SENTENZA N. 165
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Ancona nel procedimento penale a carico di M.S. con ordinanza dell’8 novembre 2011, iscritta al n. 285 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2012.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2012 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza dell’8 novembre 2011, il Giudice collegiale dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Ancona ha sollevato, in riferimento agli articoli 101, secondo comma, e 111, secondo e quinto comma, della Costituzione, nonché al «principio di ragionevolezza» (parametro evocato solo in motivazione), questione di legittimità costituzionale dell’articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), il quale stabilisce che, «se vi è richiesta del pubblico ministero», il giudice dell’udienza preliminare «pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva», nel qual caso «la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale».
Il giudice a quo premette di essere investito del processo nei confronti di un cittadino extracomunitario minorenne – irreperibile – imputato del delitto continuato di false attestazioni sulla propria identità personale (art. 495 del codice penale) e della contravvenzione di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»).
A conclusione dell’udienza preliminare, il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio dell’imputato; il difensore, in via principale, la dichiarazione di non luogo a procedere e, in subordine, l’applicazione al proprio assistito di una sanzione sostitutiva.
Secondo il rimettente, gli elementi acquisiti risulterebbero senz’altro idonei a giustificare il rinvio a giudizio. Sarebbe, peraltro, verosimile che nel conseguente dibattimento l’imputato venga condannato a una pena detentiva sostituibile con la libertà controllata: ipotesi nella quale, tuttavia, la sanzione non potrebbe essere ridotta fino alla metà, come invece è consentito dalla norma denunciata laddove la condanna venga pronunciata nell’udienza preliminare.
Nel caso di specie, detta pronuncia risulterebbe, peraltro, preclusa dalla mancanza della richiesta del pubblico ministero, cui la norma censurata espressamente subordina l’attivazione del meccanismo di definizione del processo da essa delineato, non permettendo né al giudice di provvedere d’ufficio, né all’imputato o al suo difensore di formulare la relativa istanza.
In tale prospettiva, la norma censurata contrasterebbe con plurimi parametri costituzionali. Anzitutto, con il principio di parità delle parti processuali (art. 111, secondo comma, Cost.), conferendo al pubblico ministero un potere che non è riconosciuto all’imputato e al suo difensore: potere dal cui esercizio – meramente arbitrario – viene a dipendere la fruibilità di un rilevante effetto “premiale”, che può risultare talora determinante al fine di far rientrare la pena inflitta nella soglia di applicabilità delle sanzioni sostitutive, o di una sanzione sostitutiva più lieve.
Sarebbe violato anche l’art. 111, quinto comma, Cost., che demanda alla legge di regolare i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio «per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva». La norma censurata non consentirebbe, infatti, né all’imputato, né al difensore dell’imputato contumace o irreperibile di esprimere il consenso alla condanna in sede di udienza preliminare, sulla base degli atti di indagine.
Risulterebbe leso, ancora, il principio di ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.). In mancanza della richiesta del pubblico ministero, il giudice dell’udienza preliminare sarebbe, infatti, obbligato a disporre il rinvio a giudizio anche quando il processo appaia immediatamente definibile tramite l’applicazione di una pena pecuniaria o di una sanzione sostitutiva, con conseguente irrazionale allungamento dei tempi processuali.
Condizionando alla richiesta del pubblico ministero il potere del giudice dell’udienza preliminare di decidere se provvedere nel modo indicato, la norma impugnata violerebbe, infine, i principi di ragionevolezza e di soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101, secondo comma, Cost.). Solo il giudice – organo super partes, chiamato nel processo minorile a farsi carico anche delle esigenze educative del minore – potrebbe, infatti, valutare se risponda a tali esigenze e a quelle di giustizia la definizione del processo nell’udienza preliminare con la condanna in questione.
2.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.
Ad avviso della difesa dello Stato, la questione sarebbe inammissibile per indeterminatezza del petitum, avendo il giudice a quo invocato, nella sostanza, una pronuncia «manipolativa» dell’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 448 del 1988, senza però precisare – né nel dispositivo, né nella motivazione dell’ordinanza di rimessione – quale sia la formulazione alternativa della norma censurata che ne garantirebbe la conformità a Costituzione.
Nel merito, i principi sanciti dall’art. 111, secondo e quinto comma, Cost. non sarebbero comunque lesi dalla previsione di un meccanismo deflattivo del contenzioso penale minorile attivabile solo su richiesta del pubblico ministero, sul modello del procedimento per decreto (artt. 459 e seguenti cod. proc. pen.). Un simile meccanismo non comprometterebbe, infatti, la parità degli strumenti offerti all’accusa e alla difesa per influire sulla formazione del convincimento del giudice, né contrasterebbe con la disciplina costituzionale delle deroghe al principio del contraddittorio nella formazione della prova, stante la facoltà di proporre opposizione riconosciuta all’imputato e al difensore munito di procura speciale dal comma 3 dello stesso art. 32 del d.P.R. n. 448 del 1988.
Neppure potrebbe sostenersi che la norma censurata determini un irrazionale allungamento della durata del processo, apparendo, in realtà, del tutto ragionevole che la sentenza di condanna ivi prevista possa venire emessa solo su richiesta del pubblico ministero, e non anche all’esito di un’autonoma valutazione del giudice dell’udienza preliminare. Si tratterebbe, infatti, di un assetto conforme al principio generale in forza del quale l’esercizio dell’azione penale spetta in via esclusiva al pubblico ministero ed è inibito al giudice pronunciare ex officio.
Quanto, infine, alla pretesa violazione dell’art. 101, secondo comma, Cost., l’assunto del rimettente poggerebbe sull’erroneo presupposto che il giudice dell’udienza preliminare sia vincolato alla richiesta del pubblico ministero: laddove, al contrario, il tenore della disposizione denunciata renderebbe palese come il giudice sia chiamato ad una autonoma valutazione in ordine all’applicabilità, nel caso concreto, di una pena pecuniaria o di una pena detentiva sostituibile.
Considerato in diritto
1.– Il Giudice collegiale dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Ancona dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), il quale stabilisce che, «se vi è richiesta del pubblico ministero», il giudice dell’udienza preliminare «pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva», nel qual caso «la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale».
Ad avviso del rimettente, la norma censurata – nel subordinare la pronuncia della sentenza ora indicata alla richiesta del pubblico ministero – violerebbe il principio di parità delle parti processuali (art. 111, secondo comma, Cost.), conferendo alla pubblica accusa un potere che non è riconosciuto all’imputato e al suo difensore, e dal cui esercizio – meramente arbitrario – viene a dipendere la possibilità di fruire di una consistente riduzione della pena, talora determinante al fine di consentire la sostituzione della pena stessa, o la sua sostituzione con una sanzione più lieve.
Sarebbe leso, altresì, l’art. 111, quinto comma, Cost., in forza del quale la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio «per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva». La norma denunciata non consentirebbe, infatti, né all’imputato, né al difensore dell’imputato contumace o irreperibile (come nel caso di specie) di esprimere il consenso alla condanna in sede di udienza preliminare, sulla base degli atti di indagine.
Detta disposizione sarebbe, inoltre, suscettibile di determinare un irrazionale allungamento dei tempi del processo, in contrasto con il principio di ragionevole durata (art. 111, secondo comma, Cost.). In assenza della richiesta del pubblico ministero, il giudice si troverebbe, infatti, obbligato a disporre il rinvio a giudizio, anche quando il processo appaia definibile nell’udienza preliminare tramite l’applicazione di una pena pecuniaria o di una sanzione sostitutiva.
Risulterebbero lesi, infine, i principi di ragionevolezza e di soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101, secondo comma Cost.), posto che solo il giudice – organo super partes, chiamato nel processo minorile a tenere conto anche delle esigenze educative del minore – e non già il pubblico ministero, potrebbe valutare se risponda a dette esigenze e a quelle di giustizia la definizione del processo nell’udienza preliminare tramite la condanna in discorso.
2.– La questione è inammissibile.
Il giudice a quo si duole del fatto che la norma censurata lasci al «mero arbitrio» del pubblico ministero l’attivazione del meccanismo di definizione del processo minorile di cui si discute, ma non indica in modo chiaro e univoco quale sia la soluzione alternativa auspicata (ex plurimis, sulla inammissibilità della questione per oscurità o indeterminatezza del petitum, ordinanze n. 21 del 2011, n. 115 del 2009 e n. 54 del 2008).
Sebbene il dispositivo dell’ordinanza di rimessione sia formulato in termini di pronuncia puramente caducatoria, dalla qualità delle doglianze (espressa in motivazione) risulta, in effetti, chiaro che il rimettente non mira affatto ad ottenere una pronuncia ablativa della norma censurata, ma richiede piuttosto un intervento di tipo additivo o manipolativo, del quale – come eccepito anche dall’Avvocatura dello Stato – non viene, tuttavia, specificamente indicato il contenuto.
Le censure svolte oscillano ambiguamente tra la soluzione del riconoscimento al giudice dell’udienza preliminare del potere di provvedere ex officio (soluzione in apparenza evocata dalle censure di violazione dei principi di ragionevole durata del processo e di soggezione del giudice soltanto alla legge) e la soluzione dell’attribuzione all’imputato o al suo difensore di un potere di richiedere la condanna a pena pecuniaria o sanzione sostitutiva simmetrico a quello spettante al pubblico ministero (soluzione apparentemente coerente con le censure di violazione dei principi di parità delle parti e di spettanza alla legge del compito di disciplinare i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio «per consenso dell’imputato»).
3.– Giova aggiungere, peraltro, che la questione resterebbe inammissibile anche qualora si ritenesse possibile ricostruire l’obiettivo perseguito dal rimettente, nel senso che egli abbia invocato congiuntamente entrambe le soluzioni dianzi indicate: vale a dire, anche qualora si ritenesse che il giudice a quo abbia censurato l’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui non consente al giudice dell’udienza preliminare di pronunciare la sentenza di condanna ivi prevista sia d’ufficio che su richiesta dell’imputato o del suo difensore.
Quanto, infatti, alla prima delle due articolazioni nelle quali si scompone l’ipotetico petitum, appare evidente come attribuire al giudice dell’udienza preliminare il potere di pronunciare ex officio la sentenza di condanna in questione – indipendentemente, non soltanto dalla richiesta del pubblico ministero, ma anche dalla richiesta o dal consenso dell’imputato – rappresenterebbe una soluzione non costituzionalmente obbligata e, anzi, fortemente asistematica. Si tratterebbe, in effetti, dell’unico caso nel quale il giudice potrebbe emettere una pronuncia di condanna sulla base di elementi di prova non raccolti in dibattimento, a prescindere dalla richiesta o dal consenso di almeno una delle parti interessate.
Al di là di ciò, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la pronuncia in udienza preliminare della sentenza di condanna prevista dalla norma denunciata necessita del consenso dell’imputato, ancorché tale condizione risulti formalmente prevista solo nel comma 1 dell’art. 32, in rapporto alle sentenze di non luogo a procedere che comunque presuppongono un accertamento di responsabilità (limitazione, quest’ultima, aggiunta dalla stessa Corte con la sentenza n. 195 del 2002). Al riguardo, la Corte ha, in particolare, evidenziato che sarebbe «del tutto incoerente e irrazionale» ritenere necessario il consenso dell’imputato per la definizione del processo in udienza preliminare con una sentenza di non luogo a procedere, ed escluderne, invece, la necessità per la pronuncia, nella medesima sede, di una sentenza di condanna (ordinanze n. 110 del 2004 e n. 208 del 2003).
L’incoerenza del sistema risulterebbe, peraltro, anche maggiore se il giudice dell’udienza preliminare potesse pronunciare sentenza di condanna, sulla base degli atti di indagine, indipendentemente dalla richiesta o dal consenso di una qualsiasi delle parti (imputato e pubblico ministero).
Quanto, poi, all’altra articolazione dell’ipotetico petitum – rendere possibile la condanna di cui all’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 448 del 1988 anche su richiesta (o col consenso) dell’imputato o del suo difensore – la questione risulterebbe, a prescindere da ogni altra considerazione, inammissibile per difetto di rilevanza.
Il rimettente non tiene, infatti, conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale il consenso dell’imputato minorenne alla definizione del processo nell’udienza preliminare – in quanto atto personalissimo – deve essere prestato dallo stesso imputato o da difensore munito di procura speciale (ex plurimis, tra le ultime, Corte di cassazione, 14 gennaio 2010-16 febbraio 2010, n. 6374; 19 febbraio 2009-31 marzo 2009, n. 14173).
Nel caso di specie, secondo quanto emerge dall’ordinanza di rimessione, l’imputato (cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea) non ha prestato personalmente alcun consenso, risultando irreperibile. La condanna a sanzione sostitutiva è stata richiesta, invece, dal difensore (sia pure in via subordinata rispetto alla dichiarazione di non luogo a procedere). Ma il giudice a quo non riferisce che il difensore fosse munito di procura speciale a tal fine: con la conseguenza che, per questo verso, la questione risulterebbe irrilevante, mancando un consenso valido.
Occorre infine ribadire che, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 32, qualsiasi definizione del processo nella fase dell’udienza preliminare è già comunque subordinata al previo consenso dell’imputato.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), sollevata, in riferimento agli articoli 101, secondo comma, e 111, secondo e quinto comma, della Costituzione, nonché al «principio di ragionevolezza», dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Ancona con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2012.