Sentenza n. 360/2003

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SENTENZA N.360

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gustavo                      ZAGREBELSKY      Presidente

- Valerio                        ONIDA                      Giudice

- Carlo                           MEZZANOTTE        "

- Fernanda                     CONTRI                    "

- Guido                         NEPPI MODONA    "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI             "

- Annibale                     MARINI                    "

- Franco                         BILE                           "

- Giovanni Maria          FLICK                                   "

- Francesco                    AMIRANTE              "

- Ugo                             DE SIERVO              "

- Romano                      VACCARELLA        "

- Paolo                           MADDALENA         "

- Alfio                           FINOCCHIARO       "         

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza del 13 maggio 2002 dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani sul ricorso proposto da Salerno Ugo contro l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Trapani, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2003.

  Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 novembre 2003 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 14 febbraio 2002, depositata il 13 maggio 2002 e pervenuta presso la cancelleria della Corte costituzionale in data 20 febbraio 2003, la Commissione tributaria provinciale di Trapani ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale dei redditi, abbiano effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica, ed in ogni caso nella parte in cui non prevede che abbiano immediatamente effetto, ai medesimi fini, anche le variazioni e le modificazioni comunque conosciute dall’amministrazione finanziaria.

Il rimettente riferisce che il giudizio a quo ha ad oggetto la impugnazione di una cartella di pagamento emessa per imposte maturate negli anni 1992 e 1993 e che l’impugnazione stessa si fonda su un vizio della notificazione, in quanto eseguita presso un indirizzo ove il ricorrente non risultava più essere né domiciliato né residente, avendo trasferito, a seguito della separazione personale, la propria residenza ed abitazione in altro luogo ubicato, come il precedente, nel territorio del Comune di Erice.

Riferisce, altresì, il rimettente che il contribuente aveva comunque dato comunicazione all’amministrazione finanziaria dell’avvenuta variazione di indirizzo e che l’amministrazione nel costituirsi ha affermato la validità della notificazione, effettuata presso il precedente indirizzo sulla base dell’art. 60, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 a tenore del quale "le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica".

La disposizione invocata dall’amministrazione – che imporrebbe, evidentemente, il rigetto del ricorso – contrasta, tuttavia, secondo la Commissione rimettente, con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, comportando la validità di una notificazione effettuata presso un indirizzo diverso da quello risultante dall’anagrafe del Comune di residenza; e ciò anche nel caso in cui, come nella specie, dell’avvenuta variazione anagrafica l’amministrazione sia stata posta a conoscenza dallo stesso contribuente.

La norma censurata sarebbe, altresì, lesiva dei principi di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, enunciati dall’art. 97 della Costituzione, ponendosi in contrasto con il dovere di leale collaborazione nei confronti degli amministrati, che – secondo il rimettente – comporta lo svolgimento di quella minima attività istruttoria volta ad individuare l’esatto indirizzo del destinatario dell’atto.

Risulterebbe leso, infine, il diritto di difesa, garantito dall’art. 24 della Costituzione, in quanto la norma impugnata potrebbe in concreto impedire al contribuente, ignaro della notificazione dell’atto da impugnare, di agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

2.– E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la infondatezza della questione.

Con successiva memoria illustrativa, depositata nell’imminenza della camera di consiglio, l’Avvocatura dello Stato, motivando le proprie conclusioni, osserva che la norma impugnata realizza un "equilibrato contemperamento" fra l’esigenza di speditezza ed efficienza della amministrazione finanziaria ed il diritto di difesa del contribuente, in quanto pur prevedendo un’evidente facilitazione per l’ufficio impositore non sarebbe tale da sacrificare in misura irragionevole la posizione del destinatario dell’atto, il quale, conoscendo il contenuto della norma impugnata, avrebbe l’onere di verificare "se mai l’ufficio impositore gli ha notificato alcunché" al precedente indirizzo.

In tal modo, secondo l’Avvocatura, si realizzerebbe, in conformità a quanto previsto dall’art. 97 della Costituzione, quella leale, reciproca collaborazione fra fisco e contribuente, cui fa riferimento l’art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

Le medesime considerazioni condurrebbero, anche, ad escludere – ad avviso della parte pubblica – qualsiasi violazione del principio di ragionevolezza.

Considerato in diritto

1.– La Commissione tributaria provinciale di Trapani dubita, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale dei redditi, abbiano effetto, ai fini delle notificazioni, solamente dal sessantesimo giorno successivo a quello della avvenuta variazione anagrafica, ed in ogni caso nella parte in cui non prevede che abbiano immediato effetto, ai medesimi fini, le variazioni e le modificazioni di indirizzo comunque conosciute dall’amministrazione finanziaria.

Ad avviso del rimettente, la norma impugnata, consentendo all’amministrazione finanziaria di effettuare la notificazione in un luogo diverso dall’effettivo indirizzo del destinatario, quale risultante dai registri anagrafici, sarebbe irragionevolmente lesiva del diritto di difesa del contribuente e contrasterebbe con i principi di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione.

2. – La questione è fondata.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che un limite inderogabile alla discrezionalità del legislatore nella disciplina delle notificazioni è rappresentato dall’esigenza di garantire al notificatario l’effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell’atto notificato e, quindi, l’esercizio del suo diritto di difesa (sentenza n. 346 del 1998).

Il legislatore può, dunque, nell’esercizio della sua discrezionalità, prevedere che le variazioni di indirizzo, ai fini delle notificazioni da effettuarsi da parte dell’amministrazione finanziaria, non abbiano un effetto immediato, agevolando, in tal modo, l’attività dei relativi uffici ed assicurando una migliore tutela degli interessi di carattere generale di cui sono portatori. Tale differimento di efficacia, pur legittimo in linea di principio, va, tuttavia, contenuto entro limiti tali da non pregiudicare, sacrificando l’effettiva possibilità di conoscenza dell’atto da parte del destinatario, l’esercizio del suo diritto di difesa.

Pregiudizio che certamente si verifica ove l’anzidetto differimento sia stabilito, come nella previsione di cui alla norma impugnata, per un periodo di tempo (sessanta giorni) non solo eccessivamente lungo, ma addirittura pari al termine di impugnazione dell’atto dinanzi alle commissioni tributarie.

Va, dunque, dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma impugnata, restando comunque riservata al legislatore l’individuazione di un diverso e più congruo termine per l’opponibilità della variazione anagrafica all’amministrazione finanziaria.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello della avvenuta variazione anagrafica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2003.

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2003.