ORDINANZA N. 39
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 198, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e dell’art. 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza del 12 novembre 2007 dal Giudice di pace di Genova nel procedimento civile vertente tra Forniture per pasticceria di Barbieri Rosanna & C. s.a.s. e il Comune di Genova, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 17 dicembre 2008 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;
Ritenuto che il Giudice di Pace di Genova, con ordinanza emessa il 12 novembre 2007, nel corso di giudizio promosso da Forniture per pasticceria di Barbieri Rossana & C. s.a.s. contro il Comune di Genova, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 198, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione, e dell’art. 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in riferimento ai medesimi parametri;
che, secondo il giudice a quo, la questione di legittimità costituzionale è rilevante pur se gli illeciti configurati dalla norma non siano ancora, o non ancora interamente, posti a conoscenza del destinatario, e non è manifestamente infondata, nell’impossibilità di adottare un’interpretazione adeguatrice;
che il rimettente rileva che la società ricorrente è stata «contravvenuta» più di una volta per la violazione del divieto di circolazione in zona a traffico limitato, e che la stessa ha effettuato molteplici transiti lungo una stessa via, «venendo a conoscenza dell’elevata contravvenzione, solo, all’esito della notificazione, per la prima volta, del relativo verbale di constatazione di violazione»;
che, in relazione ai fatti di causa, «allo stato non è dato sapere il numero di violazioni al Codice stradale, di cui è, ineluttabilmente, destinatario l’amministrato, esposto, com’è prevedibile, all’incombente di far fronte alle relative conseguenze, con aggravio e maggiore spesa»;
che il sistema sanzionatorio previsto dall’art. 198, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, per il divieto di accesso nelle zone a traffico limitato, secondo cui ad ogni violazione corrisponde una sanzione, si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza, anche perché nel sistema tributario si sono introdotti i principi del concorso materiale delle violazioni e delle violazioni continuate, secondo la formula dell’art. 81 del codice penale, con il risultato di mitigare l’applicazione del cumulo materiale;
che l’art. 2 Cost., raccordato all’art. 3, secondo comma, Cost., mira al superamento di sperequazioni suscettibili di ostacolare il pieno sviluppo della personalità, mentre la norma denunciata «arreca un nocumento al corpus della persona, costituzionalmente protetto»;
che l’art. 3 Cost. non giustifica disparità di trattamento in assenza di peculiarità della fattispecie;
che l’art. 8 della legge n. 689 del 1981 accoglie il criterio del concorso materiale e della continuazione in tema di violazioni di previdenza e assistenza obbligatorie, mitigando la pena in ossequio ai principi di afflittività, dissuasione, retribuzione, con la conseguenza che non vi sarebbero ragioni per non applicare gli stessi principi alle violazioni al Codice stradale, incorrendosi, in caso contrario, in una violazione dell’art. 2 Cost., che in quanto “norma aperta”, richiederebbe il “riempimento”, e non l’esclusione dei diritti; nonché dell’art. 3 Cost., per il trattamento differenziato di situazioni analoghe;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione sollevata.
Considerato che il Giudice di pace di Genova dubita della legittimità costituzionale dell’art. 198, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che, nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione, per contrasto con gli artt. 2 e 3, secondo comma, della Costituzione, così determinando irragionevole sperequazione e arrecando nocumento alla personalità; nonché dell’art. 8, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), là dove non prevede che gli autori di più violazioni, anche in tempi diversi, al Codice della strada, in attuazione del medesimo disegno criminoso, soggiacciano alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, per violazione degli artt. 2 e 3 Cost., conseguente alla mancata applicazione in favore del cittadino di una norma di protezione ed alla irragionevole differenziazione di situazioni analoghe;
che dall’esame dell’ordinanza di rimessione non emergono gli esatti termini degli illeciti amministrativi di cui si tratta, con particolare riguardo al numero e ai tempi, malgrado la rilevanza di tali circostanze, ove si tenga conto, anche alla luce dell’ordinanza di questa Corte n. 14 del 2007, della necessità di accertare se nella specie siano effettivamente configurabili più violazioni, o, viceversa, una sola violazione pur se oggetto di più di un accertamento;
che ciò determina la manifesta inammissibilità della questione per insufficiente descrizione della fattispecie (ordinanze n. 398 e n. 49 del 2008, n. 421 del 2007);
che, sotto altro profilo, la questione sollevata è manifestamente inammissibile per essere la stessa astratta, ipotetica, o almeno prematura, dal momento che, alla stregua della descrizione fornita, risulta che il contravventore abbia ricevuto una sola notifica, relativa alla prima di quelle che ritiene essere una serie di violazioni al divieto di accesso alla zona a traffico limitato, anche se allo stato «non è dato sapere il numero di violazioni al Codice stradale», senza che vi siano elementi obiettivi per ritenere che il contravventore verrà sanzionato per una serie di ulteriori violazioni, e con quale criterio (sentenza n. 66 del 2005; ordinanze n. 398 del 2008, nn. 311 e 56 del 2007).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 198, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e dell’art. 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Genova con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2009.