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Letta all’udienza del 5 maggio 2009, allegata alla sentenza 24 luglio 2009, n. 234
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria
Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo
Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro
CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
ALLEGATO:
ORDINANZA
Considerato
che il presente giudizio di
costituzionalità delle leggi, promosso in via di azione, è configurato come
svolgentesi esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, in
quanto avente ad oggetto questioni di competenza normativa, fermi restando, per
i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle loro posizioni
soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed
eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale (sentenze n. 405 del 2008 e
n. 469 del 2005).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l’intervento spiegato nei giudizi
indicati in epigrafe dall’Associazione Italiana per il World Wide Fund for
Nature – Onlus e da Biomasse Italia s.p.a., Società Italiana Centrali
Termoelettriche – SICET s.r.l., Ital Green Energy s.r.l. ed E.T.A. Energie
Tecnologiche Ambiente s.p.a.
F.to Francesco AMIRANTE, Presidente