Ordinanza n. 41 del 2010

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ORDINANZA N. 41

ANNO 2010

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco                 AMIRANTE                         Presidente

- Ugo                           DE SIERVO                           Giudice

- Paolo                        MADDALENA                              ”

- Alfio                          FINOCCHIARO                           ”

- Alfonso                     QUARANTA                                 ”

- Franco                      GALLO                                         ”

- Luigi                          MAZZELLA                         ”

- Gaetano                    SILVESTRI                                   ”

- Sabino                       CASSESE                                      ”

- Maria Rita                 SAULLE                                        ”

- Giuseppe                   TESAURO                                     ”

- Paolo Maria              NAPOLITANO                             ”

- Giuseppe                   FRIGO                                           ”

- Alessandro                CRISCUOLO                                ”

- Paolo                        GROSSI                                        ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 5 agosto 2008 (Doc. IV-quater, n. 4), relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri nei confronti del dott. Henry John Woodcock, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con ricorso notificato il 26 maggio 2009, depositato in cancelleria il 14 agosto 2009 ed iscritto al n. 21 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di merito.

Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;

udito nell’udienza pubblica del 15 dicembre 2009 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;

udito l’avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, con ricorso del 22 ottobre 2008, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in ordine alla deliberazione del 5 agosto 2008 (Doc. IV-quater, n. 4), con la quale la Camera dei deputati ha affermato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale a carico dell’allora deputato Maurizio Gasparri, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e sono pertanto insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il giudice ricorrente riferisce che il procedimento pendente davanti a sé vede il senatore Gasparri imputato del suddetto reato commesso ai danni del dott. Henry John Woodcock, sostituto procuratore presso il Tribunale di Potenza, il quale ha proposto querela ritenendo che la sua reputazione fosse stata offesa da un’intervista pubblicata il 17 giugno 2006 dal quotidiano “Corriere della Sera”;

che, in particolare, l’imputato nel corso della indicata intervista affermava che: «Mancano solo Maradona e Gatto Silvestro (...). Ma sì, ogni volta questo signore nelle inchieste mette un po’ di tutto, nomi famosi mescolati con abilità pur di conquistare le prime pagine. Woodcock contro il resto del mondo, una volta questi film li faceva la Titanus, tipo Totò contro Maciste ... Woodcock è la prova vivente della necessità di reintrodurre i test psicoattitudinali per chi vuole diventare magistrato»;

che, secondo il ricorrente, non vi sarebbe alcun atto tipico della funzione parlamentare riferibile al deputato, utile per poter ritenere sussistere tra essa e le dichiarazioni sopra riportate quel “nesso funzionale” ritenuto, dalla giurisprudenza costituzionale, presupposto indefettibile per l’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il ricorrente, pertanto, conclude chiedendo l’annullamento della citata delibera di insindacabilità;

che il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 147 dell’8 maggio 2009, con la quale è stata disposta, a cura del ricorrente, la notifica alla Camera dei deputati del ricorso introduttivo del giudizio e dell’ordinanza stessa entro il termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione e il successivo loro deposito nella cancelleria di questa Corte, con la prova dell’avvenuta notifica, entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che il ricorso, unitamente alla suddetta ordinanza, è stato notificato il 26 maggio 2009 e depositato il successivo 14 agosto 2009;

che, con memoria del 13 luglio 2009, si è costituita la Camera dei deputati eccependo la improcedibilità del conflitto, in quanto al momento della propria costituzione in giudizio il ricorso risulta notificato (il 26 maggio 2009), ma non ancora depositato, con la conseguente violazione del termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dall’ultima notificazione, previsto per il suddetto deposito dalle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che la difesa della Camera dei deputati ritiene, poi, il conflitto inammissibile in quanto il ricorrente, da un lato, non ha accertato se i fatti contestati all’imputato sono realmente accaduti rendendo così impossibile la verifica della sussistenza del nesso funzionale; dall’altro, si è limitato a contestare quanto riportato nella Relazione della Giunta per le autorizzazioni senza indicare e, successivamente, valutare gli atti tipici della funzione parlamentare compiuti dall’imputato;

che la difesa della Camera ritiene, comunque, il conflitto non fondato in quanto le dichiarazioni rese extra moenia dall’imputato sono espressione del diritto di critica verso l’operato del dott. Woodcock che è stato anche oggetto di numerosi atti di sindacato ispettivo (interrogazioni e interpellanze) posti in essere da diversi onorevoli.

Considerato che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in riferimento alla deliberazione del 5 agosto 2008 (Doc. IV-quater, n. 4), secondo la quale le affermazioni rese dall’allora deputato Maurizio Gasparri nei confronti del dott. Henry John Woodcock, contenute in un’intervista pubblicata su un quotidiano il 17 giugno 2006, concernono opinioni espresse dal medesimo deputato nell’esercizio delle sue funzioni di parlamentare;

che la Camera dei deputati ha eccepito l’improcedibilità del conflitto per l’inosservanza, da parte del giudice ricorrente, del termine perentorio di trenta giorni dall’ultima notificazione fissato, dall’ordinanza n. 147 del 2009 che ha ammesso il conflitto, per il deposito - presso la cancelleria di questa Corte - del ricorso e dell’ordinanza, con la prova della loro notificazione;

che l’eccezione è fondata;

che l’art. 24 della delibera del 7 ottobre 2008 (Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) prevede che il ricorso dichiarato ammissibile, con la prova delle notificazioni eseguite a norma dell’art. 37, comma quarto, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) «è depositato nella cancelleria della Corte entro il termine perentorio di trenta giorni dall’ultima notificazione»;

che il ricorrente ha notificato il 26 maggio 2009 alla Camera dei deputati il ricorso con l’ordinanza che ha dichiarato l’ammissibilità del presente conflitto, depositando il 14 agosto 2009 presso la cancelleria di questa Corte i citati provvedimenti con la prova della loro notifica e, quindi, oltre la scadenza del termine di trenta giorni dalla data della loro notificazione;

che, nel caso di specie, la notificazione è stata effettuata dall’ufficiale giudiziario non già a mezzo posta, ma a mani proprie, con la conseguenza che è posto a carico del notificante un particolare onere di diligenza (ordinanza n. 188 del 2009);

che, infatti, questa Corte ha già affermato, con riguardo a tale ultima modalità di notificazione, che l’ufficiale giudiziario - pur se tenuto ad eseguire la notificazione senza indugio e comunque entro il termine prefissato dall’autorità per gli atti da essa richiesti (art. 108, secondo comma, del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229) - non ha «l’obbligo di restituire gli atti al richiedente nel domicilio o nella sede di questo» (sentenza n. 247 del 2004) e che «il notificante [...] deve diligentemente attivarsi, facendo in modo - per quanto egli può controllare - che il procedimento di notificazione si concluda, con il ritorno degli atti nella sua disponibilità, nel tempo utile per il rituale proseguimento del processo» (sentenza n. 247 del 2004, già citata; ordinanza n. 278 del 2004);

che, in ragione del mancato rispetto del termine perentorio per il deposito degli atti notificati presso la cancelleria di questa Corte, non può procedersi allo svolgimento della fase di merito del giudizio sul conflitto di attribuzione;

che, conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati ed indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2010.