla mancanza, incapacità o rifiuto di altri soggetti
legittimati alla ricezione dell’atto). L’univoco e dettagliato contenuto delle
impugnate disposizioni esclude, infatti, la possibilità di interpretarle nel
senso che, nei casi di irreperibilità meramente "relativa” del destinatario
della notificazione, si applichino le modalità notificatorie
previste dal citato art. 140 cod. proc. civ., quali precisate dalla sentenza di questa
Corte n. 3 del 2010. L’art. 26 del d.P.R. n. 602
del 1973 − stabilendo in modo inequivoco che,
nei casi suddetti, la notificazione della cartella si perfeziona il giorno
successivo a quello in cui è stato affisso nell’albo comunale l’avviso di
deposito della cartella nella casa comunale − è palesemente incompatibile
con il disposto dell’art. 140 cod. proc. civ., secondo cui la notificazione si
perfeziona soltanto con la ricezione della lettera raccomandata contenente la
notizia del deposito della cartella nella casa comunale o, comunque, decorsi
dieci giorni dalla spedizione di detta lettera. Ne deriva l’impossibilità di
una interpretazione adeguatrice che consenta di
applicare integralmente alla fattispecie di causa il medesimo art. 140 cod.
proc. civ. Va precisato che non risulta essersi formato un diritto vivente al
riguardo, perché nella giurisprudenza di legittimità si rinviene una sola
pronuncia sullo specifico tema, la quale sembra ammettere l’applicazione delle
formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ. nella notificazione della
cartella di pagamento al contribuente "relativamente” irreperibile (ordinanza
n. 14316 del 2011), limitandosi ad affermare, senza specifica motivazione e
nell’àmbito di un discorso meramente ipotetico, che
in tal caso il deposito nella casa comunale della cartella costituisce un
adempimento ulteriore («un quid pluris») rispetto a
quelli previsti dall’art. 140 cod. proc. civ.
2.4.2.– Nella specie, ove la
notificazione della cartella di pagamento si fosse perfezionata – in base
all’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, come sopra
interpretato – in data 14 agosto 2009 (cioè il giorno successivo a quello in
cui è stato affisso nell’albo comunale l’avviso di deposito della cartella
nella casa comunale), l’opposizione al ruolo dovrebbe considerarsi tardiva,
perché proposta il 25 settembre 2009, cioè dopo la scadenza del termine decadenziale di 40 giorni decorrente dalla notificazione
della cartella, previsto dall’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 per
le opposizioni avverso l’iscrizione a ruolo di crediti previdenziali. Sussiste,
perciò, la rilevanza della sollevata questione, perché le modalità di
notificazione stabilite dall’art. 140 cod. proc. civ., delle quali il
rimettente invoca l’applicazione quale conseguenza della richiesta pronuncia di
illegittimità costituzionale, renderebbero tempestiva l’opposizione, altrimenti
tardiva.
2.4.3.– Le parti costituite e
l’intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri obiettano a tale
conclusione che, con riguardo alla cartella di pagamento oggetto del giudizio
principale, l’agente della riscossione ha comunque applicato, di fatto, il
procedimento notificatorio previsto dall’art. 140
cod. proc. civ., in quanto ha inviato al debitore una lettera raccomandata
contenente la notizia del deposito nella casa comunale, anche se a tale invio
non era obbligato dal denunciato art. 26 del d.P.R.
n. 602 del 1973.
L’obiezione non può accogliersi.
In proposito, va preliminarmente
osservato che la questione sarebbe irrilevante soltanto a condizione che, nel
caso concreto, l’opposizione al ruolo previdenziale proposta dal debitore fosse
tardiva anche ove si applicasse – per individuare il momento perfezionativo
della notificazione della cartella e, quindi, il dies
a quo del termine previsto per proporre l’azione – l’art. 140 cod. proc. civ. È
evidente, infatti, che se, alla stregua di quest’ultimo articolo, l’azione del
debitore fosse, invece, tempestiva, la questione sarebbe rilevante, perché il
giudice a quo potrebbe esaminare il merito della controversia previdenziale
solo per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle
disposizioni censurate, in base alle quali si sarebbe maturata, come visto, la
decadenza dall’azione.
Nella fattispecie, l’applicabilità delle
modalità previste dall’art. 140 cod. proc. civ. alla notificazione della
cartella di pagamento renderebbe tempestiva l’opposizione e, pertanto,
rilevante la questione. A tale conclusione si giunge attraverso due distinte
argomentazioni, procedenti entrambe dalla circostanza, riferita dal rimettente,
che nel giudizio principale non è stata raggiunta la prova della ricezione
della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito della cartella nella casa
comunale.
In primo luogo, occorre sottolineare che
l’art. 140 cod. proc. civ. richiede non solo che al destinatario sia data
notizia del deposito nella casa comunale mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, ma anche che l’avviso del deposito sia affisso, in busta
chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda
del destinatario medesimo. Nel caso in esame, la notificazione sarebbe viziata,
ai sensi del predetto articolo, perché l’affissione alla porta del destinatario
non risulta essere stata effettuata e perché al vizio derivante da tale
omissione non sarebbe applicabile – proprio per il riferito difetto di prova
della ricezione della lettera raccomandata – la sanatoria per raggiungimento dello
scopo derivante, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla
ricezione della lettera informativa del deposito nella casa comunale (ex plurimis, le pronunce della Corte di cassazione, n. 11713
del 2011 e n. 15856 del 2009, che consolidano l’orientamento in precedenza
espresso, tra le tante, dalle sentenze n. 14817 e n. 5450 del 2005, nonché n.
8929 del 1998). L’invalidità della notificazione della cartella renderebbe
tempestiva, cosí, l’opposizione al ruolo e rilevante
la questione di legittimità costituzionale.
In secondo luogo, va osservato che, ai
sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., nel testo risultante a séguito della sentenza di questa
Corte n. 3 del 2010, la notificazione si perfeziona, per il destinatario,
il giorno del ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque,
con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale
raccomandata (nello stesso senso si è espressa anche la sentenza della Corte di
cassazione n. 11713 del 2011, in dichiarata adesione alla citata pronuncia
della Corte costituzionale). Dalla mancata prova della ricezione della lettera
raccomandata discende che la notificazione della cartella – anche a voler considerare
comunque valida tale notificazione ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. ed a
voler computare il suo momento perfezionativo nel modo piú
favorevole per l’ente previdenziale – può ritenersi perfezionata non prima del
decimo giorno successivo alla spedizione della notizia del deposito (deposito
avvenuto il 13 agosto 2009) e, pertanto, non prima del 23 agosto 2009, con
conseguente tempestività dell’opposizione, proposta il successivo 25 settembre,
prima della scadenza del termine di 40 giorni decorrente dalla notificazione
della cartella stessa. Ne deriverebbe, anche per questo aspetto, la rilevanza
della questione proposta dal rimettente, intesa a rendere applicabile l’art.
140 cod. proc. civ. alla notificazione della cartella di pagamento.
2.5.– L’agente della riscossione s.p.a. Equitalia Nord (successore della s.p.a. Equitalia
Polis), infine, ha eccepito l’inammissibilità della questione perché il
rimettente non ha tentato di pervenire ad una interpretazione conforme a
Costituzione della normativa denunciata. La parte sostiene che l’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel rinviare, per la notificazione
a destinatario relativamente irreperibile, all’art. 60 del d.P.R.
n. 600 del 1973, richiama tale articolo nel suo complesso e non esclusivamente
alla lettera e) del primo comma. Ciò consentirebbe di applicare la disciplina
di cui agli «artt. 137 e seguenti del codice di
procedura civile» (come recita l’alinea del primo comma dell’art. 60), ivi
compreso l’art. 140 cod. proc. civ., e, quindi, di pervenire in via
interpretativa allo stesso risultato che deriverebbe dalla richiesta
dichiarazione di illegittimità costituzionale.
L’eccezione non è fondata, perché la
normativa denunciata non consente – come sottolineato dal rimettente – la
prospettata interpretazione adeguatrice a
Costituzione, secondo quanto risulta dall’esame delle disposizioni denunciate e
dai diversi significati ad esse ascrivibili.
2.5.1.– Con riguardo alla notificazione
degli atti di accertamento, l’alinea e la lettera e) del primo comma dell’art.
60 del d.P.R. n. 600 del 1973 stabiliscono che «La
notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere
notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli
137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: […]
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è
abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito
prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata,
si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza
del termine per ricorrere si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a
quello di affissione».
Tali disposizioni sono costantemente
interpretate dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, ormai assurta a
diritto vivente (ex plurimis, Corte di cassazione,
sentenze n. 14030 del 2011; n. 3426 del 2010; n. 15856 e n. 10177 del 2009; n.
28698 del 2008; n. 22677 e n. 20425 del 2007), nel senso che, se il
destinatario dell’atto di accertamento è temporaneamente assente dal (noto) suo
domicilio fiscale (sia esso la casa di abitazione, l’ufficio od il luogo in cui
esercita l’industria o il commercio) e se non è possibile consegnare l’atto per
irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione
(in altri termini: se ricorrono i casi di irreperibilità cosiddetta "relativa”,
previsti dall’art. 140 cod. proc. civ.), la notifica si perfeziona con il
compimento delle attività stabilite dall’art. 140 cod. proc. civ., richiamato
dall’alinea del primo comma dell’art. 60 del d.P.R.
n. 600 del 1973 («La notificazione […] è eseguita secondo le norme stabilite
dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile»). Occorrono,
dunque, per perfezionare la notificazione di un atto di accertamento ad un
destinatario "relativamente” irreperibile: a) il deposito di copia dell’atto,
da parte del notificatore, nella casa del Comune dove la notificazione deve
eseguirsi; b) l’affissione dell’avviso di deposito (avviso avente il contenuto
precisato dall’art. 48 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura
civile), in busta chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione o dell’ufficio
o dell’azienda del destinatario; c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto
di accertamento; d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o,
comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della
raccomandata informativa (sentenza n. 3 del
2010 di questa Corte).
Le modalità di notificazione dell’atto
di accertamento previste dalla lettera e) del primo comma dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 sono applicabili, invece, nella
diversa ipotesi di cosiddetta "irreperibilità assoluta” del destinatario
(quando, cioè, il domicilio fiscale risulti oggettivamente inidoneo, per
effetto della mancanza, nel Comune in cui deve essere eseguita la notificazione,
dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del contribuente). In tal caso
occorrono, per perfezionare la notificazione: a) il deposito di copia dell’atto
di accertamento, da parte del notificatore, nella casa del Comune dove la
notificazione deve eseguirsi; b) l’affissione dell’avviso di deposito (avviso
avente lo stesso contenuto di quello indicato negli artt. 140 cod. proc. civ. e
48 disp. att. cod. proc. civ.), in busta chiusa e
sigillata, nell’albo del medesimo Comune; c) il decorso del termine di otto
giorni dalla data di affissione nell’albo comunale. L’irreperibilità "assoluta”
del destinatario impedisce, ovviamente, di inviargli la raccomandata
informativa dell’avvenuto deposito nella casa comunale. Secondo questo
procedimento, dunque, la notificazione di un atto di accertamento ad un
destinatario "assolutamente” irreperibile si perfeziona nell’ottavo giorno
successivo a quello di affissione nell’albo comunale.
2.5.2.– Con riguardo alla diversa
ipotesi di notificazione delle cartelle di pagamento, il censurato terzo comma
dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 stabilisce
che, «Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile», la
notificazione si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e «si ha per eseguita nel giorno
successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del
comune».
Il suddetto terzo comma dell’art. 26
(corrispondente al quarto comma del testo attualmente vigente dello stesso articolo),
nel menzionare l’affissione nell’albo comunale dell’avviso di deposito e nel
fissare il momento perfezionativo della notificazione nel giorno successivo a
quello di detta affissione, si riferisce evidentemente soltanto alle modalità notificatorie previste dalla sopra esaminata lettera e) del
primo comma dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Tale letterale e specifico riferimento all’affissione nell’albo comunale
impedisce, cioè, di ritenere, nel caso di destinatario relativamente
irreperibile, che il richiamo alle modalità di notificazione stabilite dal
citato art. 60 possa intendersi alla stregua di un richiamo alle modalità
previste dall’art. 140 cod. proc. civ. Tra queste, infatti, è prevista non
l’affissione all’albo comunale, ma solo l’affissione alla porta del
destinatario ed il deposito nella casa comunale. Ne deriva l’impraticabilità
dell’interpretazione prospettata dall’agente della riscossione, in quanto essa
appare basata su una lettura palesemente contrastante sia con la lettera della
legge che con l’intento del legislatore di ridurre le formalità della
notificazione agli irreperibili delle cartelle di pagamento. Poiché,
contrariamente a quanto affermato dalla s.p.a. Equitalia
Nord, non risulta neppure che detta interpretazione antiletterale costituisca
diritto vivente, occorre scrutinare nel merito la questione, valutando la
conformità a Costituzione delle denunciate disposizioni, interpretate – come di
norma – secondo il senso fatto palese dal significato proprio delle parole,
secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
3.– Nel merito, il rimettente deduce,
tra l’altro, che la disciplina della notificazione da effettuarsi a soggetto
temporaneamente assente dalla sua casa di abitazione o dal luogo in cui ha l’ufficio
od esercita l’industria o il commercio è ingiustificatamente diversa (nel caso
in cui non sia possibile consegnare l’atto per irreperibilità, incapacità o
rifiuto delle persone abilitate alla ricezione), a seconda che oggetto della
notificazione sia un atto di accertamento oppure una cartella di pagamento. Nel
primo caso, infatti, si applicherebbero le modalità di notificazione previste
dall’art. 140 cod. proc. civ.; nel secondo, invece, solo quelle previste
dall’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, che
garantiscono al destinatario una minore conoscibilità dell’atto.
La questione è fondata.
3.1.– Come emerge dalla sopra ricordata
ricostruzione del quadro normativo in cui si inseriscono le censurate
disposizioni, nell’ipotesi di irreperibilità meramente "relativa” del
destinatario (cioè «nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura
civile», come recita il denunciato terzo comma dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973), la cartella di pagamento va
notificata applicando non l’art. 140 cod. proc. civ., ma le formalità previste
per la notificazione degli atti di accertamento a destinatari "assolutamente”
irreperibili (lettera e del primo comma dell’art. 60 del d.P.R.
n. 600 del 1973). Pertanto, nonostante che il domicilio fiscale sia noto ed
effettivo, non sono necessarie, per la validità della notificazione della
cartella, né l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione,
dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, né la comunicazione del deposito
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Inoltre, in forza dell’ultimo comma
(quinto comma, trasfuso nel piú ampio attuale sesto
comma) dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 –
secondo cui «Per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le
disposizioni dell’art. 60 del predetto decreto» n. 600 del 1973 –, le sopra
ricordate modalità di notificazione previste dalla menzionata lettera e) del
primo comma dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973
sono applicabili non solo, come visto, nell’ipotesi in cui il destinatario
della cartella di pagamento sia solo "relativamente” irreperibile («nei casi
previsti dall’art. 140 cod. proc. civ.»), ma anche in
quella in cui detto destinatario sia "assolutamente” (cioè oggettivamente e
permanentemente) irreperibile.
3.2.– Da quanto precede risulta, dunque,
che – come esattamente rilevato dal rimettente – nella medesima ipotesi di
irreperibilità "relativa” del destinatario (cioè nei casi previsti dall’art.
140 cod. proc. civ.), la notificazione si esegue con modalità diverse, a
seconda che l’atto da notificare sia un atto di accertamento oppure una
cartella di pagamento: nel primo caso, si applicano le modalità previste
dall’art. 140 cod. proc. civ.; nel secondo caso, quelle previste dalla lettera
e) del primo comma dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del
1973.
Tale peculiarità della normativa
riguardante la notificazione a soggetto "relativamente” irreperibile comporta
che, nella notificazione di un atto di accertamento, l’avvenuto deposito di
tale atto nella casa comunale viene comunicato al destinatario sia con
l’affissione di un avviso alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o
dell’azienda, sia con l’invio di una lettera raccomandata con avviso di
ricevimento e, quindi, secondo modalità improntate al criterio dell’effettiva
conoscibilità dell’atto. Viceversa, nella notificazione di una cartella di
pagamento, l’avvenuto deposito di questa nella casa comunale non viene
comunicato al destinatario, né con l’affissione alla porta, né con l’invio di
una raccomandata informativa, ma – essendo prevista solo l’affissione nell’albo
del Comune – secondo modalità improntate ad un criterio legale tipico di
conoscenza della cartella. Tale disciplina, con riferimento alla cartella di
pagamento, non assicura, dunque, né l’«effettiva conoscenza da parte del
contribuente», né, quale mezzo per raggiungere tale fine, la comunicazione «nel
luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle
informazioni in possesso della […] amministrazione» finanziaria; finalità
queste fissate dal comma 1 dell’art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212
(Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).
3.3.– Siffatta evidente diversità della
disciplina di una medesima situazione (notificazione a soggetto "relativamente”
irreperibile) non appare riconducibile ad alcuna ragionevole ratio, con violazione dell’evocato art. 3 Cost. Per
ricondurre a ragionevolezza il sistema, è necessario pertanto, nel caso di
irreperibilità "relativa” del destinatario, uniformare le modalità di
notificazione degli atti di accertamento e delle cartelle di pagamento. A
questo risultato si perviene restringendo la sfera di applicazione del
combinato disposto degli artt. 26, terzo comma, del d.P.R.
n. 602 del 1973 e 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R.
n. 600 del 1973 alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a
destinatario "assolutamente” irreperibile e, quindi, escludendone
l’applicazione al caso di destinatario "relativamente” irreperibile, previsto
dall’art. 140 cod. proc. civ. In altri termini, la notificazione delle cartelle
di pagamento con le modalità indicate dal primo comma, alinea e lettera e),
dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 deve essere
consentita solo ove sussista lo stesso presupposto richiesto dalla medesima
lettera e) per la notificazione degli atti di accertamento: la mancanza, nel
Comune, dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario
(irreperibilità "assoluta”).
Ne consegue che, in accoglimento della
sollevata questione di costituzionalità, deve essere dichiarata l’illegittimità
costituzionale dell’impugnato terzo comma (corrispondente all’attualmente
vigente quarto comma) dell’art. 26 del d.P.R. n. 602
del 1973 nella parte in cui dispone che, «Nei casi previsti dall’art. 140 del
codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si
esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600», invece che: «Quando nel comune nel quale deve
eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del
contribuente, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le
modalità stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600». Per effetto di tale
pronuncia, nei casi di irreperibilità "relativa” (cioè nei casi di cui all’art.
140 cod. proc. civ.), sarà applicabile, con riguardo alla notificazione delle
cartelle di pagamento, il disposto dell’ultimo comma dello stesso art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, in forza del quale – come visto –
«Per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni
dell’art. 60 del predetto decreto» n. 600 del 1973 e, quindi, in base
all’interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell’art.
140 cod. proc. civ., cui anche rinvia l’alinea del primo comma dell’art. 60 del
d.P.R. n. 600 del 1973.
Resta assorbita la censura basata sulla
violazione dell’art. 24 Cost.
per
questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale del terzo comma
(corrispondente all’attualmente vigente quarto comma) dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce che la
notificazione della cartella di pagamento «Nei casi previsti dall’art. 140 del
codice di procedura civile […] si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», anziché «Nei
casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia
abitazione, ufficio o azienda del destinatario […] si esegue con le modalità
stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600».
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 novembre
2012.