Ordinanza n. 147 del 2009

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ORDINANZA N. 147

ANNO 2009

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco               AMIRANTE                  Presidente

- Ugo                               DE SIERVO                           Giudice

- Paolo                      MADDALENA                      "

- Alfio                       FINOCCHIARO                   "

- Alfonso                   QUARANTA                        "

- Franco                    GALLO                                "

- Gaetano                  SILVESTRI                           "

- Sabino                    CASSESE                             "

- Maria Rita               SAULLE                               "

- Giuseppe                 TESAURO                            "

- Paolo Maria             NAPOLITANO                     "

- Giuseppe                 FRIGO                                 "

- Alessandro              CRISCUOLO                        "

- Paolo                      GROSSI                               "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 5 agosto 2008 (Doc. IV-quater, n. 4), relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri nei confronti del dott. Henry John Woodcock, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con ricorso depositato in cancelleria il 12 dicembre 2008 ed iscritto al n. 21 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 2009 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con ordinanza 22 ottobre 2008, ha sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata nella seduta del 5 agosto 2008, con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso un procedimento penale a carico dell’allora deputato Maurizio Gasparri per il delitto di cui all’art. 595 del codice penale, nonché agli artt. 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), concernono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, come tali insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il giudice rimettente riferisce di procedere nei confronti del parlamentare, deputato all’epoca dei fatti, in relazione al delitto di diffamazione a mezzo stampa perché, rilasciando al quotidiano «Il Corriere della Sera» un’intervista, pubblicata il 17 giugno 2006, offendeva la reputazione del dott. Henry John Woodcock, magistrato in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, affermando: «Mancano solo Maradona e Gatto Silvestro ... Ma sì, ogni volta questo signore nelle inchieste mette un po’ di tutto, nomi famosi mescolati con abilità pur di conquistare le prime pagine. Woodcock contro il resto del mondo, una volta questi film li faceva la Titanus, tipo Totò contro Maciste ... Woodcock è la prova vivente della necessità di reintrodurre i test psicoattitudinali per chi vuole diventare magistrato ...»;

che il ricorrente dà atto della intervenuta richiesta di archiviazione del procedimento da parte del pubblico ministero, sul presupposto dell’approvazione della citata delibera di insindacabilità da parte della Camera dei deputati;

che, tuttavia, a seguito di opposizione proposta dalla persona offesa alla richiesta di archiviazione, il GIP ritiene di dover sollevare il presente conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;

che, in particolare, il ricorrente, richiamando in proposito la costante giurisprudenza di questa Corte, ritiene che le dichiarazioni incriminate non possano ritenersi coperte dalla prerogativa di cui all’art. 68, primo comma, Cost., in quanto non sarebbe possibile individuare alcun nesso funzionale tra l’attività parlamentare svolta dall’allora deputato ed il contenuto delle affermazioni riportate nell’intervista;

che, infatti, ad avviso del ricorrente, per sostenere la applicabilità della guarentigia al caso di specie, non sarebbero sufficienti gli argomenti riportati nella relazione all’Assemblea nella quale si afferma, da un lato, che il Gasparri «pur riconoscendo che le frasi a lui imputate non sono connesse ad atti parlamentari specifici, ha però osservato che si trattava di osservazioni ironiche su un argomento di stretta attualità», dall’altro, che «complessivamente alla gran parte degli intervenuti è apparso che la dichiarazione oggi imputata» al citato parlamentare «sia il frutto di un legittimo diritto di critica»;

che, pertanto, il GIP ritiene illegittima la delibera della Camera dei deputati adottata nella seduta del 5 agosto del 2008 chiedendo, conclusivamente, che la Corte costituzionale dichiari «che non spettava alla Camera dei deputati la valutazione circa la condotta addebitabile al senatore (allora deputato) Maurizio Gasparri in quanto estranea alla sfera di previsione dell’art. 68, primo comma, Cost.», con conseguente annullamento della delibera stessa.

Considerato che la Corte, in questa fase, è chiamata ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a valutare esclusivamente, in assenza di contraddittorio tra le parti, se il promosso conflitto di attribuzione sia ammissibile, sussistendone i prescritti requisiti di carattere soggettivo e oggettivo, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che, quanto al profilo soggettivo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartiene;

che analoga legittimazione ad essere parte del conflitto sussiste per la Camera dei deputati, in quanto organo competente a dichiarare in modo definitivo la volontà del potere che rappresenta in merito alla ricorrenza dell’immunità riconosciuta dall’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, in relazione al profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, ad opera della deliberazione della Camera dei deputati, secondo la quale i fatti per i quali è pendente il procedimento penale sarebbero insindacabili in applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost.;

che, infine, dal ricorso si rilevano tanto le «ragioni del conflitto», quanto «le norme costituzionali che regolano la materia», come stabilito dall’art. 24 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini del Tribunale di Milano, in relazione alla delibera della Camera dei deputati del 5 agosto 2008, con l’atto introduttivo indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano;

b) che l’atto introduttivo e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, a cura del ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati nella cancelleria di questa Corte, con la prova dell’avvenuta notifica, entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2009.