ORDINANZA N. 277
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promosso dalla Corte dei conti – terza sezione centrale d’appello, nei procedimenti riuniti vertenti tra il Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale per la Regione Calabria e G.S. ed altro, con ordinanza del 24 marzo 2009, iscritta al n. 182 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2009.
Visti l’atto di costituzione di G.S. ed altro nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 6 luglio 2010 il Giudice relatore Paolo Maddalena;
uditi l’avvocato Antonino Murmura per G.S. ed altro e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che la Corte dei conti, sezione terza centrale d’appello, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede l’applicazione dell’istituto della definizione agevolata anche a coloro la cui sentenza di assoluzione in primo grado sia stata riformata in appello, a seguito dell’accoglimento del gravame interposto dal pubblico ministero;
che, in punto di descrizione della fattispecie, il giudice a quo riferisce che la sezione giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei conti, con sentenza in data 14 maggio 2005, ha mandato assolti V.R., assessore ai lavori pubblici del Comune di San Calogero, ed il responsabile dell’ufficio tecnico comunale, S.G., essendo stata, nei loro confronti, esclusa la violazione di obblighi di servizio quanto alla vigilanza sulla esecuzione dei singoli adempimenti connessi a una procedura acquisitiva per pubblica utilità; rileva ancora che, avverso tale pronuncia, il pubblico ministero ha proposto appello, chiedendo la condanna dei convenuti assolti in primo grado, mentre il R. ed il G. hanno chiesto la conferma della pronuncia assolutoria;
che le norme denunciate prevedono, con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge, che i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede d’impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per certo del danno quantificato nella sentenza; che la sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento; che il giudizio di appello s’intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello;
che, quanto alla rilevanza del dubbio di costituzionalità, il giudice a quo ne motiva la sussistenza, affermando che i convenuti «erano stati assolti in primo grado ed ora l’appello principale della parte pubblica ne chiede una condanna che verrebbe eventualmente pronunciata per la prima volta in questo secondo grado del giudizio»;
che, in punto di non manifesta infondatezza della questione, la Corte dei conti osserva che le disposizioni denunciate si propongono di “far cassa”, vale a dire di far conseguire alle pubbliche amministrazioni con immediatezza i proventi derivanti dalle sentenze contabili di condanna pronunciate a loro favore, cui si aggiunge l’esigenza di porre sia pur parziale rimedio all’asserita esigua percentuale di realizzazioni di crediti erariali derivanti da tali sentenze: come ricorda la sentenza n. 242 del 2008 della Corte costituzionale, «la ratio delle norme in esame è soltanto quella di ottenere un’accelerazione del processo, nonché un rapido incameramento da parte dell’Erario almeno delle somme di minore entità e non quello di configurare una ipotesi di condono»;
che, secondo il giudice rimettente, rimane «difficilmente comprensibile come un soggetto la cui responsabilità sia apparsa con minore evidenza non possa giovarsi di una normativa di favore, ma ciò possa invece fare un soggetto ritenuto colpevole sin dal primo grado del giudizio»: infatti «in quest’ultimo caso il pubblico ministero contabile, avendo realizzato la propria pretesa, non potrà proporre appello, ma nel primo [caso], non avendo conseguito successo, potrà insistere nella sua domanda» e, «se dovesse conseguire il risarcimento in extremis», lo otterrebbe «definitivamente ed incondizionatamente, a differenza di quanto sarebbe avvenuto in primo grado, dove il risarcimento immediatamente conseguito sarebbe stato esposto al concreto rischio di una diminuzione»;
che vi sarebbe una violazione del principio di eguaglianza e di parità processuale delle parti, giacché, a parità di condizioni, un soggetto condannato in primo grado potrebbe avvalersi del beneficio, mentre un altro si vedrebbe sottratta tale facoltà soltanto perché la pretesa della parte pubblica ha trovato soddisfazione nel secondo grado del giudizio;
che sarebbe violato anche il principio di ragionevolezza, poiché l’esigenza di un rapido incameramento da parte dell’Erario permarrebbe anche in caso di condanna solo nel grado di appello, perché anche in tal caso l’acquisizione nel processo e prima della sua definizione di una parte delle somme porrebbe rimedio alle lungaggini ad ai rischi connessi all’esecuzione delle sentenze contabili, consentendo una pronta e sicura, pur se parziale, riscossione;
che, secondo la Corte dei conti, non potrebbe negarsi alla parte privata la possibilità di richiedere di avvalersi della procedura in esame perché la pronuncia di condanna è intervenuta solo in appello: le norme impugnate violerebbero pertanto l’art. 24 Cost., perché il soccombente solo in secondo grado sarebbe espropriato dell’accesso alla procedura agevolata;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità e, comunque, per la non fondatezza della questione;
che la difesa erariale ricorda che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 183 e n. 184 del 2007; ordinanza n. 392 del 2007), le norme di cui all’art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge n. 266 del 2005 non comportano alcuna deroga al sistema della responsabilità amministrativa, ma hanno una finalità di accelerazione dei relativi giudizi e di garanzia dell’incameramento certo e immediato della quota di risarcimento dovuto, si muovono all’interno della discrezionalità decisionale spettante al giudice contabile e non producono alcun ingiustificato ed automatico meccanismo premiale, in quanto l’operatività di esse presuppone una valutazione di merito del giudice contabile sul fatto che l’esigenza di giustizia possa ritenersi soddisfatta a mezzo della procedura accelerata, sicché alla definizione in appello non può accedersi in presenza di dolo del condannato o di particolare gravità della condotta; inoltre, la riduzione fino al trenta per cento della condanna di primo grado non è automatica, ma scaturisce unicamente da un esame della Corte dei conti in sede camerale, condotto in base al normale potere del giudice contabile di determinare equitativamente quanta parte del danno accertato debba essere addossato al convenuto (sentenza n. 242 del 2008);
che, secondo l’Avvocatura, non saremmo in presenza di situazioni uguali trattate in modo diverso o di situazioni omogenee o assimilabili fra loro, ma di situazioni differenti che giustificano una distinta disciplina: in un caso (condanna in primo grado) c’è una determinazione del debito risarcitorio da parte del giudice contabile, sicché, muovendosi all’interno del perimetro della sua discrezionalità decisionale, il giudice d’appello potrà valutare se accogliere l’istanza di definizione agevolata, consentendo di soddisfare sia l’esigenza di giustizia, di accelerare i tempi di definizione del giudizio e di garantire il soddisfacimento del credito erariale con l’incameramento certo e immediato della percentuale ritenuta congrua del giudice d’appello stesso; nell’altro caso (assoluzione in primo grado) manca l’elemento fondamentale e imprescindibile della determinazione del debito risarcitorio da parte del giudice di primo grado e non si realizza neanche l’altro indefettibile presupposto dell’accelerazione del grado di giudizio d’appello e dell’effetto deflattivo del contenzioso, che dovrebbe, invece, svolgersi compiutamente proprio per quantificare l’intero danno subito dall’Amministrazione;
che, ad avviso della difesa erariale, le disposizioni impugnate sono coerenti, non contraddittorie e non contrarie al principio di ragionevolezza: il giudice rimettente finirebbe per chiedere alla Corte costituzionale di “scrivere” una nuova e diversa norma, che dovrebbe avere anche presupposti diversi sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo, e di compiere valutazioni di opportunità riservate alla competenza esclusiva del legislatore;
che nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti S.G. e V.R., i quali hanno concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale dei commi 231, 232 e 233 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, instando, in subordine, per «la possibilità di una decisione additiva che consenta, su esplicita istanza dell’interessato successiva alla pronuncia di accoglimento totale o parziale dell’appello», «di ottenere il beneficio previsto»;
che, secondo la difesa delle parti private, la limitazione al solo condannato in prima sede del beneficio riduttivo della sanzione violerebbe lo spirito della Costituzione, poiché non solo derogherebbe alla norma generale della parità tra le parti nel processo, ma vulnererebbe canoni di logica, di senso comune e di ragionevolezza in ordine alla parità di trattamento rispetto alla giurisdizione: le norme denunciate, quindi, introdurrebbero una “pesante arbitrarietà”, realizzando un regime differenziato, e senza un interesse apprezzabile determinerebbero una discriminazione nei confronti dell’assolto in primo grado.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale investe l’art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), il quale stabilisce, con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge, che i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede d’impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per certo del danno quantificato nella sentenza (comma 231); che la sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento (comma 232); che il giudizio di appello s’intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello (comma 233);
che la disposizione è impugnata nella parte in cui non prevede l’applicazione dell’istituto della definizione agevolata a coloro la cui sentenza di assoluzione in primo grado sia stata riformata in appello, a seguito dell’accoglimento del gravame interposto dal pubblico ministero;
che, ad avviso della Corte dei conti, sarebbero violati gli artt. 3 e 97 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, risultando privo di logica e di giustificazione che un soggetto la cui responsabilità sia apparsa con minore evidenza non possa giovarsi di una normativa di favore, ma ciò possa invece fare un soggetto ritenuto colpevole sin dal primo grado del giudizio; tanto più che l’esigenza di un rapido incameramento da parte dell’Erario almeno delle somme di minore entità permarrebbe anche in relazione alle somme dedotte in condanna solo nel grado di appello, giacché anche in tal caso l’acquisizione nel processo e prima della sua definizione di una parte delle somme predette porrebbe rimedio alle lungaggini ad ai rischi connessi all’esecuzione delle sentenze contabili, consentendo un pronta e sicura, pur se parziale, riscossione;
che, inoltre, ad avviso del rimettente, la mancata applicazione della definizione agevolata ai condannati in appello contrasterebbe con gli artt. 3 e 111 Cost., sotto il profilo del principio di eguaglianza e di parità processuale delle parti, giacché un soggetto condannato in primo grado potrebbe avvalersi del beneficio, mentre un altro si vedrebbe sottratta tale facoltà perché la pretesa della parte pubblica ha trovato soddisfazione solo nel secondo grado del giudizio;
che, infine, sarebbe violato l’art. 24 Cost., perché il soccombente solo in secondo grado sarebbe espropriato dell’accesso alla procedura agevolata;
che il petitum avanzato dal giudice rimettente riguarda la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata nella parte in cui non consente l’accesso all’istituto della definizione agevolata anche a coloro la cui sentenza di assoluzione in primo grado sia stata riformata in appello, a seguito dell’accoglimento dell’impugnazione proposta dal pubblico ministero;
che si tratta di questione che, avuto riguardo al procedimento principale, si presenta come astratta e prematura;
che il giudice del gravame non ha valutato se l’impugnazione appaia, almeno prima facie, non infondata;
che, difettando il presupposto prefigurato dal petitum (accertamento in appello della responsabilità dei convenuti, destinatari di una pronuncia di assoluzione in primo grado), manca la rilevanza attuale della questione per la definizione del giudizio a quo (cfr. sentenza n. 317 del 2009; ordinanze n. 77, n. 39 e n. 3 del 2009);
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti, terza sezione centrale d’appello, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2010.