Ordinanza dibattimentale 23 febbraio 2010 (sent. n. 121)

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Letta all’udienza del 23 febbraio 2010, allegata alla sentenza del 25 marzo 2010, n. 121

 

ANNO 2010

ORDINANZA

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

         Ritenuto che la Regione Lazio ha depositato atto di intervento nel giudizio promosso dalla Regione Campania (reg. ric. n. 79 del 2008) avverso gli artt. 11 e 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, chiedendo che le norme impugnate siano dichiarate illegittime.

         Considerato che la Regione Lazio ha impugnato con autonomo ricorso (reg. ric. n. 89 del 2008), depositato fuori termine, gli artt. 11 e 13 del d.l. n. 112 del 2008;

         che, per costante giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 172 del 1994 e n. 111 del 1975), nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui atto è oggetto di contestazione;

         che, d’altra parte, l’ammissibilità dell’atto di intervento della Regione Lazio nel presente giudizio vanificherebbe la perentorietà del termine previsto per il deposito del ricorso nei giudizi in via principale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

         dichiara inammissibile l’intervento spiegato dalla Regione Lazio nel giudizio promosso dalla Regione Campania.

                                                                     F.to Francesco AMIRANTE, Presidente