ORDINANZA N. 323
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 102, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), promossi dal Tribunale di Trento con tre ordinanze del 23 settembre 2008, rispettivamente iscritte al n. 417, al n. 418 ed al n. 419 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Trento;
udito nell’udienza pubblica del 3 novembre 2009 il Giudice relatore Franco Gallo;
udito l’avvocato Franco Mastragostino per la Provincia autonoma di Trento
Ritenuto che, con tre ordinanze aventi analogo contenuto in punto di diritto (iscritte, rispettivamente, al n. 417, al n. 418 ed al n. 419 del registro ordinanze del 2008), il Tribunale di Trento, nel corso di altrettanti giudizi civili vertenti, ciascuno, tra un dirigente scolastico e la Provincia autonoma di Trento, ha sollevato – in riferimento agli articoli 9, primo comma, numero 2), e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e all’art. 2, comma 4, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento) – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 102, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), nella parte in cui – con riferimento ai «dirigenti iscritti nell’albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative» – stabilisce che «la Provincia […] individua i casi e le condizioni che consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro nell’ipotesi di trattenimento in servizio dopo il sessantacinquesimo anno di età o dopo quaranta anni di servizio, subordinandola in ogni caso alla vacanza del posto»;
che, quanto al primo dei giudizi a quibus (r.o. n. 417 del 2008), il rimettente premette, in punto di fatto, che: a) «con determinazione adottata in data 7 agosto 2006, sub n. 102, dal dirigente generale del dipartimento istruzione della Provincia autonoma di Trento» era stata accolta parzialmente («fino al 31 agosto 2008» e «fatta salva la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro qualora dovesse modificarsi il quadro normativo e regolamentare in materia di collocamento a riposo d’ufficio per i dirigenti scolastici della Provincia autonoma di Trento») la domanda di trattenimento in servizio fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età presentata da un dirigente scolastico dipendente provinciale; b) con determinazione adottata in data 8 agosto 2006 n. 106 dal dirigente generale del dipartimento istruzione della Provincia autonoma di Trento, era stato conferito al dirigente l’incarico dirigenziale relativo «all’Istituto Comprensivo Giudicarie Esteriori a decorrere dal 1° settembre 2006 e fino al 31 agosto 2008»; c) successivamente l’amministrazione, con lettera del 27 marzo 2007, aveva comunicato al dirigente che, avendo questi raggiunto un’anzianità contributiva di 41 anni e 8 mesi, avrebbe dovuto presentare, se interessato alla prosecuzione del rapporto, domanda di trattenimento in servizio entro il 31 maggio 2007; d) la domanda di trattenimento in servizio presentata dal dirigente scolastico con lettera del 16 maggio 2007 era stata rigettata dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1461 del 6 luglio 2007, adottata in forza dell’art. 102, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 53 del 19 gennaio 2007, disciplinanti i casi e le condizioni che consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro nell’ipotesi di trattenimento in servizio dopo il sessantacinquesimo anno di età o dopo quarant’anni di servizio; e) il dirigente aveva proposto ricorso, chiedendo che il Tribunale accertasse il suo diritto a «concludere fino alla naturale scadenza l’incarico dirigenziale assegnatogli in data 8 agosto 2006 e comunque ad essere trattenuto nel ruolo dei dirigenti quanto meno fino al compimento del 65° anno di età», con conseguente condanna della Provincia autonoma di Trento alla reintegrazione nell’incarico dirigenziale o in altra mansione equivalente; f) secondo il ricorrente, la Giunta provinciale non aveva il potere di far cessare il rapporto di lavoro prima della scadenza dell’incarico a suo tempo conferito (e, cioè, prima del 31 agosto 2008), anche perché l’art. 40 del contratto collettivo provinciale dei dirigenti scolastici delle scuole a carattere statale della Provincia autonoma di Trento, stipulato in data 31 ottobre 2006, faceva «salva la durata degli incarichi attribuiti prima della stipula definitiva di questo contratto» (tra i quali sarebbe rientrato anche quello dello stesso ricorrente, conferito in data 8 agosto 2006); g) il ricorrente deduceva, inoltre, la nullità – per violazione del principio di non discriminazione riferita all’età – di «qualunque disposizione normativa, amministrativa o contrattuale che prevedesse la cessazione del rapporto sulla sola base del raggiungimento dell’età pensionabile»; h) si era costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento, chiedendo il rigetto del ricorso, sul rilievo che l’art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 405 del 1988 le attribuiva competenza legislativa primaria ed esclusiva in materia di stato giuridico del personale dirigente scolastico, competenza che era stata delegata, con l’art. 102, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006, alla Giunta provinciale, la quale l’aveva esercitata con la deliberazione n. 53 del 2007;
che, quanto al secondo dei giudizi a quibus (r.o. n. 418 del 2008), il rimettente premette, in punto di fatto, che: a) con determinazione adottata in data 8 agosto 2006, n. 106, dal dirigente generale del dipartimento istruzione della Provincia autonoma di Trento era stato conferito ad una dirigente l’incarico dirigenziale relativo ad un liceo scientifico «a decorrere dal 1° settembre 2006 e fino al 31 agosto 2008»; b) successivamente l’amministrazione, con lettera del 27 marzo 2007, aveva comunicato alla dirigente che, avendo questa raggiunto un’anzianità contributiva di 40 anni e 8 mesi, avrebbe dovuto presentare, se interessata alla prosecuzione del rapporto, domanda di trattenimento in servizio entro il 31 maggio 2007; c) la domanda di trattenimento in servizio presentata dalla dirigente scolastica con lettera del 25 maggio 2007 era stata rigettata dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1461 del 6 luglio 2007, adottata in forza dell’art. 102, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 53 del 19 gennaio 2007, disciplinanti i casi e le condizioni che consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro nell’ipotesi di trattenimento in servizio dopo il sessantacinquesimo anno di età o dopo quarant’anni di servizio; d) la dirigente aveva proposto ricorso al Tribunale e la Provincia autonoma di Trento si era costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso;
che, quanto al terzo dei giudizi a quibus (r.o. n. 419 del 2008), il rimettente premette, in punto di fatto, che: a) con deliberazione adottata dalla Giunta provinciale in data 12 novembre 2004, sub n. 2617, un dirigente scolastico era stato collocato fuori ruolo, in quanto inviato a svolgere le funzioni presso l’Ufficio Scuole funzionante nella Circoscrizione consolare di San Paolo (Brasile); b) con domanda del 28 agosto 2007 il ricorrente, essendo nato il 19 agosto 1943, aveva chiesto il mantenimento in servizio fuori ruolo fino al compimento del sessantasettesimo anno, ai sensi dell’art. 509, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; c) con deliberazione n. 2466 del 16 novembre 2007 la Giunta provinciale aveva accolto la richiesta di trattenimento in servizio presentata dal ricorrente «limitatamente al 28 febbraio 2009, termine dell’anno scolastico australe 2008/2009 e fine del periodo di messa a disposizione del Ministero degli affari esteri avente la durata di quattro anni dal 1° marzo 2005 e fino al 28 febbraio 2009», disponendo il collocamento a riposo del dirigente con decorrenza dal 1° marzo 2009; d) il dirigente aveva proposto ricorso, chiedendo che il Tribunale accertasse il suo diritto a «permanere in servizio fuori ruolo per un periodo di un biennio oltre il limite di età (65 anni) previsto per il suo collocamento a riposo», con conseguente condanna della Provincia autonoma di Trento a trattenerlo in servizio fuori ruolo; e) per il ricorrente, era da ritenere illegittima la deliberazione della Giunta provinciale n. 53 del 19 gennaio 2007 – in base alla quale la Giunta provinciale aveva emanato la deliberazione n. 2466 del 16 novembre 2007 – per contrasto con l’art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 405 del 1988, con l’art. 509, comma 5, del d.lgs. n. 297 del 1994, con l’art. 28, comma 1, del contratto collettivo nazionale 11 aprile 2006 e con l’art. 73 del contratto collettivo provinciale; f) si era costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento, chiedendo il rigetto del ricorso;
che il rimettente svolge nei tre giudizi a quibus considerazioni identiche quanto alla non manifesta infondatezza ed alla rilevanza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente rammenta, innanzitutto, che l’art. 9, primo comma, numero 2), dello statuto speciale attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà legislativa concorrente in materia di «istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica professionale e artistica)», da esercitarsi «nei limiti indicati dall’art. 5», ossia «nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato» e che l’art. 2, comma 4, del d.P.R. di attuazione statutaria n. 405 del 1988 prescrive che «gli istituti e le materie del rapporto di lavoro non riservati alla legge secondo i principi recati dall’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono disciplinati nei limiti di cui all’art. 4 dello statuto, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da contratti collettivi provinciali volti al perseguimento degli obiettivi posti dall’ordinamento scolastico e al perseguimento delle finalità di cui al comma 3, garantendo il rispetto del trattamento economico fondamentale previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali nonché il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative»;
che il giudice a quo evidenzia, poi, che, in base all’art. 2, comma l, lettera c), della legge n. 421 del 1992, nessuna delle materie elencate in tale norma attiene ai limiti massimi di età pensionabile ai fini del trattenimento in servizio: limiti che, dunque, non avrebbero potuto essere disciplinati con legge provinciale, ma esclusivamente con contratto collettivo provinciale;
che, pertanto, la locuzione, contenuta nel comma 4 dell’art. 2 del d.P.R. n. 405 del 1988 di attuazione dello statuto speciale − secondo cui «gli istituti e le materie del rapporto di lavoro non riservati alla legge secondo i principi recati dall’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono disciplinati nei limiti di cui all’art. 4 dello statuto […] da contratti collettivi provinciali» − comporta l’attribuzione di una riserva in favore della contrattazione collettiva provinciale, poiché, se cosí non fosse, la norma avrebbe contenuto principalmente descrittivo, limitandosi a replicare quanto già disposto dall’art. 2, comma l, lettera a), della legge n. 421 del 1992, secondo il quale i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono «regolati mediante contratti individuali e collettivi»;
che, poste tali premesse, il giudice a quo ritiene che la denunciata disposizione non sia conforme a Costituzione, in riferimento agli evocati parametri, perché «disciplina un aspetto del rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici, quello dei limiti massimi di età pensionabile ai fini del trattenimento in servizio, che, non afferendo alle materie riservate dall’art. 2, legge n. 421/1992 alla legge, può essere disciplinato, in forza della norma di attuazione dello Statuto di autonomia ex art. 2, comma 4 d.P.R. n. 405/1988, unicamente da un contratto collettivo provinciale nei limiti previsti dall’art. 4, dello Statuto medesimo»;
che, in ordine al profilo della rilevanza, lo stesso rimettente afferma che i giudizi stessi non possono essere definiti indipendentemente dalla risoluzione di detta questione, perché, applicando la norma censurata, le domande dei ricorrenti dovrebbero essere rigettate;
che il giudice a quo afferma, in proposito, che le deliberazioni con cui la Giunta provinciale aveva rigettato le domande di trattenimento in servizio dei dirigenti erano state adottate in conformità alle previsioni contenute nella deliberazione n. 53 del 19 gennaio 2007, con cui la stessa Giunta aveva esercitato i poteri ad essa attribuiti dalla norma censurata per l’individuazione dei casi e delle condizioni che consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro nell’ipotesi di trattenimento in servizio dopo il sessantacinquesimo anno di età o dopo 40 anni di servizio;
che, in forza di tali argomentazioni, il rimettente ritiene rilevante ciascuna questione sollevata, «in quanto, se fondata, potrebbe portare all’accoglimento della domanda (…) o quantomeno, inficerebbe gli elementi» su cui la Giunta provinciale «ha fondato il rigetto dell’istanza del ricorrente volta al trattenimento in servizio fino alla scadenza dell’incarico in precedenza conferitogli»;
che in tutti e tre i giudizi costituzionali si è costituita la Provincia autonoma di Trento, concludendo per l’inammissibilità o, comunque, per l’infondatezza del dubbio di costituzionalità sollevato;
che, in particolare, la Provincia autonoma eccepisce preliminarmente il difetto di rilevanza delle questioni, contestando l’assunto del rimettente secondo cui la dichiarazione di incostituzionalità della norma determinerebbe l’accoglimento delle domande dei ricorrenti, facendo venire meno il potere discrezionale di valutazione dell’amministrazione;
che infatti, secondo la Provincia, l’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata determinerebbe unicamente l’applicazione del contratto collettivo provinciale vigente, il quale non contempla affatto l’istituto del trattenimento in servizio quale diritto soggettivo e prerogativa esclusiva del dipendente;
che, quanto al merito, detta Provincia − premesso di avere competenza legislativa esclusiva sullo stato giuridico e sul trattamento di servizio del personale provinciale (quale il personale dirigente del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino e delle relative scuole provinciali) − afferma che la riserva di contrattazione collettiva, desunta dal giudice rimettente dalla norma di attuazione di cui all’art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 405 del 1988, non potrebbe «spingersi fino a “spogliare” l’Amministrazione provinciale della propria competenza in materia», anche perché la contrattazione collettiva non disciplina neanche a livello nazionale il trattenimento in servizio.
Considerato che il Tribunale di Trento dubita − in riferimento agli articoli 9, primo comma, numero 2), e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e all’art. 2, comma 4, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento) − della legittimità costituzionale dell’art. 102, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), nella parte in cui, con riferimento ai «dirigenti iscritti nell’albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative», stabilisce che «la Provincia […] individua i casi e le condizioni che consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro nell’ipotesi di trattenimento in servizio dopo il sessantacinquesimo anno di età o dopo quaranta anni di servizio, subordinandola in ogni caso alla vacanza del posto»;
che tali questioni sono state sollevate con tre distinte ordinanze, aventi analogo contenuto, nel corso di altrettanti giudizi civili intentati da dirigenti scolastici nei confronti della Provincia autonoma di Trento, al fine di ottenere il trattenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età o il quarantesimo anno di servizio;
che i giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle suddette ordinanze vanno riuniti, perché hanno ad oggetto identiche questioni;
che dette questioni muovono tutte, infatti, dal medesimo assunto secondo cui la norma censurata si pone in contrasto con gli evocati parametri, perché disciplina un aspetto del rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici, quale quello delle condizioni per il trattenimento in servizio, che può essere regolato unicamente da un contratto collettivo provinciale, non rientrando tale aspetto tra le materie riservate alla legge provinciale dall’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, richiamato dalla normativa di attuazione dello statuto di autonomia (art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 405 del 1988);
che le questioni sono manifestamente inammissibili, perché le ordinanze di rimessione sono prive di un’adeguata motivazione sia sulla rilevanza che sulla non manifesta infondatezza;
che, quanto alla rilevanza, il giudice a quo si limita ad affermare assertivamente che la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata «potrebbe portare all’accoglimento della domanda»;
che, in particolare, il rimettente non chiarisce quale sarebbe − una volta dichiarata la suddetta illegittimità costituzionale − la disciplina in base alla quale la domanda proposta dal ricorrente in ciascuno dei giudizi principali «potrebbe» essere accolta;
che, in proposito, il giudice a quo afferma solo che, per effetto della caducazione della disposizione denunciata, deve essere applicata la disciplina derivante dalla contrattazione collettiva, senza tuttavia chiarire le ragioni per le quali, applicando tale fonte regolativa del rapporto di lavoro, le domande dei ricorrenti troverebbero accoglimento e senza nemmeno specificare, al riguardo, quale sia il contratto collettivo provinciale in concreto applicabile;
che, dunque, il rimettente si limita a prospettare in termini meramente ipotetici e generici l’accoglimento delle domande nei giudizi principali;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente si limita ad affermare che, in materia di condizioni per il trattenimento in servizio di dirigenti scolastici, l’art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 405 del 1988, evocato quale parametro interposto, deve essere necessariamente interpretato nel senso che istituisce una riserva assoluta di competenza a favore del contratto collettivo provinciale di lavoro, non derogabile da parte del legislatore statale o regionale o provinciale;
che, al riguardo, il giudice a quo omette di indicare le ragioni per le quali esclude che detto parametro possa invece essere inteso, come pure appare evidente in base al suo tenore letterale, nel senso che esso chiarisce la natura meramente relativa della riserva di legge operante in detta materia, solo consentendo - e non imponendo - una disciplina contrattuale collettiva;
che tali evidenti carenze nella motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza delle questioni comportano la manifesta inammissibilità di queste ultime, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice a quo non può sottrarsi «all’obbligo di rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza» (ex plurimis, ordinanza n. 19 del 2008) e sulle ragioni delle censure (ex plurimis, ordinanze n. 72 del 2007 e n. 307 del 2007).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 102, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), sollevate, in riferimento agli artt. 9, primo comma, numero 2, e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché all’art. 2, comma 4, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), dal Tribunale di Trento con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2009.