Ordinanza n. 145 del 2012

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ORDINANZA N. 145

ANNO 2012

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alfonso                      QUARANTA                        Presidente

-           Franco                        GALLO                                   Giudice

-           Luigi                           MAZZELLA                                 "

-           Gaetano                      SILVESTRI                                   "

-           Sabino                        CASSESE                                      "

-           Giuseppe                    TESAURO                                    "

-           Paolo Maria                NAPOLITANO                             "

-           Giuseppe                    FRIGO                                           "

-           Alessandro                 CRISCUOLO                                "

-           Paolo                          GROSSI                                        "

-           Giorgio                       LATTANZI                                   "

-           Aldo                           CAROSI                                        "

-           Marta                          CARTABIA                                  "

-           Sergio                         MATTARELLA                            "

-           Mario Rosario             MORELLI                                     "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1, 2 e 9, 2, 3, 4, 5, 7, comma 2, e 8, del disegno di legge 828-563-824 (Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa), promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 27 dicembre 2011, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 5 gennaio 2012 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 2012.

Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2012 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 27 dicembre 2011 e depositato il 5 gennaio 2012, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1, 2 e 9, 2, 3, 4, 5, 7, comma 2, e 8 del disegno di legge n. 828-563-824 (Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa), approvato dall’Assemblea regionale siciliana con deliberazione del 22 dicembre 2011, in riferimento agli articoli 3, 51, 97, 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione;

che, in assunto del ricorrente, tale delibera legislativa all’art. 1, commi 1 e 2, attivando procedimenti e programmi di reclutamento del personale, violerebbe l’art. 81, comma quarto, Cost., per mancanza di idonea copertura finanziaria;

che il comma 1, prevedendo di rispettare i limiti imposti dagli obiettivi di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge finanziaria 2007), e successivamente modificato, include il processo di stabilizzazione del personale precario della regione di cui all’art. 1, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 (Proroga di interventi per l’esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato), e i concorsi di cui all’art. 42, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010), all’interno del piano triennale del personale per il triennio 2012-2014;

che, inoltre, il comma 2 dell’articolo censurato dispone che la Regione attivi il reclutamento del personale, anche utilizzando le necessarie procedure speciali;

che l’art. 1, comma 9, sarebbe costituzionalmente illegittimo, poiché, disponendo in materia di indennità, compensi e gettoni spettanti al personale dirigenziale, invaderebbe la competenza statale in materia di ordinamento civile, di cui all’art. 117, comma secondo, lettera l), Cost.;

che, sempre secondo il ricorrente, incorrerebbero nella medesima censura di mancanza di copertura finanziaria ex art. 81 Cost. gli articoli 2 e 3 del predetto disegno di legge;

che, l’art. 2 stabilisce che il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, adotti il piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2012-2014, tenendo conto delle gravi emergenze di cui soffrirebbero l’ambiente e il territorio regionale, mentre l’art. 3 autorizza il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale ad avviare le relative procedure di reclutamento, stabilendo una riserva di posti e prevedendo che vengano individuati i criteri e gli elementi di valutazione dei titoli che tengano conto della valorizzazione dell’esperienza professionale maturata nei servizi comunque prestati per l’amministrazione del personale;

che, osserva ancora il ricorrente, l’art. 4 sarebbe ugualmente costituzionalmente illegittimo ai sensi dell’art. 81, comma quarto, Cost., per ragioni profondamente connesse ai punti precedenti, poiché tale articolo individua le risorse per fare fronte alle iniziative di reclutamento sopramenzionate agli articoli 1, 2 e 3, istituendo un apposito fondo destinato alle nuove assunzioni;

che, secondo il ricorrente, tale articolo non sarebbe attendibile nella quantificazione delle risorse disponibili per tale programma, in particolare perché fa riferimento ad attese cessazioni di servizio che non terrebbero conto, tra l’altro, dei più recenti sviluppi normativi in materia di pensionamento;

che, a termini del ricorso, sarebbe costituzionalmente illegittimo l’art. 5, poiché stabilisce il prolungamento di contratti già prorogati, riguardanti personale assunto a tempo determinato dall’amministrazione regionale, prevedendo la copertura di tali proroghe attraverso la mera iscrizione a bilancio di voci di spesa inferiori nell’ammontare rispetto al passato, determinando la violazione dell’art. 81, comma quarto, Cost.;

che l’art. 7, comma 2, sarebbe in contrasto con l’art. 81, comma quarto, Cost., poiché, consentendo la proroga di contratti a tempo determinato del personale dei consorzi di bonifica, assunto con contratto stipulato ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 (Norme per il personale dell’assistenza tecnica, dell’ESA, dei consorzi di bonifica e degli Enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura), non individuerebbe precisamente gli strumenti di copertura, limitandosi ad iscrivere a bilancio un ammontare inferiore per alcune altre voci di spesa;

che l’art. 8, infine, sarebbe censurabile per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., poiché consente la prosecuzione di contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato dai consorzi di bonifica per funzioni amministrative nel triennio 2007-2009;

che, così facendo, costituirebbe un privilegio nei confronti di soggetti che vedrebbero consolidarsi la situazione di precariato, alimentandone l’aspettativa di una stabilizzazione, e pertanto si porrebbe in contrasto con gli articoli della Costituzione sopracitati, che impongono i canoni di buon andamento e imparzialità alla pubblica amministrazione, attraverso un uguale diritto di accesso ai pubblici uffici attraverso la selezione pubblica;

che la Regione siciliana non si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale;

che, successivamente alla proposizione del ricorso, la delibera legislativa impugnata è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 16 gennaio 2012, n. 9 (Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;

che, con nota depositata nella cancelleria della Corte il giorno 17 febbraio 2012, il Commissario dello Stato per la regione Siciliana ha preso atto della promulgazione del testo approvato dall’Assemblea regionale siciliana, con espunzione delle parti impugnate.

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto – in riferimento agli articoli 3, 51, 97, 81 quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1, 2 e 9, 2, 3, 4, 5, 7, comma 2, e 8 del disegno di legge 828-563-824 (Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa), approvato dall’Assemblea regionale siciliana con deliberazione del 22 dicembre 2011;

che, successivamente alla proposizione del ricorso, la delibera legislativa impugnata è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 16 gennaio 2012, n. 9 (Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;

che, come costantemente affermato da questa Corte, la promulgazione parziale del testo approvato dall’Assemblea regionale siciliana realizza «l’esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato» dalla medesima Assemblea;

che dunque tale promulgazione sul piano processuale «preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (ex plurimis, ordinanze n. 11 del 2012, n. 166, n. 76, n. 2 del 2011; n. 183 del 2010);

che deve essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2012.