Ordinanza n. 312 del 2011

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ORDINANZA N. 312

ANNO 2011

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-          Alfonso                         QUARANTA                                    Presidente

-          Franco                          GALLO                                               Giudice

-          Gaetano                        SILVESTRI                                               ”

-          Sabino                          CASSESE                                                 ”

-          Giuseppe                      TESAURO                                                ”

-          Paolo Maria                  NAPOLITANO                                        ”

-          Giuseppe                      FRIGO                                                      ”

-          Alessandro                   CRISCUOLO                                           ”

-          Paolo                            GROSSI                                                    ”

-          Giorgio                         LATTANZI                                               ”

-          Aldo                             CAROSI                                                   ”

-          Marta                           CARTABIA                                              ”

-          Sergio                           MATTARELLA                             ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, promossi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia con ordinanza del 13 novembre 2010 e dalla Corte di cassazione con ordinanza del 5 aprile 2011, rispettivamente iscritte ai nn. 146 e 148 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2011.

            Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

            udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ordinanza del 13 novembre 2010, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui «non consente la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all’art. 575» del codice penale (omicidio volontario);

che il giudice rimettente è investito della decisione sull’istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere o di sostituzione della stessa con gli arresti domiciliari, proposta dal difensore di una persona sottoposta a giudizio, nelle forme del rito abbreviato, per il reato di omicidio volontario commesso in danno della madre convivente;

che, in punto di fatto, il giudice a quo riferisce che la custodia cautelare era stata disposta a seguito di arresto nella «quasi flagranza» effettuato presso l’abitazione dell’imputato, il quale aveva chiamato telefonicamente le forze dell’ordine affermando di aver soffocato poco prima la madre premendole sul volto un cuscino;

che, nel corso dell’interrogatorio reso all’udienza di convalida dell’arresto, l’imputato, nel rendere ampia confessione, aveva dichiarato di avere commesso il fatto a causa dello stato di angoscia e di frustrazione in lui indotto dalla demenza senile e dal grave carcinoma da cui era afflitta la madre;

che, dopo la richiesta di giudizio immediato formulata dal pubblico ministero, il difensore munito di procura speciale aveva chiesto la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, subordinando la richiesta all’espletamento di una perizia psichiatrica volta a verificare la capacità di intendere o di volere dell’imputato al momento del fatto;

che, ammesso il rito abbreviato e nelle more del deposito della relazione peritale, la difesa aveva presentato richiesta di revoca o sostituzione della misura, evidenziando che il fatto ascritto – pur grave – era «isolato rispetto al contesto di vita dell’imputato», persona incensurata e dedita al volontariato, che aveva sempre convissuto con la madre, negli ultimi tempi anche accudendola;

che, ad avviso del rimettente, le ragioni addotte dalla difesa, unitamente alle particolarità della vicenda concreta – seppure inidonee a dimostrare il venir meno delle esigenze cautelari, connesse al pericolo di commissione di reati della stessa specie – farebbero ritenere effettivamente adeguata a soddisfarle la meno costrittiva misura degli arresti domiciliari;

che all’accoglimento dell’istanza osterebbe, tuttavia, la preclusione, introdotta dalla novella legislativa modificativa dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in forza della quale, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza per una serie di reati, tra cui quello di omicidio volontario, «è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari»;

che, secondo il giudice a quo, tale disposizione presenterebbe, però, profili di illegittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost.;

che, al riguardo, il rimettente rileva come questa Corte, con la sentenza n. 265 del 2010, abbia già dichiarato costituzionalmente illegittima la norma censurata, per contrasto con i parametri costituzionali dianzi indicati, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli artt. 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater cod. pen., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure;

che, ad avviso del rimettente, le medesime considerazioni svolte dalla Corte nella citata sentenza varrebbero anche in relazione al delitto di omicidio volontario;

che, in questa prospettiva, la presunzione censurata si porrebbe in contrasto sia con il principio di uguaglianza, sancito dall’art. 3 Cost., per l’irrazionale assoggettamento a un medesimo regime cautelare di situazioni oggettivamente e soggettivamente differenti e per l’ingiustificata disparità di trattamento connessa al fatto che, tra i reati a «custodia carceraria necessaria», non figurano delitti puniti più gravemente di quello oggetto del giudizio a quo, quali quelli previsti dagli artt. 285 e 422 cod. pen.; sia con il principio di inviolabilità della libertà personale, enunciato dall’art. 13 Cost., in forza del quale il sacrificio di detto bene primario va contenuto nei limiti indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari riconoscibili nel caso concreto; sia, infine, con la presunzione di non colpevolezza, espressa dall’art. 27, secondo comma, Cost., in quanto attribuirebbe alla misura cautelare tratti funzionali tipici della pena;

che è intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata;

che, con ordinanza del 22 marzo 2011, la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma Cost., «nella parte in cui estende al delitto di omicidio volontario la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere»;

che il giudice a quo riferisce di essere chiamato a pronunciarsi sul ricorso per cassazione avverso un provvedimento del Tribunale di Trieste, in funzione di giudice distrettuale del riesame, che ha confermato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, emessa nei confronti di una persona indagata per il delitto di omicidio premeditato e aggravato dalla crudeltà (artt. 575 e 577 cod. pen.);

che, tra i motivi dedotti dal ricorrente, vi è la censura di mancata valutazione, da parte del Tribunale del riesame, dell’istanza difensiva di applicazione degli arresti domiciliari, in luogo della misura carceraria: censura formulata sul presupposto che, alla luce di una interpretazione «costituzionalmente orientata», la presunzione di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, stabilita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dovrebbe ritenersi di carattere «relativo» anche in rapporto al delitto di omicidio volontario, in applicazione dei principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 265 del 2010;

che, in subordine, il ricorrente eccepisce l’illegittimità costituzionale della norma, in parte qua;

che, ad avviso della Corte rimettente, l’univoco dettato letterale della norma denunciata impedirebbe di accedere all’interpretazione “adeguatrice” prospettata in via principale dal ricorrente, donde la necessità di prendere in esame l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata in via subordinata;

che la questione sarebbe in effetti rilevante, giacché, ove venisse escluso il carattere assoluto della presunzione di adeguatezza della sola misura carceraria anche per il delitto di omicidio volontario, il provvedimento impugnato non si sottrarrebbe alla censura di omesso esame della richiesta di applicazione degli arresti domiciliari, formulata dal ricorrente evocando l’incidenza limitativa sul grado delle esigenze cautelari della costituzione dell’indagato, della sua confessione e della condotta di collaborazione successiva al reato;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte rimettente svolge considerazioni in larga parte analoghe a quelle del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, reputando, del pari, che gli argomenti posti a base della citata sentenza n. 265 del 2010 valgano anche in rapporto al delitto di omicidio;

che, in particolare, la norma censurata si porrebbe in contrasto sia con il principio di uguaglianza, sancito dall’art. 3 Cost., per l’irragionevole equiparazione dei procedimenti relativi al delitto di omicidio a quelli concernenti i delitti di mafia, nonché per l’irrazionale assoggettamento a un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili al paradigma punitivo considerato; sia con il principio di inviolabilità della libertà personale, enunciato dall’art. 13, primo comma, Cost., in quanto comporterebbe il sacrificio di detto bene primario sulla base di una valutazione predeterminata che non tiene conto delle peculiarità dei casi concreti; sia, infine, con la presunzione di non colpevolezza, espressa dall’art. 27, secondo comma, Cost., in quanto attribuirebbe alla misura cautelare tratti funzionali tipici della pena.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni sostanzialmente identiche, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione;

che i giudici rimettenti dubitano, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui non consente di applicare misure cautelari meno afflittive della custodia in carcere nei confronti della persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 575 del codice penale;

che, al di là della formulazione del petitum, i giudici a quibus chiedono, nella sostanza, di estendere al delitto di omicidio volontario la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata già pronunciata da questa Corte con la sentenza n. 265 del 2010, in riferimento a taluni delitti a sfondo sessuale: sentenza con la quale la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere a soddisfare le esigenze cautelari relative a tali delitti, sancita dal novellato art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è stata trasformata in presunzione solo relativa, superabile in presenza di elementi specifici che dimostrino l’idoneità allo scopo di altre misure;

che, successivamente all’ordinanza di rimessione, questa Corte è già intervenuta nei sensi auspicati dai rimettenti con la sentenza n. 164 del 2011, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 575 cod. pen., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure;

che, dunque, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta mancanza di oggetto, giacché, a seguito della sentenza da ultimo citata, la norma censurata dai giudici a quibus – ossia quella che impedisce, per il delitto di omicidio volontario, di applicare misure diverse e meno afflittive della custodia carceraria, in presenza di specifici elementi che ne rivelino l’idoneità a soddisfare le esigenze cautelari – è già stata rimossa dall’ordinamento con efficacia ex tunc (ex plurimis, sentenza n. 80 del 2011 e ordinanza n. 306 del 2010, nonché ordinanza n. 225 del 2011, avente a oggetto identica questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia e dalla Corte di cassazione con le ordinanze indicate in epigrafe.

            Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2011.