ORDINANZA N. 111
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Ugo DE SIERVO Presidente
- Paolo MADDALENA Giudice
- Alfio FINOCCHIARO ''
- Alfonso QUARANTA ''
- Franco GALLO ''
- Luigi MAZZELLA ''
- Gaetano SILVESTRI ''
- Sabino CASSESE ''
- Maria Rita SAULLE ''
- Giuseppe TESAURO ''
- Paolo Maria NAPOLITANO ''
- Giuseppe FRIGO ''
- Alessandro CRISCUOLO ''
- Paolo GROSSI ''
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), in combinato disposto con l’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), modificato dall’art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), in relazione all’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) e alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), promosso dal Tribunale di Pistoia nel procedimento vertente tra P.M. e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed altri con ordinanza del 22 maggio 2008, iscritta al n. 170 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2009.
Visto l’atto di costituzione dell’INPS;
udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2010 il Giudice relatore Paolo Grossi.
Ritenuto che il Tribunale di Pistoia, con ordinanza del 22 maggio 2008, ha sollevato, in riferimento agli artt. 117, primo comma, 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) e dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), in relazione all’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) ed alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), nella parte in cui tale complesso normativo prevede la necessità del possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale affinché gli stranieri inabili civili possano fruire della pensione di inabilità e dell’assegno di accompagnamento;
che il Tribunale rimettente ha premesso, in fatto, di essere stato investito a seguito di ricorso promosso da una cittadina extracomunitaria nei confronti dell’INPS e del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità e della indennità di accompagnamento e che, alla stregua delle risultanze processuali, l’unico ostacolo che si frappone all’accoglimento della domanda è il mancato possesso, da parte della ricorrente, della carta di soggiorno, secondo quanto prescrive l’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000;
che, a parere del giudice a quo, la disciplina censurata contrasterebbe con l’art. 117, primo comma, Cost., in quanto, discriminando gli stranieri invalidi legittimamente residenti nel nostro Paese rispetto ai cittadini italiani parimenti invalidi, violerebbe il principio sancito dall’art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché dall’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952;
che risulterebbe vulnerato anche l’art. 2 Cost., giacché sarebbero compromessi i diritti inviolabili dell’uomo e l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale, dovendosi annoverare in tale sfera di protezione «il diritto alla salute e alla assistenza sociale quale strumento per assicurare la tutela ai soggetti privi di reddito e menomati nella propria integrità fisica»;
che, infine, sarebbe violato anche l’art. 3 della medesima Carta, sia perché i lavoratori stranieri invalidi risulterebbero discriminati attraverso la previsione del requisito del reddito, sia perché la disciplina impugnata sarebbe irrazionale, in quanto, mentre la legge n. 118 del 1971 prevede che per fruire della pensione di inabilità non sia superato un certo limite di reddito, nel caso dello straniero – in contrasto con la ratio dell’istituto – si richiede, al contrario, un reddito minimo;
che nel giudizio si è costituito l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che ha chiesto dichiararsi inammissibile la questione, essendo state le norme censurate già dichiarate costituzionalmente illegittime, in parte qua, con le sentenze n. 11 del 2009 e n. 306 del 2008.
Considerato che il Tribunale di Pistoia solleva, in riferimento agli artt. 117, primo comma, 2 e 3 Cost., questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) ed alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), nella parte in cui tale disciplina prevede la necessità del possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale affinché gli stranieri inabili civili possano fruire della pensione di inabilità e dell’assegno di accompagnamento;
che, successivamente alla pronuncia della ordinanza di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 306 del 2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei richiamati art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 e art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 – come modificato dall’art. 9, comma 1, della legge n. 189 del 2002 e poi sostituito dall’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) – nella parte in cui escludono che l’indennità di accompagnamento, di cui all’art. 1 della legge n. 18 del 1980, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del citato d.lgs. n. 3 del 2007, per i permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
che questa Corte, con la successiva sentenza n. 11 del 2009, ha esteso i richiamati dicta anche alla pensione di inabilità, dichiarando la illegittimità costituzionale dei medesimi artt. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, e 9, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, come successivamente modificato, nella parte in cui appunto escludono che la pensione di inabilità di cui all’art. 12 della legge n. 118 del 1971 possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del d.lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
che, per effetto delle indicate pronunce, le disposizioni oggetto di impugnativa sono state espunte dall’ordinamento, proprio nella parte attinta dal dubbio di costituzionalità, facendo, dunque, venire meno l’oggetto della questione sollevata dal Tribunale rimettente, con la conseguenza che la questione risulta manifestamente inammissibile (ordinanza n. 17 del 2009).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), e dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) ed alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), sollevata in riferimento agli artt. 117, primo comma, 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Pistoia con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2010.