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Letta all’udienza
del 23 febbraio 2010, allegata alla sentenza del 25
marzo 2010, n. 121
ANNO 2010
ORDINANZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
Ritenuto che la Regione Lazio ha depositato atto di
intervento nel giudizio promosso dalla Regione Campania (reg. ric. n. 79
del 2008) avverso gli artt. 11 e 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge 6 agosto 2008, n. 133, chiedendo che le norme impugnate siano
dichiarate illegittime.
Considerato che
che, per costante
giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 172 del 1994
e n. 111 del
1975), nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è
ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare
della potestà legislativa il cui atto è oggetto di contestazione;
che,
d’altra parte, l’ammissibilità dell’atto di intervento della Regione Lazio nel
presente giudizio vanificherebbe la perentorietà del termine previsto per il
deposito del ricorso nei giudizi in via principale.
per questi motivi
dichiara inammissibile
l’intervento spiegato dalla Regione Lazio nel giudizio promosso dalla Regione
Campania.
F.to