Ordinanza n. 307 del 2007

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ORDINANZA N. 307

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                    BILE                          Presidente

- Giovanni Maria       FLICK                         Giudice

- Francesco               AMIRANTE                   "

- Ugo                        DE SIERVO                   "

- Paolo                      MADDALENA               "

- Alfio                        FINOCCHIARO            "

- Alfonso                  QUARANTA                  "

- Franco                    GALLO                          "

- Luigi                      MAZZELLA                   "

- Gaetano                  SILVESTRI                  "

- Sabino                      CASSESE                     "

- Maria Rita                SAULLE                       "

- Giuseppe                  TESAURO                    "

- Paolo Maria            NAPOLITANO               "             

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), promosso con ordinanza del 5 giugno 2006 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sul ricorso proposto da Castro Salvatore Antonio contro l’Università degli Studi di Catania, iscritta al n. 586 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2007.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 giugno 2007 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

 

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza del 5 giugno 2006, nel corso di un procedimento proposto da C.S.A. contro l’Università degli Studi di Catania, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), per violazione degli artt. 2, 3, 4, 11, 34 e 35 della Costituzione;

che il rimettente, in punto di fatto, riferisce di essere investito dell’impugnazione del provvedimento con il quale l’Università di Catania ha respinto la richiesta del ricorrente, già dottore in odontoiatria e protesi dentaria, di iscrizione, senza dover sostenere la prova di ammissione, al secondo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia, sul presupposto che l’accesso a tale corso di laurea è condizionato dal superamento di apposita prova di ammissione ai sensi della legge n. 264 del 1999;

che, a parere del giudice a quo, «la normazione generale» sull’accesso programmato ai corsi universitari, di cui alla citata legge n. 264 del 1999, si porrebbe in contrasto con i suddetti parametri costituzionali poiché impedisce all’odontoiatra di accedere al corso di laurea in medicina e chirurgia che costituisce una forma di specializzazione necessaria allo svolgimento della sua professione e senza la quale gli è preclusa la possibilità di eseguire alcuni interventi chirurgici propri della sua attività;

che, pertanto, secondo il rimettente, la normativa censurata determina una ingiustificata disparità di trattamento tra gli odontoiatri e i laureati in medicina e chirurgia, i quali, o perché in possesso della specializzazione in odontoiatria, o perché hanno frequentato uno specifico corso formativo, svolgono invece la professione di odontoiatra senza limite alcuno;

che, secondo il rimettente, gli artt. 3, 4 e 5 della legge n. 264 del 1999, nel sottoporre alla disciplina dell’accesso programmato ai corsi universitari anche quei soggetti che già risultano in possesso dei requisiti di capacità prescritti per il singolo corso di studio e, in particolare, nel richiedere agli stessi il superamento della prova selettiva per l’accesso al secondo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia, introdurrebbero per tali soggetti, in modo irragionevole e in violazione del principio di uguaglianza, una limitazione al diritto allo studio e all’esercizio della professione;

che, secondo il giudice a quo, le norme censurate violerebbero, altresì, l’art. 11 della Costituzione che «costituisce la Fonte autorizzativa del Trattato di adesione alla CE e, in conseguenza, giustificativa degli interventi consentiti alle fonti comunitarie nelle materie alle stesse “affidate” in ramo di “competenza”»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata;

che, in via preliminare, l’Avvocatura dello Stato eccepisce che dall’ordinanza di rimessione non si evince in modo chiaro se le censure coinvolgano esclusivamente gli artt. 3, 4 e 5 o l’intera disciplina dell’accesso programmato contenuta nella legge n. 264 del 1999;

che, a parere della difesa erariale, un ulteriore motivo di inammissibilità deriverebbe dal fatto che i laureati in odontoiatria non godono di una posizione differenziata rispetto a tutti coloro che richiedono di essere ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia. Nel vigente ordinamento, precisa infatti l’Avvocatura dello Stato, «i corsi di laurea specialistica in Medicina e chirurgia, pur avendo alcuni insegnamenti comuni, non possono intendersi similari o consequenziali l’uno rispetto all’altro»; di talché proprio l’accoglimento della questione sollevata, con l’ammissione «di diritto» al diverso corso di medicina e chirurgia, darebbe luogo a quella disparità di trattamento posta a fondamento delle censure avanzate dal rimettente;

che, inoltre, sarebbe inammissibile, per difetto di rilevanza, la censura afferente all’art. 4, poiché tale norma disciplina l’oggetto delle prove di ammissione e non lo stesso obbligo di prendervi parte, non individuando il rimettente, peraltro, i parametri costituzionali asseritamente lesi dalla norma stessa;

che parimenti inammissibile, sempre per difetto di rilevanza, sarebbe la censura concernente la «presunta disuguaglianza» tra coloro che hanno conseguito la laurea in odontoiatria e gli odontoiatri specializzatisi dopo la laurea in medicina e chirurgia;

che, infine, a parere dell’Avvocatura, le norme censurate sarebbero pienamente legittime in quanto, nel dare attuazione a princípi di diretta derivazione comunitaria, tengono conto dei diversi curricula formativi ai fini della disciplina sull’accesso ai singoli corsi universitari.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 11, 34 e 35 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), nella parte in cui prevedono che i criteri da essi dettati per l’accesso programmato ai corsi universitari sono applicabili anche a coloro che sono già in possesso di una laurea specialistica;

che il rimettente - investito del ricorso proposto da un laureato in odontoiatria e protesi dentaria avverso il provvedimento con il quale l’Università di Catania ha respinto la domanda di iscrizione, con esenzione dall’obbligo di sostenere le prove di ammissione, al secondo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia - ritiene che le norme denunciate violino i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto, ponendo sullo stesso piano chi ha già conseguito una laurea specialistica per l’iscrizione alla facoltà di medicina e chirurgia e chi ne è sprovvisto, limiterebbero i diritti riconosciuti dagli artt. 2, 4, 34, 35 della Costituzione;

che, pertanto, anche con riferimento a tali ultimi parametri costituzionali, le censure sollevate afferiscono esclusivamente ai profili dell’asserita disparità di trattamento e della irragionevolezza delle disposizioni impugnate;

che, il rimettente, pur basando le motivazioni in punto di non manifesta infondatezza delle questioni sollevate sull’asserita illegittimità dell’intero sistema dell’accesso programmato ai corsi universitari, si è limitato a censurare solo alcune delle norme specifiche riguardanti tale accesso;

che, pertanto, le questioni sono prospettate in termini contraddittori, non consentendo una chiara ed univoca identificazione delle stesse;

che, inoltre, quanto alla dedotta violazione dell’art. 11 della Costituzione, la relativa censura risulta sfornita di qualsiasi motivazione;

che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili con riferimento a tutti i parametri evocati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 11, 34 e 35 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2007.