ORDINANZA N. 155
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 della delibera legislativa della Assemblea regionale siciliana 17 dicembre 2009, che ha approvato il disegno di legge n. 499 (Interventi finanziari urgenti per l’anno 2009 e disposizioni per l’occupazione. Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2010), promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 23 dicembre 2009, depositato in cancelleria il 30 dicembre 2009 ed iscritto al n. 109 del registro ricorsi 2009.
Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 2010 il Giudice relatore Sabino Cassese.
Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso in via principale ritualmente notificato e depositato in data 30 dicembre 2009 (reg. ric. n. 109 del 2009), ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3 della delibera legislativa della Assemblea regionale siciliana, con la quale la stessa ha approvato il disegno di legge n. 499 (Interventi finanziari urgenti per l’anno 2009 e disposizioni per l’occupazione. Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2010), per contrasto con gli articoli 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché con gli articoli 14 e 17 dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
che l’art. 3 della delibera legislativa censurata stabilisce che l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) è autorizzata a rinnovare, sino al 31 marzo 2010, i contratti di lavoro a tempo determinato con il personale selezionato con procedura di evidenza pubblica già utilizzato da detta amministrazione;
che tale articolo stabilisce, inoltre, che l’ARPA è autorizzata a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato sino al 31 dicembre, in numero massimo di 40 unità, previo espletamento di procedure selettive, con riserva dell’80% dei posti complessivi al personale che ha già prestato servizio presso l’ARPA con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per un periodo non inferiore a 18 mesi;
che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha censurato l’art. 3 della delibera legislativa in argomento per violazione dell’art. 97 Cost., richiamando la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «la forma generale ed ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni è rappresentata da una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito» (sentenza n. 293 del 2009);
che, secondo il ricorrente, la norma, nel riferirsi genericamente a tutti coloro che abbiano già prestato servizio presso l’ARPA, non indicherebbe alcuna peculiare situazione giustificatrice della deroga al principio di cui all’art. 97, terzo comma, Cost. e si risolverebbe in un arbitrario privilegio a favore di una generica categoria di persone;
che, inoltre, a giudizio del Commissario dello Stato, la disposizione impugnata, da un lato, lederebbe, in via indiretta, gli artt. 3 e 51 Cost., non consentendo ai cittadini di accedere ai pubblici uffici, tramite concorso pubblico, in condizione di uguaglianza e, dall’altro, si porrebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva l’ordinamento civile alla competenza esclusiva dello Stato;
Considerato che, successivamente all’impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata (sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 31 dicembre 2009, n. 61) come legge della Regione siciliana 29 dicembre 2009, n. 13 (Interventi finanziari urgenti per l’anno 2009 e disposizioni per l’occupazione. Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2010), con omissione della disposizione oggetto di censura;
che l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall’Assemblea regionale siciliana, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 74 del 2010, n. 186 del 2009, n. 304 del 2008, n. 358 del 2007, n. 229 del 2007, n. 410 del 2006);
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Per questi motivi
La Corte costituzionale
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 aprile 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 aprile 2010.