Ordinanza n. 323 del 2010

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ORDINANZA N. 323

ANNO 2010

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo                        DE SIERVO                   Presidente

- Paolo                      MADDALENA                Giudice

- Alfonso                  QUARANTA                        "

- Franco                    GALLO                                 "

- Luigi                      MAZZELLA                         "

- Sabino                    CASSESE                              "

- Maria Rita              SAULLE                                "

- Giuseppe                TESAURO                             "

- Paolo Maria            NAPOLITANO                     "

- Giuseppe                FRIGO                                   "

- Alessandro             CRISCUOLO                        "

- Paolo                      GROSSI                                 "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 27 della legge della Regione Liguria del 25 novembre 2009, n. 57, recante «Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale) e ad altre disposizioni regionali in materia sanitaria» promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 22 gennaio 2010, depositato in cancelleria il 2 febbraio 2010 ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2010.

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 2010 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 22 gennaio 2010 e depositato il successivo 2 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto, in riferimento agli articoli 3, 41 e 117, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 27 della legge della Regione Liguria del 25 novembre 2009, n. 57, recante «Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale) e ad altre disposizioni regionali in materia sanitaria»;

che la legge regionale censurata ha apportato modifiche alla legge della Regione Liguria 7 dicembre 2006, n. 417 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale);

che, in particolare, la norma impugnata è venuta ad integrare l’art. 2 della legge della Regione Liguria 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del D.P.R. 14 gennaio 1997), prevedendo l’aggiunta, dopo il comma 6, di due ulteriori commi, vale a dire, il comma 6-bis e il comma 6-ter;

che il comma 6-bis prevede che «In attesa dell’emanazione dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 8-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche ed integrazioni, gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie condotte da sanitari in forma singola ed associata non necessitano dell’autorizzazione prevista dalla presente legge»;

che il successivo comma 6-ter stabilisce che «L’esercizio degli studi di cui al comma 6-bis è regolato dai principi contenuti nel decreto del Ministro della Sanità 28 settembre 1990 (Norma di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie e assistenziali pubbliche e private) e dalle norme in materia di igiene e sanità pubblica e di sicurezza»;

che, pertanto, l’art. 27 della legge della Regione Liguria n. 57 del 2009, introducendo gli innanzi citati commi nella legge regionale della Liguria n. 20 del 1999, finisce, secondo l’Avvocatura dello Stato, con l’escludere dal regime dell’autorizzazione gli studi medici privati e odontoiatrici, nonché di altre professioni sanitarie, discostandosi (differentemente da quanto precedentemente previsto dall’art. 2 della citata legge regionale n. 20 del 1999) dagli artt. 8 e 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421);

che, infatti, le sopra citate norme statali (norme espressive di principi fondamentali, secondo quanto stabilito dall’art. 19 dello stesso d.lgs. n. 502 del 1992), prevedono che tutti gli studi medici e odontoiatrici, per la peculiarità dell’attività posta in essere e nel caso che debbano essere erogate «prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche di particolare complessità che comportino un rischio per la sicurezza del paziente», devono essere autorizzati previa verifica del possesso dei requisiti fissati con il d.P.R. 14 gennaio 1997, recante «Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

che, conseguentemente, secondo il ricorrente, la disposizione regionale censurata eccederebbe la competenza concorrente attribuita alla Regione in materia di tutela della salute dall’art. 117, terzo comma, Cost.;

che l’Avvocatura sottolinea, altresì, come questa Corte abbia affermato (sentenza n. 371 del 2008) che «l’organizzazione sanitaria cui può ricondursi la regolamentazione dell’assetto organizzativo e gestorio degli enti preposti alla erogazione delle prestazioni – è parte integrante della “materia” costituita dalla “tutela della salute”, di cui al terzo comma, del citato art. 117 Cost.; che, pertanto, in tale ambito la legislazione regionale deve svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal legislatore statale, ritenuti tuttora vincolati anche in questa fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema di ripartizione delle competenze legislative (sentenza n. 120 del 2005)»;

che la difesa erariale precisa, anche, come la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 354 del 1994) abbia ritenuto che «i principi concernenti l’organizzazione e la disciplina della struttura del servizio sanitario nazionale costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale tanto che anche le disposizioni regolamentari di dettaglio, che accompagnano dette norme fondamentali, possono vincolare l’esercizio delle competenze regionali, ove siano legate ai principi stessi da un rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione»;

che, in conclusione, poiché i richiamati artt. 8 e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (norme di principio e non di dettaglio) impongono agli studi medici, pubblici e privati, il rispetto del principio fondamentale dell’autorizzazione da parte delle Regioni nel cui territorio essi operino – al fine di assicurare livelli essenziali di sicurezza e di qualità delle prestazioni in ambiti nei quali il possesso della dotazione strumentale e la sua corretta gestione e manutenzione assume preminente interesse per assicurare l’idoneità e la sicurezza delle cure – l’art. 27 della legge della Regione Liguria n. 57 del 2009 sarebbe costituzionalmente illegittimo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.;

che, inoltre, ad avviso del ricorrente, la norma censurata sarebbe in contrasto anche con gli artt. 3 e 41 Cost.;

che, infatti, la disposizione regionale impugnata violerebbe l’art. 3 Cost., poiché la stessa – non consentendo alcun tipo di controllo preventivo ai fini dell’apertura degli studi medici ed odontoiatrici – verrebbe a creare una disparità di trattamento fra i sanitari che operano nella Regione Liguria e quelli che svolgono le medesime attività nelle altre Regioni italiane;

che, sempre secondo il ricorrente, la suddetta norma contrasterebbe anche con il dettato dell’art. 41 Cost., in quanto essa permetterebbe «l’esercizio di professioni sanitarie complesse o che comportino rischi per la salute del paziente senza che venga preventivamente verificata la sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti dal legislatore statale per la struttura ove tali prestazioni vengano erogate», in tal modo eludendo «i requisiti minimi» di tutela imposti dal legislatore statale per l’esercizio dell’iniziativa privata nell’ambito dell’assistenza sanitaria, quali possono essere considerati il regime dell’autorizzazione e le altre prescrizioni ad esso connesse e stabilite dalla legislazione nazionale;

che la Regione Liguria non si è costituita in giudizio;

che, con atto notificato a controparte in data 28 maggio 2010 e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 3 giugno successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, giusta deliberazione governativa del 30 marzo 2010, ha dichiarato di rinunciare al presente ricorso in quanto la Regione Liguria, con legge 15 febbraio 2010, n. 2 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale), art. 2, ha abrogato la norma impugnata.

Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (ex plurimis: ordinanze n. 206 e n. 158 del 2010).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2010.