Sentenza n.172 del 1994

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SENTENZA N. 172

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 gennaio 1981, n. 1 (Disciplina del servizio sanitario provinciale) per mancato adeguamento ai principi e norme indicati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 settembre 1993, depositato in cancelleria il 5 ottobre successivo ed iscritto al n. 56 del registro ricorsi 1993.

 

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano e l'atto di intervento della Regione Trentino-Alto Adige;

 

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1994 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

 

uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara, per il ricorrente, l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e l'Avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Trentino-Alto Adige.

 

Ritenuto in fatto

 

1.- Con ricorso regolarmente notificato e depositato il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 gennaio 1981, n. 1 (Disciplina del servizio sanitario provinciale), sul presupposto che la predetta disciplina non si sia adeguata, nel termine prescritto ai nuovi principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria), con conseguente violazione dell'art. 9, n. 10, dello Statuto speciale per il Trentino- Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), ai sensi dell'art. 97, primo comma, dello stesso Statuto, come attuato dall'art.2, secondo comma, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonchè la potestà statale di indirizzo e coordinamento).

 

Premesso che la materia "igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera" sarebbe attribuita in parte alla competenza concorrente (art. 9, n. 10, dello Statuto) e per larga parte a quella integrativa e di attuazione (art. 117, secondo comma, della Costituzione; art. 10 dello Statuto), il ricorrente impugna la legge della Provincia di Bolzano 2 gennaio 1981, n. 1, pur se quest'ultima legge, a rigore, dovrebbe essere considerata già abrogata nelle parti contrarie ai nuovi principi posti dalla legislazione statale, direttamente operanti anche nel territorio della Provincia di Bolzano.

 

Tuttavia, il ricorrente, allo scopo di evitare pregiudizievoli incertezze circa la disciplina legislativa da applicare nella provincia stessa, chiede, in via subordinata e per tuziorismo, che questa Corte dichiari cessata l'efficacia delle disposizioni della predetta legge provinciale divenute costituzionalmente illegittime a seguito dell'omesso adeguamento ai nuovi principi posti dal decreto n. 502 del 1992.

 

Tale omesso adeguamento, ad avviso del ricorrente, si riscontra, tra l'altro, laddove si configura un servizio sanitario provinciale nominalmente separato, non si delinea l'unità sanitaria locale come azienda od ente strumentale della regione e non la si conforma all'art. 3 del citato decreto n. 502, non si disciplina le aziende ospedaliere e i presidii ospedalieri in coerenza con l'art. 4 del medesimo decreto, non si tiene conto dell'avvenuto trasferimento dei beni disposto dall'art. 5 dello stesso decreto e, infine, non si affida a un organismo unico per tutto il territorio regionale i compiti previsti dall'art. 7 del decreto n. 502 del 1992.

 

2.- Si è regolarmente costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano per chiedere l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso.

 

Dopo aver affermato che la tesi sostenuta dal ricorrente circa l'immediata operatività nel territorio provinciale del decreto legislativo n. 502 del 1992 appare palesemente errata, non rientrando quella considerata in alcuna delle ipotesi di immediata applicabilità previste dall'art. 2 del decreto legislativo n.266 del 1992 (vista anche l'insostenibilità che nel caso si versi in materia di competenza "integrativa"), la resistente ritiene che il ricorso sia inammissibile per almeno quattro motivi.

 

La prima ragione d'inammissibilità risiederebbe nel fatto che il ricorso sarebbe stato proposto prima della scadenza del termine per l'adeguamento stabilito dal predetto art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, a norma del quale, una volta stabilito che tale termine è ordinariamente di sei mesi, si fa salvo quello più ampio eventualmente stabilito dalla legge statale innovatrice. E, poichè quest'ultima (cioé il decreto legislativo n. 502 del 1992) prevede nel caso che disposizioni correttive possono essere emanate fino al 31 dicembre 1993, è da tale data che dovrebbe decorrere il termine di novanta giorni per la proposizione del ricorso.

 

In secondo luogo, il ricorso sarebbe inammissibile per l'estrema genericità della delibera del Consiglio dei ministri relativa alla proposizione del ricorso, non risultando dalla stessa delibera alcuna indicazione sulle disposizioni della legge statale comportanti uno specifico adeguamento da parte delle leggi provinciali e su quelle oggetto di contestazione. E ciò sarebbe in palese contrasto, oltrechè con i principi generali sul giudizio di legittimità costituzionale, con l'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, che identifica l'oggetto dell'impugnativa governativa nelle "disposizioni legislative regionali e provinciali non adeguate".

 

Analogo vizio di genericità - e questo è il terzo profilo di inammissibilità - sarebbe imputabile anche al ricorso, dal quale non risulterebbe specificato l'atto impugnato, nè emergerebbero le motivazioni poste a base delle censure e le censure stesse.

 

Infine, il ricorso sarebbe inammissibile poichè, per quanto è dato di capire, le censure riguarderebbero la materia dell'organizzazione del servizio sanitario provinciale, la quale, ai sensi dell'art. 4, n. 7, dello Statuto speciale, è assegnata alla competenza (esclusiva) della Regione Trentino-Alto Adige, peraltro già esercitata, e non a quella assegnata alla Provincia, cui invece il ricorso è stato inammissibilmente indirizzato e notificato.

 

Nel merito, le censure proposte, oltretutto a titolo esemplificativo (e questo sarebbe ulteriore motivo d'inammissibilità), sarebbero infondate poichè, innanzitutto, il servizio sanitario provinciale è parte integrante del servizio sanitario regionale; e, poi, perchè sulla base della legislazione primaria regionale la Provincia può, e non deve, istituire le unità sanitarie locali in aziende ospedaliere;

 

inoltre, perchè l'art. 4 del decreto n. 502 non può trovare applicazione nella provincia di Bolzano, non essendovi nel proprio territorio ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione; e, ancora, perchè la nuova disciplina dei beni è condizionata all'istituzione delle aziende ospedaliere, verso la quale non ha optato la Provincia; e, infine, perchè l'organismo unico per l'intero territorio provinciale esisteva già nella provincia di Bolzano prima del decreto n.502 del 1992.

 

3.- La Regione Trentino-Alto Adige ha depositato una "domanda di intervento in giudizio", chiedendo di essere messa in grado di difendere l'integrità delle proprie competenze di fronte a censure di mancato adeguamento, che, in realtà, concernono una materia attribuita alla propria competenza esclusiva. Infatti, anche se il ricorso è stato proposto contro una legge della Provincia di Bolzano, apparendo perciò inammissibile, tuttavia dovrebbe essere consentito l'intervento della Regione, poichè l'eventuale accoglimento dello stesso ricorso investirebbe anche la legislazione regionale, sulla quale poggia quella provinciale contestata.

 

4.- In prossimità dell'udienza hanno presentato memorie tanto il ricorrente quanto la resistente.

 

L'Avvocatura dello Stato contesta, in particolare, l'ammissibilità dell'intervento della Regione Trentino- Alto Adige appellandosi alla pregressa giurisprudenza costituzionale, pur riconoscendo, peraltro, la peculiarità della situazione altoatesina. Quanto alle eccezioni proposte dalla Provincia, il ricorrente osserva, innanzitutto, che il termine per ricorrere non può esser spostato per effetto della prevista possibilità di "correzioni". Riguardo, poi, alla censura di genericità, questa risulterebbe priva di valore, ove si considerasse che il Consiglio dei ministri è organo squisitamente politico, le cui deliberazioni non possono contenere indicazioni tecniche specifiche. Più in particolare, l'Avvocatura dello Stato osserva che la controparte non terrebbe conto che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, oggetto del giudizio sarebbe divenuto un comportamento di non adeguamento, e non - almeno direttamente - le singole disposizioni, sicchè non si potrebbe richiedere alla deliberazione governativa la stessa specificità che si esige per l'ipotesi del rinvio ai sensi dell'art. 127, terzo comma, della Costituzione. Del resto, avendo la Provincia resistito pertinentemente nel merito, ciò significherebbe che, quantomeno il ricorso, era sufficientemente chiaro.

 

La Provincia di Bolzano, nel ribadire nella propria memoria le eccezioni proposte e in particolare quella basata sulla genericità della delibera governativa, ricorda a favore delle proprie tesi la sentenza n. 496 del 1993 di questa Corte. Alla stessa decisione la resistente si richiama laddove la Corte ha affermato che il termine per ricorrere contro un decreto-legge decorre dalla pubblicazione della legge di conversione, poichè è a partire da quest'ultima che gli effetti prodotti divengono stabili. Secondo la Provincia, allorchè si prevede la possibilità di provvedimenti "correttivi", peraltro effettivamente adottati nelle more del giudizio, a egual ragione si dovrebbe far decorrere il predetto termine dalla pubblicazione di questi ultimi provvedimenti, poichè non avrebbe senso pretendere dalla Provincia un adeguamento a norme sta tali che lo stesso legislatore nazionale ha successivamente modificato anche nei loro principi fondamentali.

 

5.- Nel corso dell'udienza tanto il Presidente del Consiglio dei ministri, quanto la Provincia di Bolzano hanno insistito sulle posizioni espresse nelle memorie.

 

Anche la Regione Trentino-Alto Adige, autorizzata a discutere soltanto dell'ammissibilità del proprio intervento, ha ribadito la propria richiesta affermando che il ricorso governativo investe implicitamente le competenze ad essa attribuite in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri. Sospesa l'udienza, la Corte ha immediatamente deciso in camera di consiglio tale questione procedurale rigettando la richiesta con un'ordinanza letta nel corso dell'udienza stessa. La Corte ha, infatti, ritenuto che, avendo il Presidente del Consiglio dei ministri impugnato una legge della Provincia di Bolzano, spettava soltanto a quest'ultima la legittimazione a stare in giudizio, poichè, per costante giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui atto è oggetto di contestazione.

 

Considerato in diritto

 

1.- Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 97, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n.670), come attuato dall'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonchè la potestà statale di indirizzo e coordinamento), il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti della legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 gennaio 1981, n. 1 (Disciplina del servizio sanitario provinciale), per violazione dell'art.9, n.10, del citato Statuto speciale, non essendosi la Provincia adeguata nei termini di legge ai nuovi principi introdotti nella materia dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria).

 

2.- Il ricorso è inammissibile.

 

In attuazione dell'art. 97, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-alto Adige, l'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992 prevede eccezionalmente per le leggi delle Province autonome di Trento e di Bolzano e per quelle della Regione Trentino- Alto Adige un particolare sistema di adeguamento ai principi e alle norme statali costituenti limiti alla legislazione provinciale e regionale di tipo esclusivo o concorrente. Questo sistema comporta, non già l'immediata applicabilità delle ricordate norme statali nel territorio della Regione e delle Province, ma l'insorgere in capo a queste ultime, all'entrata in vigore di quelle disposizioni statali, di un obbligo di adeguamento della propria legislazione ai nuovi principi introdotti nell'ordinamento nazionale. Tale obbligo dev'essere soddisfatto, ai sensi dell'art. 2, primo comma, entro i sei mesi successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto legislativo recante i nuovi principi ovvero, nel caso che tale atto disponga diversamente, nel termine più ampio eventualmente fissato dal medesimo atto. Nel frattempo, precisa lo stesso articolo, continuano ad essere applicate le disposizioni legislative regionali o provinciali preesistenti. Nel caso che il termine di sei mesi concesso per l'adeguamento trascorra inutilmente, entro i successivi novanta giorni dalla scadenza del medesimo termine le disposizioni legislative regionali o provinciali preesistenti non adeguate possono essere impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri in via diretta davanti alla Corte costituzionale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri (art. 2, secondo e terzo comma).

 

Ai sensi dell'art. 2, quarto comma, sono sottratte a questo sistema di adeguamento - e, quindi, sono immediatamente applicabili nel territorio della Regione e delle Province - soltanto le leggi costituzionali, le leggi statali adottate nelle materie nelle quali la Regione e le Province autonome sono attributarie di delega di funzioni statali o di potestà legislativa integrativa delle disposizioni statali, nonchè le norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili. Lo stesso articolo, al quinto comma, dispone altresì che restano fermi i poteri di ordinanza amministrativa diretti a provvedere a situazioni eccezionali di necessità ed urgenza.

 

Diversamente da quel che mostra di supporre il ricorrente, non si può dubitare che nel caso in esame venga in questione il particolare sistema di adeguamento e di impugnazione appena descritto, dal momento che deve assolutamente escludersi che ricorra alcuna delle ipotesi elencate nell'art. 2, quarto comma, relative alle leggi statali di immediata applicabilità nel territorio della Regione o delle Province autonome.

 

Infatti, la legge della Provincia di Bolzano n. 1 del 1981, oggetto del ricorso esaminato, è riconducibile all'esercizio della competenza di tipo concorrente attribuita alla stessa Provincia dall'art. 9, n. 10, dello Statuto speciale ("igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera"). Non può, pertanto, fondatamente affermarsi che la legge provinciale impugnata sia stata abrogata per effetto del sopravvenire del decreto-legislativo n. 502 del 1992, considerato che non può in alcun modo ritenersi che la materia disciplinata da quella legge sia oggetto di potestà legislativa integrativa o di delega di funzioni statali.

 

3.- Contrariamente a quanto sostenuto dalla Provincia di Bolzano nella sua prima eccezione di inammissibilità, il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri introduttivo del presente giudizio è stato proposto nei termini prescritti dall'art. 2, secondo e terzo comma, del decreto legislativo n. 266 del 1992.

 

Secondo l'art. 2, primo comma, del decreto ora citato i sei mesi per adempiere l'obbligo di adeguamento iniziano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto legislativo contenente i principi e le norme costituenti limiti alla legislazione regionale o provinciale, vale a dire, con riferimento al caso di specie, dal giorno della pubblicazione del decreto legislativo n. 502 del 1992 (30 dicembre 1992). Come è stato prima ricordato, ai sensi del secondo e terzo comma del medesimo art.2, il termine per l'impugnazione diretta, da parte del Governo, delle disposizioni legislative regionali o provinciali non adeguate è di novanta giorni dalla scadenza del precedente termine semestrale. E poichè il ricorso è stato notificato a quest'ultima il 28 settembre 1993, non v 'è dubbio che siano stati rispettati i termini prescritti dal ricordato art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992.

 

Nè può ritenersi fondato l'argomento addotto dalla Provincia di Bolzano, secondo il quale - poichè l'art. 1, quarto comma, della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, stabilisce che "disposizioni correttive" dei decreti delegati emessi sulla base della stessa legge (quindi del decreto n. 502 del 1992) possono essere emanate, ovviamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal medesimo art. 1, con ulteriori decreti legislativi da adottarsi fino al 31 dicembre 1993 - è da quest'ultima data che dovrebbe iniziare a decorre il termine semestrale per l'adeguamento delle leggi regionali o provinciali.

 

In realtà, il 31 dicembre 1993 è il termine ultimo dato al Governo per l'esercizio della delega prevista dall'art. 1 della legge n. 421 del 1992 in relazione a eventuali ulteriori decreti vòlti a correggere disposizioni emanate, nell'esercizio della medesima delega, con precedenti decreti delegati. Si tratta di un'evenienza del tutto concepibile nell'ambito della delegazione legislativa, che tuttavia non può condurre a ipotizzare che i decreti soggetti a eventuali correzioni, entro i limiti temporali ultimi concessi per lo svolgimento del potere delegato, possano esser considerati per ciò stesso come atti provvisori. Al contrario, ciascun decreto legislativo delegato, una volta emanato, è un atto legislativo a sè stante, potenzialmente idoneo a produrre effetti normativi stabili nell'ordinamento giuridico, allo stesso modo di una comune legge ordinaria. Pertanto, poichè l'art.2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, prima ricordato, fa decorrere il termine semestrale di adeguamento dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei singoli atti legislativi, è dal 30 dicembre 1992, data di pubblicazione del decreto legislativo n. 502 del 1992, che deve iniziare la decorrenza della sequenza dei termini per l'impugnazione effettuata con il ricorso in esame.

 

Le argomentazioni ora svolte dimostrano la netta differenza del caso ora esaminato con quello oggetto della decisione n. 496 del 1993 di questa Corte, invocata dalla Provincia di Bolzano nella sua memoria di udienza. Allora, avendo di fronte a sè il problema della tempestività di un adeguamento delle leggi provinciali a principi posti con un decreto-legge, questa Corte ha affermato che "non si può ragionevolmente sostenere che, quando il nuovo principio limitativo delle competenze provinciali sia introdotto con un decreto-legge, il termine per l'adeguamento da parte del legislatore provinciale, ai sensi del ricordato art. 2 delle norme di attuazione, debba iniziare a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del medesimo decreto-legge. Infatti, sarebbe del tutto irragionevole pretendere che il legislatore provinciale faccia affidamento, ai fini dell'opera di adeguamento delle proprie discipline normative, su disposizioni, come quelle del decreto- legge, che sono efficaci soltanto in via provvisoria e che, per effetto dell'eventuale mancata conversione in legge, potrebbero successivamente perdere ogni efficacia sin dalla loro origine". É evidente che queste considerazioni, riferibili a un atto provvisorio e di per sè non idoneo a produrre norme stabilmente vigenti nell'ordinamento, non possono essere estese a un atto, come il decreto legislativo, al quale non sono minimamente attribuibili i predetti caratteri.

 

4.- L'inammissibilità del ricorso deriva, invece, dal fatto che, con riguardo al testo della delibera del Consiglio dei ministri posta a base del ricorso stesso, le questioni di legittimità costituzionale non risultano sufficientemente determinate, nè determinabili, nella loro sostanza.

 

Questa Corte ha recentemente ribadito (v. sent. n.496 del 1993), in conformità a una giurisprudenza costante, che, collocandosi in un quadro connotato dal carattere tassativo delle competenze di ordine costituzionale, la deliberazione del Consiglio dei ministri, da adottare in previsione del ricorso di legittimità costituzionale nei confronti di leggi regionali o provinciali, ha il suo fondamento in un'esigenza, non di natura formale, ma di sostanza, connessa all'importanza dell'atto di impugnativa della legge e alla gravità dei suoi possibili effetti di natura costituzionale. La stessa Corte ha, anzi, precisato nella medesima sentenza che "trattandosi di una decisione dell'organo costituzionale investito della direzione politica nazionale, al quale nella specie spetta, in rappresentanza dell'unità dell'ordinamento statale, il potere di sollecitare la reintegrazione dell'ordine costituzionale che si assume leso da una legge regionale (o provinciale), la deliberazione del Consiglio dei ministri comporta una scelta di politica istituzionale diretta a prefigurare, quantomeno nelle sue linee essenziali, la violazione ipotizzata, al fine di delimitare con sufficiente chiarezza l'oggetto della questione che si intende sollevare e che verrà definita nei suoi termini di legge nel successivo ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso l'indicazione delle disposizioni legislative sospettate d'incostituzionalità e delle disposizioni costituzionali che si assumono violate (art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

 

Se si applicano questi principi al caso di specie, risulta che la delibera del Consiglio dei ministri posta a base del ricorso introduttivo del presente giudizio omette gli elementi minimi in base ai quali sia possibile determinare con sufficiente chiarezza l'oggetto della questione che si intendeva sollevare.

 

Infatti, dall'estratto conforme al verbale, depositato in giudizio, risulta che il Consiglio dei ministri, in data 24 settembre 1993, ha approvato la "determinazione di promuovere ricorso per legittimità costituzionale avverso la legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 gennaio 1981, n. 1, recante disciplina del servizio sanitario provinciale". É agevole osservare che, a differenza del caso deciso con la sentenza n. 496 del 1993 di questa Corte, nella delibera appena citata manca del tutto qualsiasi riferimento al parametro costituzionale o, più precisamente, alle disposizioni di legge statale contenenti i principi o le norme cui occorreva adeguare la legislazione provinciale contestata. Inoltre, non si rivela sufficientemente chiara neppure l'indicazione dell'oggetto dell'impugnazione, sia perchè la legge provinciale n. 1 del 1981 consta di molteplici articoli dal contenuto assai diverso fra loro (ripartizione delle funzioni tra Provincia e comuni, organizzazione dei servizi gestiti dalla provincia e di quelli gestiti dalle Unità sanitarie locali, procedure di programmazione, prestazioni sanitarie e livelli di assistenza, etc.), sia perchè la stessa legge è stata sottoposta a numerose modificazioni succedutesi in un arco di tempo oscillante fra il 1982 e il 1993. In altri termini, sotto il profilo da ultimo accennato, la semplice indicazione della legge provinciale "non adeguata" non rende sufficientemente determinabile nei suoi elementi essenziali l'oggetto della questione di legittimità costituzionale che si era deciso di sollevare in sede di Consiglio dei ministri.

 

Questa conclusione non si basa su una pretesa equiparazione dei requisiti di determinatezza richiesti per la delibera del Consiglio dei ministri susseguente al rinvio della legge regionale ai sensi dell'art.127, terzo e quarto comma, della Costituzione (o delle corrispondenti norme contenute in altri Statuti speciali). Come ha osservato l'Avvocatura dello Stato, quest'ultima ipotesi è particolarmente connotata dall'inserimento della promozione della questione di costituzionalità nell'ambito di un procedimento di formazione di una determinata legge regionale e, pertanto, comporta una puntuale definizione dei termini del giudizio in relazione alle singole disposizioni che si intendono censurare. Tuttavia, la particolare disciplina dell'impugnazione delle leggi delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino- Alto Adige prevista dall'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992 non modifica - nè potrebbe modificare - il principio secondo il quale il giudizio di legittimità costituzionale promosso direttamente dallo Stato o dalle regioni (o dalle province autonome) è un giudizio basato sulla domanda o, più propriamente, in via di azione. Pertanto, se pure in modo sintetico, la deliberazione del Consiglio dei ministri volta a promuovere il giudizio di costituzionalità nei modi previsti dal citato art. 2 deve indicare, oltre alla legge regolante la materia di competenza delle province autonome o della Regione Trentino-Alto Adige non sottoposta al dovuto adeguamento, le disposizioni statali innovatrici comportanti la predetta attività legislativa di adeguamento.

 

In conseguenza di ciò non può riconoscersi fondamento all'osservazione formulata dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale, a seguito dell'entrata in vigore delle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige contenute nell'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale delle leggi regionali o provinciali "non adeguate" sarebbe divenuto, più propriamente, il comportamento omissivo tenuto dal legislatore regionale o provinciale. Infatti, per quanto sia indubitabile che l'individuazione dell'oggetto dell'impugnazione comporti una maggiore elasticità nel caso in cui questo consiste nelle "disposizioni legislative regionali o provinciali non adeguate", per usare l'espressa dizione contenuta nell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo n. 266 del 1992, tuttavia ciò non può condurre fino al punto di ritenere che, allo stesso modo del conflitto di attribuzione, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale possa essere dato da un comportamento. Sulla base dei principi costituzionali posti a base di tale giudizio, puntualmente svolti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il controllo di legittimità costituzionale di competenza di questa Corte non può avere ad oggetto altro che atti legislativi e le disposizioni normative in essi contenute, tanto se il giudizio è in via incidentale, quanto se è in via principale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 gennaio 1981 , n. 1 (Disciplina del servizio sanitario provinciale), sollevata, per violazione dell'art. 9, n. 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in relazione al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, con il ricorso indicato in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/04/94.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Antonio BALDASSARRE, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 05/05/94.