Ordinanza n. 103 del 2011

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ORDINANZA N. 103

ANNO 2011

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Ugo                             DE SIERVO                                    Presidente

-           Paolo                           MADDALENA                                 Giudice

-           Alfio                            FINOCCHIARO                                      "

-           Alfonso                       QUARANTA                                            "

-           Franco                         GALLO                                                     "

-           Luigi                            MAZZELLA                                             "

-           Gaetano                       SILVESTRI                                              "

-           Sabino                         CASSESE                                                 "

-           Giuseppe                     TESAURO                                                "

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                        "

-           Giuseppe                     FRIGO                                                      "

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                           "

-           Paolo                           GROSSI                                                    "

-           Giorgio                        LATTANZI                                               "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente), introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13, promosso dal Tribunale ordinario di Sondrio nel procedimento vertente tra Schenatti Elide ed altri e la F.A.B. Funivia  Al “Bernina” s.p.a. con ordinanza dell’8 giugno 2010, iscritta al n. 337 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visto  l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che il Giudice unico del Tribunale ordinario di Sondrio – nel corso di una controversia proposta dai proprietari di un’abitazione per la eliminazione delle immissioni acustiche derivanti dalla gestione di un impianto di risalita ad uso turistico e per il risarcimento dei danni – con ordinanza emessa l’8 giugno 2010, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente), introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13, secondo il quale «nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’art. 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso»;

che il rimettente premette che la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda, invocando l’avvenuto rispetto delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, il preuso dell’impianto e la destinazione turistico-sportiva della zona, e che l’espletata c.t.u. ha accertato «un significativo superamento del limite c. d. di normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c., secondo i parametri elaborati, nel corso degli anni, dalla giurisprudenza, mentre risultano pienamente rispettati i limiti dettati dal Regolamento Locale di igiene e dalle disposizioni disciplinanti la specifica sorgente»;

che, peraltro, secondo il giudice a quo «la norma non può essere interpretata altrimenti che come una deroga ed una limitazione allo stesso art. 844 cit., nel senso che il Giudice non potrà più, in presenza di specifiche discipline relative alla sorgente delle emissioni acustiche e di un preuso, valutare la normale tollerabilità alla luce dei parametri elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza, ma dovrà limitarsi a rilevare l’eventuale violazione delle disposizioni – di fonte legislativa od anche regolamentare – relative alla sorgente stessa ed il preuso»;

che, pertanto, il rimettente – ritenuto che la domanda proposta dovrebbe essere rigettata, nonostante il superamento dei limiti di normale tollerabilità ricavabili dall’art. 844 cod. civ. – deduce che la norma censurata violerebbe gli evocati parametri, per il diverso trattamento degli atti di immissione e/o di emissione acustica rispetto a quelli di altra natura e per la lesione del diritto alla salute, sotto lo specifico aspetto del diritto al riposo ed alla tranquillità individuale, perché impedisce di applicare la norma primaria “in bianco” contenuta nell’art. 844 cod. civ. e perché impone di dare preminenza al preuso ed ai parametri determinati da norme di carattere integrativo, anche di rango secondario, che possono rendere mutevoli ed imprevedibili i livelli di salubrità del luogo;

che, in punto di rilevanza della questione, il rimettente osserva che – dichiarata incostituzionale la norma censurata – egli potrebbe passare al vaglio dell’effettiva operatività, nel caso specifico, della tutela contenuta nell’art. 844 cod. civ;

            che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità della sollevata questione in quanto il rimettente: a) omette di specificare se l’asserita intollerabilità delle immissioni comporti in concreto un danno per la salute degli attori; b) non esamina l’eccezione di preuso sollevata dalla convenuta; c) omette di indicare le norme regolamentari che fisserebbero parametri non compatibili con le esigenze di tutela garantite dall’art. 844 cod. civ.;

            che, nel merito, la difesa erariale deduce la manifesta infondatezza della questione medesima, sia sotto il profilo della denunciata violazione del principio di uguaglianza, che non osta alla introduzione di una norma particolare per una sola specie di immissioni, sia sotto il profilo della dedotta violazione della tutela della salute, giacché – se è vero che la norma censurata ha la funzione di integrare il contenuto dispositivo della norma “in bianco” dell’art. 844 cod .civ. – ciò non significa affatto che in tal modo, nel nome di una incondizionata applicazione a qualsiasi norma di legge o regolamento che preveda particolari parametri di emissione, il giudice sia costretto a negare tutela al proprietario del fondo interessato da immissioni moleste, anche quando esse si traducano in un danno per la sua salute;

che, infatti – l’Avvocatura generale dello Stato rileva – il legislatore ha opportunamente affermato che il rispetto dei parametri legislativi e regolamentari fa presumere la normalità dell’esercizio dell’attività ed impone al proprietario di sopportare le molestie arrecate al fondo, in base ad un corretto contemperamento degli opposti interessi.

            Considerato che il rimettente censura l’articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente), introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13, secondo il quale «Nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’art. 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso»;

            che il rimettente deduce che la norma censurata violerebbe l’articolo 3 della Costituzione, in ragione del diverso trattamento degli atti di immissione e/o di emissione acustica rispetto a quelli di altra natura, nonché l’art. 32 Cost. per la lesione del diritto alla salute, sotto lo specifico aspetto del diritto al riposo ed alla tranquillità individuale, perché impedirebbe di applicare la norma primaria “in bianco” contenuta nell’art. 844 cod. civ., che vieta le immissioni non tollerabili, e perché imporrebbe di dare preminenza al preuso ed ai parametri determinati da norme di carattere integrativo, anche di rango secondario, che possono rendere mutevoli ed imprevedibili i livelli di salubrità del luogo;

            che, con riferimento a tale secondo profilo di censura, va rilevato che il rimettente (come eccepito dalla difesa dello Stato) omette di specificare se il riscontrato superamento del limite di normale tollerabilità delle immissioni acustiche comporti nel caso concreto un effettivo danno per la salute fisio-psichica degli attori;

che la completa assenza di qualsiasi motivazione sul punto – atteso che l’esposizione ad immissioni sonore intollerabili non costituisce di per sé prova dell’esistenza di danno alla salute (Cassazione, terza sezione civile, 10 dicembre 2009, n. 25820), la cui risarcibilità non consegue automaticamente dal superamento dei limiti di cui all’art. 844 cod. civ. ma è subordinata all’accertamento dell’effettiva esistenza di una lesione fisica o psichica eventualmente azionabile ai sensi degli artt. 2043 e 2058 cod. civ. – vale a determinare l’inammissibilità della questione per insanabile astrattezza (ordinanza n. 5 del 2010), in quanto tale difetto di motivazione non consente alla Corte di valutarne la rilevanza ai fini della definizione del giudizio a quo (ordinanza n. 338 del 2010);

            che, inoltre, il rimettente fonda i propri dubbi di incostituzionalità sulla asserita portata derogatoria della norma censurata rispetto alla disposizione codicistica, ed in particolare sulla sopravvenuta limitazione dell’ambito valutativo del giudicante che, a suo dire, «non potrà più, in presenza di specifiche discipline relative alla sorgente delle emissioni acustiche e di un preuso, valutare la normale tollerabilità alla luce dei parametri elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza, ma dovrà limitarsi a rilevare l’eventuale violazione delle disposizioni – di fonte legislativa od anche regolamentare – relative alla sorgente stessa ed il preuso»;

che, tuttavia, (come ancora eccepito dalla Avvocatura generale dello Stato) il giudice a quo non indica quali (e di quale rango) siano le disposizioni pubblicistiche che disciplinerebbero nella fattispecie la specifica sorgente sonora degli impianti sciistici, né chiarisce se a suo avviso debba farsi riferimento ai limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, evocato in giudizio dalla difesa della società convenuta, e/o a quelli (solo genericamente evocati nell’ordinanza di rimessione) dettati dal Regolamento Locale di igiene e dalle «disposizioni disciplinanti la specifica sorgente»;

che siffatta omissione si traduce in un vizio di carente descrizione della fattispecie che non permette alla Corte di verificare la rilevanza della sollevata questione;

che va, infine, rilevato che il rimettente si limita apoditticamente ad affermare detta asserita portata derogatoria e limitativa della disposizione censurata, senza tuttavia (in assenza peraltro, nello specifico, di univoci precedenti giurisprudenziali e, quindi, di diritto vivente), tentare di sperimentare diverse interpretazioni idonee a preservare la norma stessa dai sollevati profili di denunciata incostituzionalità, omettendo di motivare adeguatamente in ordine alla impossibilità di dare di essa una lettura idonea a superare tali dubbi (ordinanze n. 15 del 2011 e n. 322 del 2010);

che, sul piano ermeneutico, appare infatti completamente inesplorato il tentativo di fornire una identificazione del significato e dell’ambito della assai generica locuzione «sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso», contenuta nella norma in esame, cui il rimettente conferisce del tutto apoditticamente una portata derogatoria rispetto alla disciplina codicistica in tema di immissioni;

che, in particolare, il giudice a quo non adempie al dovere di chiarire quale sia la eventuale influenza di tale clausola di salvezza rispetto ai criteri civilistici di accertamento (riferiti eventualmente anche alla lesione del diritto alla salute) del limite della normale tollerabilità delle immissioni acustiche, che la norma medesima prevede che continuino ad essere applicati «ai sensi dell’art. 844 cod. civ.»;

che, peraltro, con riguardo a ciò, il rimettente trascura altresì di considerare che (nel pur variegato contesto giurisprudenziale di legittimità) è consolidato il principio che differenzia – quanto ad oggetto, finalità e sfera di applicazione – la disciplina contenuta nel codice civile dalla normativa di diritto pubblico: l’una posta a presidio del diritto di proprietà e volta a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini; l’altra diretta – con riferimento ai rapporti tra i privati e la p.a. – alla tutela igienico-sanitaria delle persone o comunità esposte;

che, per tali motivi, la sollevata questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente), introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione, dal Giudice unico del Tribunale ordinario di Sondrio, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2011.