Ordinanza n. 15 del 2011

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ORDINANZA N. 15

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-   Ugo                  DE SIERVO                            Presidente

-   Paolo                MADDALENA                          Giudice

-   Alfio                 FINOCCHIARO                             ”

-   Alfonso             QUARANTA                                  ”

-   Franco               GALLO                                          ”

-   Luigi                 MAZZELLA                                   ”

-   Gaetano            SILVESTRI                                    ”

-   Sabino               CASSESE                                       ”

-   Giuseppe           TESAURO                                      ”

-   Paolo Maria       NAPOLITANO                               ”

-   Giuseppe           FRIGO                                           ”

-   Alessandro        CRISCUOLO                                 ”

-   Paolo                GROSSI                                         ”

-   Giorgio             LATTANZI                                    ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 763, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2007), promosso dal Tribunale di Livorno nel procedimento vertente tra R.V.M. e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, con ordinanza del 20 ottobre 2009, iscritta al n. 116 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visti l’atto di costituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 14 dicembre 2010 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi l’avvocato Giulio Prosperetti per la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e l’avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale di Livorno, con ordinanza del 20 ottobre 2009, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 763, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2007), in riferimento agli articoli 2, 3, 23, 24 e 38 della Costituzione, nonché al principio di ragionevolezza;

che il giudizio principale, promosso con ricorso del 24 luglio 2007 dal signor R.V.M. nei confronti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, ha ad oggetto l’accertamento del diritto alla restituzione dei contributi versati ex articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), in ragione della prospettata illegittimità della delibera della suddetta Cassa, del 28 febbraio 2003-23 luglio 2004 (integrata con delibera del 13 novembre 2004), che ha modificato l’articolo 4 del Regolamento della Cassa stessa;

che la citata delibera aveva soppresso il diritto alla restituzione dei contributi sancito dal citato art. 21, prevedendo, in sostituzione, l’erogazione di una pensione a base contributiva;

che la norma impugnata, nel modificare l’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), ha disposto che «sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge»;

che, secondo il Tribunale remittente, la norma censurata non può essere intesa come mera conferma di efficacia, né come sanatoria, anche se con effetti limitati al periodo successivo all’entrata in vigore della legge, degli atti in questione;

che la ratio della norma stessa, pertanto, andrebbe individuata nell’intento di salvaguardare e mantenere ferme le precedenti regolamentazioni, già approvate in sede ministeriale, anche se illegittime secondo la legge anteriore;

che non sussisterebbe alcun dubbio interpretativo e alla disposizione in esame andrebbe, quindi, attribuito il significato di norma di sanatoria, con la quale sono stati fatti salvi atti e provvedimenti precedentemente emanati, pur se in ipotesi illegittimi per la legislazione previgente, con efficacia retroattiva, riferita alla decorrenza degli atti stessi;

che la disposizione in esame, ora sottoposta al vaglio di costituzionalità, pur ispirata ad esigenze di equilibrio di bilancio delle gestioni previdenziali e di equità tra le generazioni, si porrebbe in contrasto con il principio di affidamento nella sicurezza giuridica e con le legittime aspettative dei lavoratori, sanando un atto ab origine illegittimo, peggiorando in misura notevole e in maniera definitiva il trattamento in precedenza goduto dagli interessati, in contrasto con i richiamati artt. 2, 3, 24 e 38 Cost.;

che tale sanatoria, così generalizzata, sarebbe, altresì, irragionevole e lesiva del principio di riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., in quanto inciderebbe su trattamenti previdenziali garantiti da disposizioni di legge;

che in data 18 maggio 2010 si è costituita la Cassa forense chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;

che, in particolare la Cassa forense ha ricordato come su analoga questione si sia già pronunciata questa Corte con la sentenza n. 263 del 2009 di inammissibilità e come sul punto sia, di recente, intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24202 del 2009;

che ha depositato atto di intervento, nella stessa data del 18 maggio 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o, comunque, non fondata.

Considerato che con ordinanza del 20 ottobre 2009, il Tribunale di Livorno ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2007), nella parte in cui – ultimo periodo – nel modificare l’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), ha disposto che «sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge», in riferimento agli articoli 2, 3, 23, 24 e 38 della Costituzione e al principio di ragionevolezza;

che il remittente sospetta di illegittimità costituzionale l’inciso in questione, in quanto ritiene che la norma censurata abbia disposto una sanatoria, ab origine, della delibera della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, del 28 febbraio 2003- 23 luglio 2004 (integrata con delibera del 13 novembre 2004), la quale ha modificato l’articolo 4 del Regolamento della Cassa stessa ed ha soppresso il diritto alla restituzione dei contributi sancito dall’art. 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), prevedendo, in sostituzione, l’erogazione di una pensione a base contributiva;

che, ad avviso del Tribunale, tale sanatoria impedirebbe il riconoscimento del suddetto diritto alla restituzione, con violazione degli artt. 2, 3, 23, 24 e 38 Cost. e del principio di ragionevolezza;

che, come afferma il giudice a quo, «una sanatoria così “generalizzata”, estesa a tutti i provvedimenti amministrativi degli enti di previdenza, anche se non rispettosi del principio del pro rata ed incidenti su diritti garantiti da disposizioni di legge – senza alcuna esplicitazione delle ipotetiche ragioni per le quali viene attribuita, ex post, validità ad atti illegittimi – risulta di per sé irragionevole ed in contrasto con il principio di riserva di legge ex art. 23 Cost. applicabile in materia»;

che la norma in questione lederebbe, altresì, i principi posti dagli artt. 2, 3, 24 e 38 Cost., precludendo irragionevolmente la tutela di un diritto già riconosciuto all’interessato dall’ordinamento e la sua difendibilità in sede giurisdizionale, senza alcuna esplicitazione delle ragioni della diversità di disciplina rispetto a quella riservata agli altri soggetti titolari di similari situazioni giuridiche;

che, in via preliminare, occorre ricordare che analoga questione è già stata sottoposta all’esame di questa Corte dal Tribunale di Lucca (reg. ord. n. 700 del 2007), ed è stata dichiarata manifestamente inammissibile con l’ordinanza n. 124 del 2008;

che, successivamente, analoga questione è stata proposta anche dal Tribunale di Aosta (reg. ord. n. 301 del 2008), nonché, nuovamente, dal Tribunale di Lucca (reg. ord. nn. 6, 71 e 72 del 2009). I relativi giudizi sono stati riuniti e decisi con la sentenza n. 263 del 2009, la quale ha dichiarato la inammissibilità delle questioni sollevate;

che, ora, in ragione dell’ordinanza di rimessione indicata in epigrafe, la Corte è stata nuovamente investita del dubbio di costituzionalità del citato art. 1, comma 763, ultimo periodo, della legge n. 296 del 2006;

che, tanto premesso, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione come sopra proposta;

che il remittente ha denunciato profili di illegittimità costituzionale analoghi a quelli già denunciati con precedenti ordinanze di rimessione, attraverso un medesimo iter argomentativo;

che i parametri in riferimento ai quali la questione è stata ora sollevata sono gli stessi già scrutinati e le ragioni della manifesta inammissibilità della questione sono riferibili anche ad essi;

che il giudice a quo, analogamente ai precedenti remittenti, ha omesso di esplorare altre possibilità interpretative e, dopo aver effettuato la propria opzione ermeneutica, ha ipotizzato diverse letture della norma («mera conferma di efficacia», «sanatoria ma con effetti limitati al solo periodo successivo all’entrata in vigore della legge»), le quali però trascurano del tutto la sussistenza di un non irragionevole, diverso, dato giurisprudenziale, per affermare la unicità della interpretazione sottoposta al giudizio di questa Corte;

che, in proposito, si può ricordare come la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 135 del 5 febbraio 2007 (richiamata nella sentenza di questa Corte n. 263 del 2009), antecedente alla ordinanza ora in esame, ha precisato che «gli atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell’entrata in vigore della modifica dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995 rimangono efficaci e la loro legittimità dovrà essere vagliata alla luce del vecchio testo di detta norma per i pensionamenti attuati entro il 2006 (poiché quella è la norma vigente in tale periodo) ed alla luce del nuovo testo per i pensionamenti successivi, con esiti che potranno essere diversi»;

che non possono trarsi argomenti in contrario dalla pronuncia della Corte di cassazione n. 24202 del 2009, intervenuta successivamente all’ordinanza di rimessione, in quanto si tratta di sentenza che non ha ad oggetto l’interpretazione della norma impugnata;

che, come più volte questa Corte ha affermato, le leggi non si dichiarano incostituzionali se esiste la possibilità di dare loro un significato che le renda compatibili con i precetti costituzionali;

che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 763, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2007), sollevata dal Tribunale di Livorno, in riferimento agli articoli 2, 3, 23, 24 e 38 della Costituzione, nonché al principio di ragionevolezza, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alfonso QUARANTA , Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2011.