ORDINANZA N. 12
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 5 della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 29 giugno 2011 (disegno di legge n. 729, recante “Norme in materia di riserva in favore degli enti locali”), promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 6 luglio 2011, depositato in cancelleria il 12 luglio 2011 ed iscritto al n. 68 del registro ricorsi 2011.
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2011 il Giudice relatore Sabino Cassese.
Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso in via principale ritualmente notificato e depositato (reg. ric. n. 68 del 2011), ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della delibera legislativa del 29 giugno 2011 dell’Assemblea regionale siciliana, con la quale la stessa ha approvato il disegno di legge n. 729 (Norme in materia di riserva in favore degli enti locali), per violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione;
che l’art. 5 della delibera legislativa n. 729 del 2011 (d’ora in avanti «art. 5»), intitolato «Modifiche di norme in materia di attività socialmente utili», stabilisce che alla lettera e) del comma 1 dell’art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2004) sono aggiunte le seguenti parole: «nonché le stabilizzazioni effettuate ai sensi dell’art. 17, commi 10, 11 e 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»;
che l’art. 5 integra le fattispecie previste dall’art. 25 della legge della Regione siciliana n. 21 del 2003, in presenza delle quali l’Assessore regionale del lavoro concede alle Aziende ed enti pubblici dipendenti dall’Amministrazione regionale o comunque da essa vigilate, agli enti territoriali o istituzionali, nonché agli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza, un contributo per ogni lavoratore impegnato in lavori socialmente utili, ripartito in cinque annualità;
che l’art. 25 della legge regionale n. 21 del 2003 prevede, quali forme di stabilizzazione ammissibili al finanziamento regionale: a) l’esternalizzazione di servizi ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell’art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196), come modificato dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003); b) i contratti quinquennali di diritto privato; c) i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i lavori a progetto; d) le assunzioni ai sensi dell’art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997 e dell’art. 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2011);
che l’art. 5 amplia il novero dei destinatari dei contributi, inserendo, quale nuova fattispecie legittimante l’erogazione del contributo, le assunzioni del personale precario non dirigenziale, effettuate con le procedure selettive indicate dall’art. 17, commi 10, 11 e 12 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009;
che, ad avviso del Commissario dello Stato, l’art. 5, non quantificando l’onere derivante dalla sua applicazione e non provvedendo a dare copertura alla nuova spesa che sarebbe imputata a carico del bilancio regionale, violerebbe l’art. 81, quarto comma, Cost.
Considerato che, successivamente all’impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata (nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 29 ottobre 2011, n. 43) come legge della Regione siciliana 20 luglio 2011, n. 16 (Norme in materia di riserve in favore degli enti locali), con omissione della disposizione oggetto di censura;
che l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall’Assemblea regionale siciliana, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis, ordinanze nn. 2 e 57 del 2011, nn. 74, 155 e 212 del 2010, n. 186 del 2009, n. 304 del 2008, nn. 229 e 358 del 2007, n. 410 del 2006);
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2012.